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Rif. DV11153
Documento 29/03/2013 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 199
Data 29/03/2013
Riferimento PROT. CNI N. 1691
Note
Allegati

DV11153_ALL.pdf

LG11154

Titolo D.LGS 9 NOVEMBRE 2012 N. 192 - APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/7/UE ("DIRETTIVA PAGAMENTI") AL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI - INVIO DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL CENTRO STUDI
Testo Con il d.lgs. 9 novembre 2012 n. 192 (“Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”) è stata integralmente recepita la direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ed in tutti i contratti pubblici, da parte delle pubbliche amministrazioni (in allegato).

La nuova normativa - che si estende, così come ha confermato una consolidata giurisprudenza, alla progettazione ed all’esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché ai lavori di ingegneria civile - reca importanti precisazioni finalizzate a definire il perimetro di applicabilità della disciplina sui ritardi nei pagamenti e la chiara esplicitazione dei termini per i pagamenti, nonché delle misure giurisdizionali per garantire il rispetto degli stessi.

L’art.1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n.192/2012 modifica l’art.2 del d.lgs. n.231/2002, dettando una nuova nozione di “pubblica amministrazione”. La Pubblica Amministrazione è così individuata con le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, ma anche con ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n.163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

Ai fini della decorrenza degli interessi moratori, il d.lgs. n. 192 (art. 1, comma 1, lett. d), che sostituisce l’art.4 d.lgs. n.231/2002) prevede un termine generale di 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (senza che abbiano effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali), o dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se la data della fattura o della richiesta equivalente di pagamento è incerta o se è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi.

A prescindere dalla fattura, il termine di trenta giorni si applica dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, fermo restando un termine di regola non superiore a 30 giorni previsto dall’art.4, comma 6, del d.lgs. n.231 (nuova versione), per l’espletamento delle verifiche .

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti potranno, però, pattuire in via espressa termini per il pagamento anche superiori a quelli indicati, purché essi non siano comunque superiori a 60 giorni e la deroga sia giustificata dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. È fatta salva la possibilità per le parti di prevedere la rateizzazione dei pagamenti.

I nuovi termini introdotti dal testo che recepisce la nuova direttiva europea sui pagamenti prevalgono su tutti quelli già previsti ed in particolare su quelli dettati dal DPR 5 ottobre 2010 n. 207, recante il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici. I termini gravosi per l’emissione del certificato di regolare esecuzione (sei mesi) e collaudo (un anno) non sono, quindi, compatibili con il termine di trenta giorni previsto dall’art. 4, sopra citato, per l’espletamento delle verifiche.

Resta ferma la diversa pattuizione motivata delle parti ex art.4, comma 6, d.lgs. n. 231/2002, purché non eccessivamente iniqua per il creditore ed in quanto tale nulla ex art. 7 del citato d.lgs. 231/2002.

Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale, occorre evidenziare che il d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 ha già previsto una forma di tutela generale e preventiva a livello collettivo, che potrebbe essere molto efficace contro l'utilizzazione di condizioni contrattuali inique, attraverso una misura da far valere possibilmente a monte rispetto alla tutela individuale e successiva del singolo imprenditore o professionista che abbia già stipulato un contratto contenente clausole inique.

L’art. 8 del d.lgs. n.231 prevede, infatti, che le associazioni di categoria riconosciute presso il CNEL (tra cui, dunque, anche gli Ordini professionali) potranno agire in giudizio a tutela delle piccole e medie imprese e dei professionisti, al fine di far rilevare la grave iniquità delle condizioni contrattuali e di chiedere l’adozione delle misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate.

Data l’importanza della disciplina, e la necessità di indagarne le possibili ricadute, si trasmette in allegato il documento a commento della normativa redatto dal Centro Studi del Consiglio Nazionale, intitolato “L’applicazione della direttiva 2011/7/UE (‘direttiva pagamenti’) al settore dei contratti pubblici, inclusi quelli connessi all’acquisizione di servizi d’ingegneria - Le conseguenze sul quadro normativo vigente e le possibili azioni di tutela a favore degli iscritti agli Ordini degli Ingegneri”.

Nell’auspicare la massima diffusione presso gli iscritti della presente circolare e dello studio allegato, si inviano distinti saluti.



ALLEGATI:
1) Decreto legislativo 9 novembre 2012 n.192 ;
2) Documento Centro Studi CNI n.32/2013.
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