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Rif. DV11189
Documento 14/05/2013 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 221
Data 14/05/2013
Riferimento PROT. CNI N. 2648
Note
Allegati

DV11189_ALL.pdf

Titolo COMPETENZE DEI GEOMETRI NELLA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI – INVIO STUDIO PREDISPOSTO DAL CENTRO STUDI CNI
Testo Diverse note pervenute dagli Ordini provinciali hanno posto la questione circa l’inclusione, tra le competenze dei geometri, della progettazione degli impianti fotovoltaici.

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale ha elaborato l’allegato documento che fa luce sulla problematica, giungendo alla conclusione che i geometri, in quanto liberi professionisti iscritti all’albo, non dispongono di alcuna competenza nella progettazione di impianti fotovoltaici, indipendentemente dalla potenza degli impianti medesimi.

Soltanto in quanto tecnici abilitati ai sensi degli artt. 4 e 5 del DM n.37/2008, i geometri, come pure altre figure (professionali e non), possono progettare impianti fotovoltaici limitatamente a quelli di potenza non superiore a 6 KW.

Per dirimere la questione il documento rinvia ai contenuti del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 (“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”); rinvio obbligato in quanto l’impianto fotovoltaico è un impianto di produzione di energia elettrica.

Proprio in tema di progettazione di impianti, l’art. 5 del DM 37/2008 afferma che, per installare, trasformare e ampliare gli impianti di produzione di energia elettrica, il progetto deve essere redatto da un “professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta” qualora la potenza dell’impianto superi i 6 KW di potenza, mentre potrà essere fatto da un tecnico abilitato (ai sensi del DM) se inferiore a tale soglia.

Poiché l’art. 16 del Regio Decreto 11 Febbraio 1929 n. 274 (“Regolamento per la professione del geometra”) non menziona tra le competenze degli iscritti all’albo dei geometri quelle relative alla progettazione di “impianti”, si deve escludere – conclude lo studio predisposto dal Centro Studi - che un professionista iscritto all’albo dei geometri possa predisporre il progetto per un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 6 KW.

Il geometra, semmai, potrà, invece, progettare solo ed esclusivamente impianti di potenza inferiore ai 6 KW, non in forza del suo titolo professionale e dell’iscrizione al relativo albo, ma in quanto tecnico abilitato ai sensi degli artt. 4 e 5 del DM 37/2008.

Si rinvia comunque alla lettura integrale del documento allegato.


ALLEGATO: documento n.26/2013 del Centro Studi CNI.
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