Testo
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L’atteso regolamento che dà applicazione all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (modificato ed integrato, successivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013. Il regolamento (Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 20013, n. 34 recante Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183), la cui emanazione discende anche e soprattutto dall’azione di sollecito portata avanti dal CNI e dal PAT, diventerà operativo dal prossimo 21 aprile.
In questa circolare se ne esaminano i principali contenuti mentre il Centro Studi sta procedendo alla predisposizione di un vademecum per la costituzione delle società tra professionisti. Oggetto di una ulteriore circolare sarà la questione dell’iscrizione agli albi delle società multidisciplinari.
Definizioni, caratteristiche e ambiti di operatività
Il regolamento si preoccupa di definire (Capo I) e disciplinare due nuove forme di società costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile (delle società di persone, delle società di capitali e delle cooperative) e dalle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183:
a) le società tra professionisti o società professionali ovvero quelle società aventi ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
b) le società multidisciplinari, costituite per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Come previsto dall'art. 10, comma 4 della legge n. 183/2011, potranno assumere la qualifica di società tra professionisti, sia specialistiche che multidisciplinari, quelle il cui atto costitutivo preveda :
a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
La norma istitutiva, cui il regolamento dà attuazione, prevede poi che la denominazione sociale, in qualunque modo formata, debba contenere l'indicazione di società tra professionisti e che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
Inoltre i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulti iscritta.
Infine, va evidenziato come la legge istitutiva, sempre all’art 10, si preoccupi di mantener validi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Su questo specifico punto il Consiglio di Stato, nell’esprimere il previsto parere sul regolamento che qui si esamina (n. 3127/2012 – adunanza della Sezione consultiva degli atti normativi del 7 giugno 2012), ha confermato che la fonte regolamentare non investe la disciplina delle associazioni professionali, né delle società tra professionisti costituite secondo modelli esistenti anteriormente alla legge n. 183/2011, rilevando tuttavia che il decreto illustrato non è chiamato a prendere posizione espressamente sulla non applicabilità del provvedimento ai predetti enti. Ne deriva che resta immutato il regime delle società di ingegneria, come disciplinate dall’articolo 90, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che sono costituite nelle forme codicistiche della società di capitali o della società cooperativa, senza che, per tali modelli già
previsti dall’ordinamento, valgano i limiti di partecipazione al capitale,
da parte di soci non professionisti, come invece espressamente stabilito
dall’articolo 10, comma 4, lettera b), della legge n. 183/2011.
Conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale e obblighi informativi alla clientela
Il Capo II del regolamento (articoli 3-5) definisce le modalità mediante le quali il conferimento dell’incarico professionale consente al cliente la scelta del professionista abilitato chiamato a svolgerlo, sul presupposto che le prestazioni intellettuali oggetto dell’incarico medesimo possano essere eseguite solo dal socio in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione.
L’art. 4 impone perciò alla società una serie puntuale di obblighi informativi verso il cliente sin dal momento del primo contatto comprendenti :
a)il diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
b) la possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale;
c) la esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento.
Al fine di consentire la scelta del professionista, la società tra professionisti deve consegnare al cliente l’elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento.
La prova dell’adempimento degli obblighi informativi deve risultare da un atto scritto.
L’articolo 5, in attuazione del principio della personalità dell’esecuzione della prestazione stabilisce che nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti e che in ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente. Il cliente dal canto suo può comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione sulla sostituzione.
Incompatibilità dei soci e requisiti di onorabilità dei soci di investimento e pubblicità
Il Capo III (articoli 6 e 7) definisce l’ipotesi di incompatibilità di partecipazione a più società tra professionisti sancita dall’articolo 10, comma 6, della l. n. 183/2011.
L’articolo 6, ai commi 1 e 2, chiarisce che l’incompatibilità della partecipazione contemporanea dei soci a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell’iscrizione della società all’Ordine di appartenenza e viene meno solo in caso di scioglimento del rapporto sociale (recesso, esclusione del socio o cessione dell’integra partecipazione).
I commi 3 e successivi introducono una serie di incompatibilità soggettive alla partecipazione dei soci per finalità d’investimento stabilendo l’interdizione dalla partecipazione societaria ai soci che non siano in possesso, tra gli altri, dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui è iscritta la medesima società cui appartengono o che abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo (salvo che non sia intervenuta riabilitazione) o per coloro che siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari.
Infine la norma stabilisce al comma 6 che il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell’iscrizione all’albo o al registro tenuto presso l’Ordine o il Collegio professionale, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.
L’articolo 7 del regolamento prevede che l’iscrizione della società nel registro delle imprese con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità i fini della verifica dell’incompatibilità, avvenga nella sezione speciale già istituita ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. n. 96/2001 per registrare le società tra avvocati.
Iscrizione nel registro delle imprese e all'albo disciplinare
Il Capo IV (articoli 8-9) introduce l’obbligo di iscrizione delle società tra professionisti all’albo professionale e regola il loro regime disciplinare.
In particolare, l’articolo 8, stabilisce che la società tra professionisti sia iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
Nel caso di società multidisciplinari l’iscrizione avviene presso l’albo o il registro dell’Ordine o Collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo. Sul punto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed il PAT avevano avanzato proposte di modifica alla bozza di regolamento, in quanto una disposizione del genere rende inattuabile un effettivo controllo deontologico sulle società multidisciplinari. Per consentire l’esercizio dell’azione disciplinare all’Ordine di appartenenza di ciascun socio professionista è, infatti, necessario che le società multidisciplinari siano iscritte in tutti gli albi dei professionisti che compongono la compagine societaria. Come già evidenziato dal PAT in una nota al ministro della Giustizia, la mancata iscrizione delle società multidisciplinari in tutti gli albi dei professionisti appartenenti alla compagine societaria lascerebbe ampi spazi per il manifestarsi di comportamenti opportunistici ed elusivi. È, infatti, evidente come l’attività “ formalmente prevalente” (formalizzata nello statuto o nell’atto costitutivo) possa non coincidere con quella “effettivamente prevalente” della società multidisciplinare. Occorre quindi escludere la possibilità che i soci professionisti selezionino l’albo professionale “prevalente” cui iscrivere la società multidisciplinare, sulla base di considerazioni di mera convenienza o opportunità (scegliendo, ad esempio, l’albo il cui controllo deontologico sia meno impattante per l’attività dei soci o della stessa società).
In realtà, l’attuale formulazione dell’art.8 del Regolamento lascia aperta la possibilità di una iscrizione plurima presso i diversi Ordini interessati delle società multidisciplinari nel caso in cui i professionisti soci non connotino un’attività come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo. Come preannunciato, tale questione sarà oggetto di una prossima circolare.
La domanda di iscrizione di cui all’articolo 8 è rivolta al consiglio dell’Ordine o del Collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti e deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
c) certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’Ordine o il Collegio cui è rivolta la domanda.
La società tra professionisti costituita nella forme della società semplice può allegare, alla domanda di iscrizione, anche una sola dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della società.
ll consiglio dell’Ordine o del Collegio professionale, verificata l’osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale, curando l’indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell’oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.
L’avvenuta iscrizione deve essere anche annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società.
La domanda di iscrizione all’albo deve essere rivolta al consiglio dell’Ordine o del Collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti (art. 9)
Cancellazione dall'albo
In caso di diniego (art.10) il consiglio dell’Ordine competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di diniego definitivo la società può impugnare il provvedimento secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. E’ comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all’autorità giudiziaria.
Se viene meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento e la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità, il consiglio dell’Ordine presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall’albo.
Regime disciplinare della società
L’articolo 12 regola, infine, il regime disciplinare delle società e chiarisce che, ferma restando la responsabilità disciplinare del socio professionista - soggetto alle regole deontologiche dell’Ordine o Collegio al quale è iscritto -, la società tra professionisti risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’Ordine o Collegio al quale risulti iscritta.
Nel caso in cui la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un Ordine o Collegio diverso da quello della società, sia ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.
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