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Rif. DV11147
Documento 19/03/2013 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 194
Data 19/03/2013
Riferimento PROT. CNI N. 1446
Note
Allegati
Titolo LEGGE 14 GENNAIO 2013 N. 4 – “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI NON ORGANIZZATE” – PROFESSIONI REGOLAMENTATE – INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE - DUBBI SULL’INCLUSIONE - CHIARIMENTI
Testo Sono pervenute delle richieste di chiarimento sulla regolamentazione del settore dell’Ingegneria dell’informazione.

In particolare si chiede se con l’entrata in vigore della legge 14 gennaio 2013 n. 4, recante: “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, sia mutata la disciplina concernente il settore c) dell’informazione, dell’albo.

Al riguardo occorre rilevare quanto segue.

La legge 14 gennaio 2013 n. 4, all’art. 1, comma 2, dispone:

“Ai fini della presente legge, per ‘professione non organizzata in Ordini e Collegi’, di seguito denominata ‘professione’, si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, con l’esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi od elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e della attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.

Ne consegue che la suddetta disciplina esclude espressamente dal suo ambito di applicazione le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi od elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile.

Tali attività sono definite ai sensi del DPR 7 agosto 2012 n. 137 (“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”):

Art. 1:

“a) per ‘professione regolamentata’ si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità;

b) per ‘professionista’ si intende l’esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti”.

Non v’è alcun dubbio che il settore c) dell’informazione, previsto e disciplinato dall’art. 45 del DPR 5 giugno 2001 n.328, costituisca attività riservata ed, in quanto tale, soggetta ai dettami normativi sulle attività professionali.

E difatti il DPR 328/2001, nell’occuparsi agli artt.45 e seguenti della professione di Ingegnere, suddivide gli ambiti professionali in tre settori omogenei : a) civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione.

Tali settori costituiscono unitariamente la professione di Ingegnere.

In particolare, per quel che riguarda il settore c) dell’informazione, della sezione A dell’albo, sono di esclusiva spettanza “la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni” (art. 46, comma 1, lett. c), DPR 328/2001).

Le suddette attività professionali sono quindi riservate per legge agli iscritti all’albo degli Ingegneri e non possono essere esercitate dai soggetti che non sono iscritti all’albo di categoria.

Confidando di aver chiarito in maniera definitiva i dubbi emersi a seguito dell’approvazione della legge 14 gennaio 2013 n.4 e restando a disposizione per ogni delucidazione necessaria, si inviano cordiali saluti.
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