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Rif. DV11070
Documento 06/04/2012 RICHIESTA PARERE
Fonte CNI
Tipo Documento RICHIESTA PARERE
Numero
Data 06/04/2012
Riferimento PROT. CNI N. 1728
Note
Allegati

LG11071

Titolo LEGGE DI STABILITÀ 2012 – NOVITÀ IN TEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE – PROCEDURA DI TRASFERIMENTO DELL’ISCRITTO – APPLICABILITÀ – CONSEGUENZE - RICHIESTA PARERE
Testo Viene segnalato che, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme in tema di autocertificazione introdotte dalla legge 12 novembre 2011 n.183 (Legge di stabilità 2012, su cui v. la circolare CNI 12/01/2012 n.5), si stanno verificando problemi riguardo le procedure di trasferimento di alcuni iscritti dall’Ordine di appartenenza a quello di Cremona.

L’Ordine, infatti, “credendo di interpretare correttamente le nuove disposizioni, sulla base dell’autocertificazione resa dagli interessati ha inizialmente iscritto i nuovi colleghi e poi lo ha comunicato all’Ordine di provenienza, al fine di procedere alla conseguente cancellazione”, verificando in seguito che alcuni Ordini non hanno subito provveduto alla cancellazione, “con il rischio di vedere un collega iscritto contemporaneamente in più albi”, oppure che l’interessato non era in regola col versamento della quota associativa (requisito indispensabile, come noto, per un regolare trasferimento).

Sulla questione si osserva quanto segue.

In primo luogo si rammenta che è sempre possibile contattare, anche telefonicamente, l’Ufficio Legale del Consiglio Nazionale, per una consulenza estemporanea, prima di prendere iniziative autonome, di fronte a novità legislative o istituti di cui non sono ben chiari i riflessi applicativi.

Riguardo la procedura di trasferimento a richiesta dell’iscritto, l’art.24, commi 2 e 3 del RD 23/10/1925 n.2537, dispone che : “Chi si trova iscritto nell'Ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti: a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione ; b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art. 18.

Avvenuta l’iscrizione nell'albo del nuovo Ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro, onde provveda alla cancellazione” (in allegato).

Di fronte ad una siffatta procedura prevista dalla legge professionale, l’Ordine provinciale ha ritenuto di applicare ad essa l’istituto dell’autocertificazione generalizzata introdotta dall’art.15 della legge 183/2011 (sostitutivo dell’art.40 DPR 445/2000), non curandosi – a quanto pare - di disporre le opportune verifiche presso l’Ordine di provenienza del professionista.

Effettivamente, applicando al certificato di cui al citato art.24, rilasciato dal presidente dell’Ordine, la novità dell’obbligo generalizzato di autocertificazione, si pongono rilevanti problemi applicativi, essendovi il rischio che alle dichiarazioni dell’interessato non corrisponda una identica situazione nella realtà (ad es., sul fatto di essere in regola col pagamento dei contributi associativi).

In verità, prima ancora di prendere posizione sull’applicabilità delle novità in tema di autocertificazione alla procedura di trasferimento contenuta nella legge professionale (che potrebbe essere considerata, a questi fini, lex specialis) - su cui si chiede autorevole parere al Dipartimento della Funzione Pubblica -, pare a questo Consiglio Nazionale che ogni equivoco potrebbe essere facilmente superato qualora l’Ordine provinciale “di destinazione”, che ha ricevuto una richiesta di trasferimento dell’interessato, si premuri – prima di prendere qualunque decisione sull’istanza di trasferimento – di contattare tempestivamente l’Ordine di appartenenza del professionista, verificando che egli sia in regola col versamento dei contributi e che in generale quanto da lui asserito nella domanda di trasferimento corrisponda a verità.

In tal modo si potrebbero agevolmente evitare tutti gli inconvenienti e gli errori segnalati dall’Ordine provinciale, continuando a fare applicazione del principio per cui l’iscrizione nel nuovo Ordine è subordinata al nulla-osta dell’Ordine di provenienza (anche se espresso direttamente all’Ordine di destinazione, anziché all’iscritto).

Ovviamente, è onere dell’Ordine che riceve l’istanza di trasferimento direttamente dall’iscritto prendere contatto e segnalare il fatto all’Ordine di provenienza, che potrebbe essere all’oscuro di tutto (onde evitare, appunto, iscrizioni e cancellazioni “a insaputa” dell’Ordine di appartenenza).

Il tutto facendo applicazione dei noti principi di buon andamento e leale collaborazione istituzionale, che richiedono che le amministrazioni pubbliche dialoghino tra loro (anche avvalendosi della Rete e degli strumenti informatici), per assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

L’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti, infatti, è richiamata anche dalla direttiva n.14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, allegata alla citata circolare CNI n.5/2012 (rinvenibile anche sul sito www.tuttoingegnere.it), che rammenta che le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un Ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ; “tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive”. Al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive, inoltre, le amministrazioni interessate possono stipulare apposite convenzioni, sulla base delle linee guida redatte da DigitPa, “aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate, volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico” (v. sempre la direttiva n.14/2011 citata).

In ogni caso, trattandosi di tematiche aventi carattere di novità, su cui è bene attuare condotte uniformi, al fine di realizzare la certezza del diritto ed evitare di incorrere in errori interpretativi, la presente viene inviata anche al Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, sollecitando un parere ufficiale su quanto fin qui affermato.

Si richiede dunque all’Autorità ministeriale :

1) conferma che le novità in tema di autocertificazione previste dalla legge n.183/2011 trovino applicazione anche riguardo il certificato previsto dall’art.24 del RD n.2537/1925, rilasciato dal presidente dell’Ordine provinciale, in caso di trasferimento dell’iscritto ad altro Ordine provinciale degli Ingegneri (certificato, si badi bene, che contiene un riferimento – lett. b) dell’art.24, secondo comma, RD cit. - anche all’essere l’istante in regola col pagamento del contributo associativo);

2) (qualora la risposta al primo quesito fosse affermativa) conferma che, al fine di evitare di incorrere in errore, iscrivendo per trasferimento una persona non in possesso dei requisiti previsti per legge, l’Ordine provinciale che riceve dall’iscritto una istanza di trasferimento basata sull’autocertificazione possa (per sua scelta) – non solo a campione, ma sempre (i trasferimenti non sono così tanti) -, entro i termini di legge, far scattare d’ufficio i necessari controlli, attraverso l’acquisizione diretta dei dati presso l’Ordine provinciale di provenienza (l’amministrazione certificante), prima di procedere all’iscrizione del professionista proveniente da un altro Ordine provinciale.

Questa soluzione, si ritiene, rispetterebbe lo spirito della legge e delle novità in tema di autocertificazione, eliminando però il rischio che capitino casi di persone iscritte contemporaneamente a due albi oppure costrette a pagare nello stesso anno due volte (a due diversi Ordini provinciali) la quota associativa.

In attesa della risposta ministeriale si suggerisce comunque all’Ordine provinciale, quando l’istanza di trasferimento proviene dall’iscritto, per una esigenza di cautela, di non procedere secondo lo schema : ricezione da parte dell’iscritto dell’istanza di trasferimento, iscrizione dell’interessato e poi richiesta di cancellazione all’Ordine di provenienza, ma secondo lo schema : ricezione della istanza di trasferimento da parte dell’interessato, richiesta ufficiale di conferma (il cd nulla-osta) della sussistenza dei requisiti di legge all’Ordine di provenienza, conferma ricevuta, iscrizione con conseguente richiesta di cancellazione all’Ordine “di partenza”.

Per quanto riguarda lo schema di fac-simile di autocertificazione prodotto dall’Ordine provinciale, fermo restando che la scelta dei contenuti è rimessa alla valutazione autonoma del Consiglio dell’Ordine, si segnala che: 1) anche nelle premesse andrebbe riportata l’alternativa “avendo trasferito la residenza/il domicilio professionale”, 2) dopo la riforma universitaria, bisogna scrivere “avendo conseguito la laurea in Ingegneria/la laurea magistrale o specialistica in Ingegneria” ; 3) anche “abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere/Ingegnere iunior” ; 4) in conformità non più alla legge n.675/1996, bensì “al d.lgs. 30 giugno 2003 n.196”.

Si resta quindi in attesa dell’autorevole parere del Dipartimento della Funzione Pubblica (e, se lo riterrà, anche del Ministero della Giustizia, cui la presente è inviata p.c., anche per quanto riguarda la correttezza della procedura di trasferimento), al fine di ottenere un chiarimento interpretativo necessario per l’attività di tutti gli Ordini provinciali, al fine di operare nel rispetto della legge e garantire agli iscritti il pieno esercizio dei loro diritti.

ALLEGATO:
Art.24 RD 23/10/1925 n.2537.


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