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Con la presente si trasmettono in allegato due risposte pervenute dalla Commissione per gli Interpelli della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su due quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro avanzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art.12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81.
Con decreto del 28 settembre 2011, infatti, è stata finalmente costituita presso la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Commissione di cui all’art.12 del T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la quale quindi – dopo un periodo di organizzazione delle attività - ha potuto iniziare ad esaminare e risolvere i quesiti ricevuti negli anni passati.
La prima risposta (INTERPELLO N.3/2012) attiene ad un interpello trasmesso dal CNI con nota del 11/11/2008, relativo ai requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione, ai sensi dell’art.82 d.lgs. n. 81/2008 (v. allegati).
La Commissione per gli interpelli – dopo aver premesso che può rispondere soltanto su quale sia “la pertinente normativa tecnica” – afferma che la normativa tecnica nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell’idoneità all’esecuzione di lavori su parti in tensione, è la norma CEI 11-27, “la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge”.
La seconda risposta (INTERPELLO N.4/2012) attiene ad un interpello trasmesso dal CNI con nota del 28/07/2010, relativo all’obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nelle aziende fino a dieci lavoratori, alla luce dell’art.18 d.lgs. n.81/2008 (in allegato).
La Commissione per gli interpelli si esprime positivamente, affermando che “la previsione di cui all’articolo 18, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.81/2008 trova applicazione anche nel caso in esame”.
Questo perché l’art.5, comma 2, del DM 10/03/1998 contempla l’esonero, per il datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza, ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso.
Si rimanda comunque alla lettura integrale delle due risposte pervenute.
Nel rammentare che le indicazioni fornite nelle risposte agli interpelli “costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza” (ai sensi del comma 3 dell’art.12 d.lgs. n.81/2008), si segnala che la Commissione ha preannunciato che in tempi brevi esaminerà anche gli altri interpelli rimasti in attesa di una risposta.
Il Consiglio Nazionale è pronto quindi a fare da tramite per inviare alla Commissione per gli interpelli – ormai pienamente operativa – i quesiti di ordine generale in tema di salute e sicurezza del lavoro che perverranno da parte degli Ordini territoriali.
ALLEGATI:
1) Istanza di interpello CNI datata 11/11/2008;
2) Risposta Commissione per gli Interpelli, riunione del 15 novembre 2012 (INTERPELLO N.3/2012);
3) Istanza di interpello CNI datata 28/07/2010;
4) Risposta Commissione per gli Interpelli, riunione del 15 novembre 2012 (INTERPELLO N.4/2012).
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