Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV11069
Documento 06/12/2012 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 153
Data 06/12/2012
Riferimento PROT. CNI N. 5770
Note
Allegati

DV11070

DV11072

Titolo LEGGE DI STABILITÀ 2012 – NOVITÀ IN TEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE - PROCEDURA DI TRASFERIMENTO DELL’ISCRITTO – APPLICABILITÀ – RICHIESTA PARERE – RISPOSTA DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA – PROT. CNI N. 5485
Testo Con la presente si trasmette in allegato la risposta pervenuta dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la Semplificazione Amministrativa, datata 19/11/2012, al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale sulle conseguenze derivanti dalle novità in tema di autocertificazione contenute nella legge di stabilità 2012 per quanto concerne la procedura di trasferimento degli iscritti.

Come noto (v. la circolare CNI 12/01/2012 n.5), la legge 12 novembre 2011 n.183 (Legge di stabilità 2012) ha – tra l’altro – introdotto rilevantissime novità in tema di autocertificazione, stabilendo, in estrema sintesi, che le pubbliche amministrazioni non possono più accettare certificati provenienti da altri soggetti pubblici e che la modalità ordinaria di presentazione delle istanze da parte dei cittadini alla PA è quella basata sull’obbligo di autocertificare il possesso dei requisiti previsti per legge.

Si è posto quindi il problema di appurare: 1) se il certificato rilasciato dal Presidente dell’Ordine provinciale – previsto dall’art.24 del RD 23/10/1925 n.2537 – all’iscritto che si vuole trasferire da un Ordine degli Ingegneri a quello di un’altra provincia sia interessato dalle novità contenute nell’art.15 della legge n.183/2011, citata, ovvero se anch’esso debba essere autocertificato e non più allegato alla domanda per ottenere l’iscrizione, nonché 2) se l’Ordine destinatario della richiesta di iscrizione possa sempre procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti autocertificati (specie per quanto riguarda l’essere in regola col pagamento del contributo associativo), prima di iscrivere l’interessato (v. la richiesta di parere CNI del 6/04/2012, allegata).

Adesso, con la nota prot. DFP 0046393 del 19/11/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha finalmente risolto i dubbi avanzati dal Consiglio Nazionale, a beneficio di tutti gli interessati.

Riguardo il primo quesito, la Funzione Pubblica, dopo aver sottolineato la “portata generale” delle novità introdotte in materia di autocertificazione, ha quindi affermato che “anche il certificato previsto dall’art.24 del RD cit. rientra nel campo d’applicazione della novella” e va quindi autocertificato.

Per quanto concerne invece l’opzione prospettata dal CNI per evitare di commettere errori, ovvero che l’Ordine destinatario della richiesta di iscrizione per trasferimento (se già non è solito operare in questo modo), prima di procedere all’iscrizione, si attivi presso l’Ordine “di partenza”, per acquisire direttamente, ex officio, tutti i dati necessari e verificare che quanto dichiarato dall’interessato corrisponda a verità, la risposta ministeriale è più articolata.

In primo luogo essa richiama la disciplina vigente, contenuta nel DPR 445/2000 (cd Testo Unico sulla documentazione amministrativa), laddove prevede la facoltà delle amministrazioni di procedere a “idonei controlli, anche a campione” sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Nel passaggio successivo – e qui sta l’elemento, apprezzabile, di maggiore novità – si afferma che la possibilità di effettuare controlli a campione non esclude e anzi autorizza, se l’amministrazione così si determina, che il controllo venga effettuato sempre.

Riepilogando:

1) circa l’applicabilità delle novità introdotte dalla legge n.183/2011 al certificato previsto dall’art.24 del RD n.2537/1925, in tema di trasferimento dell’iscrizione, la risposta è positiva : anche il certificato rilasciato dal Presidente dell’Ordine – secondo la Funzione Pubblica - d’ora in poi potrà essere rilasciato soltanto se da utilizzarsi nei rapporti tra privati.

2) circa la possibilità di effettuare controlli, da parte dell’Ordine di destinazione, su quanto dichiarato dall’iscritto – ad evitare di iscrivere persone non in regola col pagamento dei contributi all’Ordine “di partenza” – è consentito all’Ordine di destinazione, in base a una sua scelta discrezionale, controllare sempre quanto autocertificato dall’iscritto ai fini della domanda di trasferimento (e ciò, a parere del CNI, è altamente consigliato).

Si tratta di una conferma all’interpretazione da sempre sostenuta dal Consiglio Nazionale, ma che adesso viene, per la prima volta, ribadita esplicitamente, in un parere ufficiale del Dipartimento della Funzione Pubblica.

In ogni caso, quindi, come riportato nel parere CNI allegato, ogni problema può essere facilmente superato qualora il Consiglio dell’Ordine provinciale di destinazione si premuri – prima di prendere qualunque decisione sull’istanza di trasferimento – di contattare tempestivamente l’Ordine di appartenenza del professionista, verificando che egli sia in regola col versamento dei contributi e che in generale quanto da lui dichiarato nella domanda di trasferimento corrisponda a verità.

Si trasmette quindi in allegato il pronunciamento governativo, che viene a chiarire l’ambito di applicazione dell’art.15 della legge n.183/2011, a beneficio dell’attività degli Ordini territoriali degli Ingegneri.


ALLEGATI:
1) richiesta parere CNI del 6/04/2012 ;
2) risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. DFP 0046393 del 19/11/2012.


Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it