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Rif. DV11179
Documento 07/05/2013 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 214
Data 07/05/2013
Riferimento PROT. CNI N. 2382
Note
Allegati

DV11181

LG11180

Titolo SISMA IN ABRUZZO – DECRETO-LEGGE 28 APRILE 2009 N.39 – CONVENZIONI STIPULATE DAI COMUNI – PIANI DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DELLE CITTÀ – AFFIDAMENTO SENZA GARA ALLE UNIVERSITÀ DELLA REDAZIONE DEI PIANI – ESPOSTO DEL CNI ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – APERTURA ISTRUTTORIA - CONSIDERAZIONI
Testo Con la presente circolare si intende informare gli Ordini provinciali della problematica relativa alla redazione dei Piani di ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto.

Dopo il sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, il Governo emanò il decreto-legge 28 aprile 2009 n.39, convertito in legge n.77 del 24 giugno 2009 (“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”).

L’art.14, comma 5-bis, di detto decreto-legge prevedeva che gli interventi di ricostruzione dei centri storici delle città fossero coordinati attraverso l’adozione di PIANI DI RICOSTRUZIONE (PdR).

Il decreto del Commissario straordinario n.3/2010 intervenne a specificare che cosa si intendesse per “Piano di ricostruzione”.

Secondo il decreto commissariale, i Piani di ricostruzione dovevano individuare, tenuto conto delle risultanze della microzonazione sismica e degli esiti delle valutazioni di agibilità, gli interventi idonei a garantire la migliore sicurezza delle costruzioni, rilevare lo stato dei luoghi attuale e tenere conto, ove possibile, di quello preesistente agli eventi sismici.

Poiché molti Comuni non avevano in organico le figure tecniche necessarie, si rivolsero alle Università, stipulando con esse o con Enti pubblici di ricerca delle convenzioni, per l’affidamento dell’incarico della redazione dei Piani di Ricostruzione dei centri storici.

Nel dicembre 2010 il CNI inviò una diffida ai Comuni dell’area interessata dal terremoto, diffidandoli dal procedere all’affidamento di tali attività tramite accordi con le Università che non fossero rispettosi delle prescrizioni del d.lgs. 12 aprile 2006 n.163 (Codice dei contratti pubblici).

Alla data del 31 agosto 2012 sono stati adottati 39 Piani di ricostruzione, che interessano due Province e si riferiscono a 31 Comuni.

Alla stessa data sono pervenute all’Ufficio Coordinamento Ricostruzione 31 bozze di Convenzioni tra 37 Comuni del cratere ed Università italiane od enti pubblici di ricerca (aventi per oggetto l’affidamento dell’incarico a svolgere attività di supporto relative allo studio, all’analisi e alla progettazione per la predisposizione da parte dei sindaci dei Piani di ricostruzione, mentre 5 di esse riguardano l’esecuzione delle indagini geologiche, geomorfologiche e sismologiche propedeutiche alla ricostruzione medesima).

Il CNI ha quindi provveduto ad impugnare dinanzi al TAR competente alcune delibere di approvazione delle convenzioni per la redazione dei Piani di Ricostruzione.

In particolare, sono state contestate le convenzioni aventi ad oggetto lo studio, l’analisi ed il progetto per la ricostruzione dei centri storici dei Comuni di Castelvecchio Subequo (AQ) e Barisciano (AQ), tutte per importi superiori alla soglia comunitaria.

E’ in discussione, essenzialmente, la possibilità di affidare senza gara pubblica determinati servizi, dietro corrispettivo, qualora l’affidatario sia una pubblica amministrazione, in particolare una Università.

Attualmente la questione è dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a seguito dell’ordinanza n.476 del Tar Abruzzo, sede di L’Aquila, di rinvio pregiudiziale alla Corte, datata 17 luglio 2012 (su cui v. la precedente circolare CNI n.101 del 25 luglio 2012).

Il Tar si chiede (aderendo alla posizione del Consiglio Nazionale) se convenzioni quali quella conclusa tra i Comuni e le Università nel caso di specie contrastino con la direttiva appalti (“Anche questo TAR sospetta che, nel caso in esame, osti alla conclusione di un contratto come quello oggetto del contendere la direttiva n.2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi..”), ritenendo la questione rilevante e non manifestamente infondata.

Ricordiamo, inoltre, che l’art.91, comma 8, del Codice dei contratti pubblici vieta “l’affidamento di attività di progettazione…..e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice”.

***

In attesa della pronuncia del TAR, in data 7 novembre 2012 il CNI ha trasmesso un dettagliato esposto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, chiedendo l’apertura di un’istruttoria sulla problematica.

Un altro esposto è stato depositato presso la Corte dei Conti.

Successivamente è stata pubblicata la sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea 19 dicembre 2012, causa C-159/11, sulla necessità per le pubbliche amministrazioni di seguire procedure concorsuali – e non l’affidamento diretto, senza gara – per l’affidamento alle Università dei servizi di progettazione (v., ampiamente sul punto, la circolare CNI 25 gennaio 2013 n.171, rinvenibile sul sito Internet www.tuttoingegnere.it).

Si tratta di un pronunciamento utile anche per la soluzione della vertenza in esame.

Da ultimo, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Direzione Generale Vigilanza Lavori Servizi e Forniture, ha trasmesso ai nostri legali in data 15 marzo 2013, apposita comunicazione di avvio di una istruttoria nei confronti di 36 Comuni del Cratere del terremoto, a seguito della segnalazione del CNI, con riferimento ai Piani di ricostruzione e alle relative convenzioni stipulate dai Comuni stessi (in allegato).

Con essa la stazioni appaltanti sono state invitate a fornire chiarimenti ed informazioni sulle convenzioni in oggetto, trasmettendone copia, assieme ad una dettagliata relazione illustrativa, comprensiva delle informazioni sullo stato di attuazione della convenzione tra Comune ed Università o Ente di ricerca.

Anche se l’apertura di una istruttoria non comporta necessariamente l’applicazione di una sanzione, si tratta di un fatto positivo in sé, in quanto manifesta l’intenzione dell’Autorità di approfondire la questione segnalata.

L’istruttoria si concluderà entro 90 (novanta) giorni.

In conclusione, possiamo assicurare, come per il passato, il costante e continuo impegno del Consiglio Nazionale – su tutti i fronti – per contrastare condotte e procedure messe in campo dalla pubblica amministrazione, elusive della normativa sugli appalti pubblici e lesive della libera concorrenza e della par condicio rispetto ai professionisti Ingegneri.

Ogni ulteriore sviluppo della questione sarà comunicato agli Ordini tramite circolare.

ALLEGATI :

1) Art.14 decreto-legge n.39/2009 (come convertito dalla L. n.77/2009) ;
2) Comunicazione di avvio istruttoria, numero 29195 del 15/03/2013, dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
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