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Rif. DV11091
Documento 14/01/2013 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 166
Data 14/01/2013
Riferimento PROT. CNI N. 172
Note
Allegati
Titolo ACCORPAMENTO PROVINCE E IMPATTO SUGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI
Testo Come è noto, la Legge di Stabilità per l’anno 2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) prevedeva nella sua versione iniziale, in applicazione del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, l’implementazione della riorganizzazione degli Enti Provinciali, attraverso la soppressione e il loro successivo accorpamento, sulla base di criteri demografici e territoriali. Questo avrebbe avuto, come immediata conseguenza, anche l’accorpamento di un rilevante numero di enti da sempre organizzati territorialmente su base provinciale, inclusi gli Ordini degli ingegneri.

Sulla base delle istanze avanzate dall’Assemblea dei Presidenti, il CNI, d’intesa con il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e con il supporto del Centro studi, si è attivato per disgiungere il processo di accorpamento delle Province dalla riorganizzazione territoriale dell’Ordine degli ingegneri.

Tale processo, che sembrava essersi interrotto con la mancata conversione in legge del Decreto 188/2012 del 5/11/2012 si è rinnovato con la presentazione dell’emendamento 1.7000 al testo della Legge di Stabilità 2013; l’emendamento, presentato dal relatore Legnini (PD), aveva la finalità di prorogare i termini per il riordino delle province dal 31 dicembre 2012, come previsto ai commi 18 e 19 dell’art.23 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al 31 dicembre 2013. La senatrice Maria Ida Germontani, raccogliendo le sollecitazioni del CNI, ha presentato in Commissione Bilancio del Senato, dove erano in discussione i contenuti della Legge di Stabilità per l’anno 2013, una propria proposta di modifica (subemendamento n.1.7000/8) all’emendamento 1.7000.

Il subemendamento Germontani, nelle sue motivazioni, evidenziava come gli Ordini professionali siano “enti pubblici associativi, in quanto enti esponenziali di gruppi sociali organizzati, costituiti dall’insieme degli esercenti una determinata professione, e dotati di autonomia finanziaria, in quanto sovvenzionati direttamente dai propri associati. Per questo la finalità di riduzione di spesa prevista dal Decreto “Spending review” non può estendersi alle istituzioni ordinistiche, finanziate con la contribuzione dei professionisti rappresentati, in quanto una riorganizzazione per accorpamento degli enti-provincia comporterebbe una dispendiosa ridefinizione del loro ambito spaziale, dovendo sopportare costi economici ingenti connessi alla gestione, e sacrificherebbe le esigenze degli stessi professionisti, che sarebbero colpiti dalla modifica e privi degli opportuni collegamenti con gli organi di giustizia”.

La proposta di emendamento della Senatrice Germontani ribadiva, inoltre, che “Molte leggi istitutive degli ordini prevedono, in via generale, che essi si articolino su base provinciale, ma tali disposizioni possono essere derogate ogni qualvolta si riscontri una comprovata inidoneità del criterio provinciale per far fronte alle esigenze degli iscritti agli ordini professionali”.

Nello specifico l’emendamento della Senatrice Germontani si componeva di 3 articoli, ed in concreto, salvaguardava la ripartizione territoriale attuale degli Ordini degli ingegneri, rimettendo ad una eventuale futura proposta del CNI la sua revisione.

L’emendamento disponeva: «L'articolo 2 della legge 24/06/1923, n. 1395 (È istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo di ogni provincia) è sostituito dal seguente:

1. È istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti nell'albo di ogni circoscrizione territoriale individuata con Decreto del Ministro della Giustizia, su proposta dei Consigli Nazionali degli ingegneri e degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Legge.

2. In via transitoria, e fino all'adozione del Decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo, è fatta salva l'organizzazione degli ordini professionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'articolo 1 del R.D. 23/10/1925 n. 2537 è modificato come segue: In ogni circoscrizione territoriale è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori avente sede nel comune individuato dal Ministro della Giustizia con il decreto di cui all'articolo 2 della legge 24/06/1923 n. 1395».

Le note vicende politiche che hanno portato alle dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri Sen. Mario Monti, non hanno consentito di esaminare nel dettaglio numerose proposte di modifica all’emendamento 1.7000 presentate in Commissione Bilancio al Senato, tra cui quella della Senatrice Germontani che è stata respinta, pur rientrando tra quelle (poche, in verità) che hanno avuto il parere favorevole del Governo.

Peraltro, proprio con l’approvazione dell’emendamento 1.7000, anche l’effettiva implementazione della riorganizzazione territoriale delle Province è stata rinviata di un anno, al 31 dicembre 2013; sarà perciò compito del prossimo Parlamento e del prossimo Governo intervenire sulla materia.

La Senatrice Germontani ha, comunque, presentato un ordine del giorno (G/3584/35/5) che è stato accolto come raccomandazione dalla Commissione Bilancio del Senato. L’Ordine del giorno impegna il Governo a intervenire sulla Legge istitutiva dell'Ordine degli ingegneri, architetti e pianificatori (L. 24/06/1923, n. 1395, art. 2), al fine di incidere sulla perimetrazione territoriale dell'albo professionale e conseguentemente su quella dell'Ordine su proposta dei Consigli Nazionali, mantenendo, fino alla data di adozione del decreto ministeriale di riordino, l'organizzazione territoriale fondata sulle vigenti province.

Il Consiglio Nazionale continuerà, ovviamente, a monitorare gli sviluppi futuri della situazione.



Note
1)Il resoconto della seduta è disponibile al seguente indirizzo: http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/ultimi_atti_stampati/mar/bc718.pdf
2)Il testo dell’emendamento è contenuto al comma 115 della Legge 24.12.2012 n° 228 , pubblicato nella G.U. 29.12.2012 mentre l’emendamento 1.7000 faceva riferimento al comma 87 bis
3)IL testo completo dell’Odg è disponibile al seguente indirizzo internet http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=16&id=695806&idoggetto=717133

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