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Rif. DV11187
Documento 14/05/2013 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 220
Data 14/05/2013
Riferimento PROT. CNI N. 2647
Note
Allegati

DV11187_ALL.pdf

SZ11188

Titolo IMPLICAZIONI DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 28 FEBBRAIO 2013, CAUSA C-1/12, SULL’OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA PER GLI ISCRITTI AGLI ORDINI PROFESSIONALI – INVIO DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL CENTRO STUDI CNI
Testo Con la presente si trasmette in allegato il documento elaborato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale, dal titolo Le implicazioni della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 28 febbraio 2013, nella causa C-1/12 (Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas c. Autoridade da Concorrência) per la disciplina dell’obbligo di formazione continua degli iscritti all’Ordine degli Ingegneri.

Lo studio evidenzia che esistono rilevanti implicazioni per la disciplina della formazione continua degli iscritti all’Ordine degli Ingegneri proprio a partire dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La Corte di Giustizia UE ha stabilito, infatti, che gli Ordini professionali, nell’erogazione delle attività formative, sono tenuti a rispettare il diritto dell’Unione in materia di concorrenza.

In concreto ciò significa che gli Ordini professionali non potranno limitare artificiosamente l’accesso al “mercato” dei servizi di formazione, attribuendo solo a se stessi la facoltà di erogare una parte rilevante delle attività formative corrispondenti o, rendendo molto gravosa l’organizzazione di queste attività da parte di soggetti concorrenti.

Per la stessa ragione, i Consigli Nazionali delle professioni regolamentate, nella procedura di autorizzazione dei soggetti deputati ad erogare attività formative, non potranno mettere in atto comportamenti od adottare delibere che possano costituire un ostacolo “artificioso” all’accesso di tali soggetti privati al “mercato” dei servizi di formazione professionale.

Pertanto, il Regolamento che i Consigli Nazionali sono tenuti ad emanare per normare la materia, dovrà essere formulato in modo tale da non configurare una indebita restrizione della concorrenza a favore degli Ordini territoriali, per quanto attiene alla previsione sia di eventuali competenze esclusive per lo svolgimento di specifiche attività di formazione, sia di condizioni di accesso discriminatorie al mercato.

A titolo puramente esemplificativo, non potranno essere previste riserve a favore esclusivo degli Ordini territoriali (es.: in tema di insegnamento della deontologia). I “requisiti minimi” dei corsi di aggiornamento dovranno, poi, essere identici per gli Ordini o Collegi e per gli altri soggetti (associazioni, istituti, fondazioni, ecc.) autorizzati ad organizzare i corsi di formazione (ad esempio, per quanto riguarda la durata, il profilo del personale docente, i contenuti, ecc.).

Anche le modalità e le condizioni per la gestione e l’organizzazione delle attività di aggiornamento professionale saranno le stesse per gli Ordini territoriali e per gli altri organismi di formazione diversi dagli Ordini (ad esempio, le capacità economiche, logistiche, l’accessibilità dei locali, il rispetto delle normative di sicurezza, ecc.).

In conclusione, la sentenza Corte di Giustizia UE 28 febbraio 2013, causa C-1/12, - pur relativa all’Ordine portoghese degli esperti contabili – esprime principi e viene a porre chiarimenti e indicazioni valevoli per gli Ordini professionali delle professioni regolamentate di ogni Paese dell’Unione Europea in materia di formazione obbligatoria.

Si rimanda comunque alla lettura integrale del documento n. 84/2013 del Centro Studi allegato.

ALLEGATI:
1) documento n.84/2013 del Centro Studi CNI;
2) sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-1/12, 28 febbraio 2013.

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