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Rif. DV11151
Documento 29/03/2013 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 198
Data 29/03/2013
Riferimento PROT. CNI N. 1690
Note
Allegati

SZ11152

Titolo ORDINANZA DEL MIUR DEL 30/03/2012 – ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2012 – LAUREATI IN INGEGNERIA SECONDO IL VECCHIO ORDINAMENTO – RICORSO AL TAR DEL LAZIO – SENTENZA TAR LAZIO, 20 MARZO 2013 N.2892 – RIGETTO DEL RICORSO - ARGOMENTAZIONI
Testo Con la presente - facendo seguito alle circolari CNI n.79/2012 e n.95/2012 – si comunica che con la sentenza 20 marzo 2013 n.2892 il Tar del Lazio, Sezione Terza, pronunciandosi nel merito della questione, ha respinto il ricorso presentato da una serie di laureati in Ingegneria secondo il vecchio ordinamento, che chiedevano di essere ammessi a sostenere l’esame di Stato in base all’ordinamento previgente al DPR 328/2001 e quindi di potersi iscrivere a tutti e tre i settori della sezione A dell’albo (in allegato).

In precedenza, come noto, con il decreto cautelare provvisorio n.1999/2012 e con la successiva ordinanza 21 giugno 2012 n.2192, era stata accolta, in via cautelare e provvisoria, la loro richiesta di svolgere le prove degli esami di Stato dell’anno 2012 secondo le modalità vigenti anteriormente al DPR 328/2001.

Allo scopo i ricorrenti avevano impugnato l’ordinanza di fissazione degli esami di Stato per l’anno 2012 del Ministero dell’Università, laddove – per la prima volta dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina – non consentiva ai laureati in Ingegneria secondo il vecchio ordinamento di continuare a sostenere gli esami di Stato “con prova unica da svolgersi con unica sessione”.

Il giudice amministrativo di primo grado opera una dettagliata ricostruzione del quadro normativo e ricorda che sono stati dei provvedimenti di iniziativa governativa a permettere – per molti anni – ai laureati in base al vecchio ordinamento di usufruire delle proroghe della disciplina transitoria, più vantaggiosa.

Scaduta l’ultima proroga nel 2011, per l’anno 2012 gli esami di abilitazione sono stati indetti dal MIUR sulla base della disciplina del DPR 328 del 2001, con la conseguenza che anche i laureati secondo il vecchio ordinamento che non avevano beneficiato delle proroghe sono stati posti nella condizione di dover sostenere l’esame di Stato sulla base della nuova disciplina che li obbliga a sostenere due prove scritte, una orale e una pratica e all’iscrizione alla sezione A dell’albo limitatamente a uno dei tre previsti settori.

Il Tar Lazio sconfessa la posizione dei ricorrenti, che avrebbero voluto un regime transitorio di maggior durata, sulla base dell’assunto che il regime per essi più favorevole è stato in vigore, in forza delle successive proroghe, per un periodo di ben dieci anni, di modo che “tutti i soggetti iscritti a Ingegneria secondo il vecchio ordinamento (si consideri che si tratta di soggetti iscrittisi al più tardi nell’anno accademico 2000-2001) hanno avuto la possibilità di completare il corso di laurea, anche in un periodo di gran lunga superiore a quello di sua durata minima, e di beneficiare del regime transitorio”.

Alla luce di ciò “non può seriamente sostenersi che l’aspettativa dei semplici iscritti a Ingegneria secondo il vecchio ordinamento non sia stata considerata e che per tali soggetti non sia stato previsto un graduale passaggio dal vecchio al nuovo sistema”, sottolinea il Tar Lazio.

Anche perché è proprio di ogni riforma introdurre un elemento di discontinuità tra due regimi ; discontinuità che è stata attenuata proprio grazie alla previsione di disposizioni transitorie.

Il giudice amministrativo rigetta anche le affermazioni sulla esistenza di una discriminazione nei confronti di chi già avesse sostenuto l’esame di Stato, così come nei confronti di chi ha fruito delle proroghe disposte fino al 2011.

Ponendo a raffronto l’ordinamento precedente e quello attuale delle lauree in Ingegneria, poi, il Tar Laziale si spinge a formulare, in via incidentale, alcune considerazioni - che il CNI si riserva di approfondire - sulla professione di Ingegnere (nel sistema attuale “esistono diverse figure di Ingegnere”).

In conclusione, la pretesa dei laureati in Ingegneria vecchio ordinamento di continuare a sostenere l’esame di Stato secondo le vecchie regole è stata respinta, e pertanto i provvedimenti di avvenuta ammissione “con riserva” devono essere riconsiderati alla luce della sentenza.

Si segnala quindi l’esito dell’importante pronunciamento, che viene a risolvere – almeno in primo grado – una complessa vicenda giudiziaria, avvertendo nel contempo che il Consiglio Nazionale si sta prontamente attivando presso il Ministero competente per quanto concerne le ricadute della sentenza n.2892/2013 del Tar Lazio, data la necessità di indicazioni chiare e condotte uniformi.

Tanto si doveva per opportuna informazione.


ALLEGATO:
- sentenza Tar Lazio, Sezione Terza, 20/03/2013 n.2892.
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