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Rif. DV11205
Documento 29/05/2013 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 233
Data 29/05/2013
Riferimento PROT. CNI N. 2960
Note
Allegati
Titolo ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI – QUADRIENNIO 2013-2017 - PROMEMORIA
Testo Facendo seguito alla recente circolare CNI n.226 del 24 maggio 2013, in vista delle imminenti elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali, anche accogliendo apposite istanze in tal senso, il Consiglio Nazionale, ritiene opportuno fornire alcune indicazioni riassuntive sulla tempistica e sulla corretta procedura da seguire, al fine di scongiurare al massimo errori che possano poi dare adito a contenziosi elettorali.

Questo, ferma restando la necessità di rifarsi, in primo luogo, al dato normativo – il DPR 8 luglio 2005 n.169 (“Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali”) – per come interpretato in questi anni dal Ministero della Giustizia (tutte le relative circolari CNI sono, in ogni caso, pubblicate e rinvenibili sul sito Internet www.tuttoingegnere.it) e ferma restando la competenza esclusiva di ciascun Ordine in materia elettorale.

Per maggiore comprensione, i punti salienti e le questioni interpretative più ricorrenti vengono suddivisi in paragrafi.

Indice : 1) La data di indizione delle elezioni – i contenuti dell’avviso ; 2) Nomina dei componenti del seggio elettorale ; 3) Prima votazione ; 4) Svolgimento delle operazioni di voto ; 5) Proclamazione risultato elezioni e insediamento dei nuovi eletti ; 6) Limiti alla possibilità di mandati consecutivi (art.2, comma 4, DPR 169/2005 e art.2, comma 4-septies, DL n.225/2010).

1) LA DATA DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI –
I CONTENUTI DELL’AVVISO


Trattasi di un aspetto rilevantissimo, in quanto da tale momento (v. art.3, primo comma, secondo periodo, DPR n.169/2005) si conteggia la data della prima votazione e quindi tutte le operazioni di voto.

Secondo il primo comma dell’art. 3 DPR 169/2005: “L’elezione del Consiglio dell’Ordine è indetta dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l’avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l’elezione medesima. In caso di omissione spetta al Consiglio Nazionale indire le elezioni”.

Vi è quindi una seduta di Consiglio, convocato allo scopo, che adotta una apposita delibera che costituisce avviso di convocazione degli iscritti per esercitare il diritto di voto.

E’ opportuno soffermarsi nuovamente sulla dizione “almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza”.

Come affermato in precedenza dal Ministero della Giustizia (v. circolare CNI n.203 del 6 marzo 2009), il primo dei giorni utili per indire le nuove elezioni va comunque individuato all’interno di un arco temporale compreso tra i cinquanta giorni prima della scadenza del Consiglio e una data (non dettata espressamente dalla legge) da individuarsi – da parte del Consiglio in carica – secondo criteri di ragionevolezza e buon senso, tenendo conto della data di scadenza naturale del Consiglio.

Poiché, ai sensi del comma 4 dell’art.3 del Regolamento elettorale, la data prescelta per l’indizione delle elezioni costituisce indice di riferimento per individuare il numero di iscritti alle due Sezioni dell’albo, essa non può essere irragionevolmente ed eccessivamente anticipata.

Nel 2009 il Ministero della Giustizia (v. la circolare CNI n.248 del 8/07/2009) ha affermato che “le elezioni per il rinnovo del Consiglio …. devono comunque essere indette in prossimità della data di scadenza naturale dello stesso”.

Nel 2012 il Ministero è tornato sulla questione, rispondendo ad un quesito congiunto CNI-CNAPPC, con una breve nota che per la sua rilevanza si riporta qui integralmente :

“Il termine e la data per l’indizione delle elezioni è previsto dall’art.3, 1° comma, del DPR 169/2005. Trattandosi di disposizione normativa primaria, è evidente che la stessa non possa subire alcuna deroga mediante provvedimento ministeriale.
Ovviamente, essendo il termine indicato di natura dilatoria, è possibile che i singoli Consigli, valutata la circostanza della scadenza nel periodo estivo, sempre nel rispetto del termine dilatorio di 50 giorni, possano “anticipare” (anche di pochi giorni/ settimane) la data delle elezioni, in modo tale da garantire la maggiore possibile partecipazione al voto da parte degli iscritti” (v. parere Ministero Giustizia del 13/12/2012, prot. n.0164362.U).

In buona sostanza il Dicastero Vigilante ha quindi fatto intendere che una anticipazione delle elezioni sia ammissibile soltanto entro limitati scostamenti rispetto alla data dei cinquanta giorni prima della sua scadenza naturale, motivando le ragioni della relativa decisione.

A questi criteri bisogna quindi attenersi, pur nell’ambito di scelta discrezionale riservato al singolo Consiglio dell’Ordine, una volta che la legge non fissa con precisione un termine massimo.

Per quanto riguarda i contenuti dell’avviso di convocazione si rinvia alla lettura della circolare CNI n.462 del 5/09/2005 (reperibile sul sito Internet www.tuttoingegnere.it).

Ovviamente le date riportate negli allegati e nei fac-simile della anzidetta circolare (ad es. fac-simile della comunicazione da inviare al Ministero della Giustizia in merito all’esito delle votazioni) vanno cambiate ed aggiornate secondo la data di indizione delle elezioni stabilita dal Consiglio dell’Ordine.

In questa sede preme solo sottolineare che la legge (art.3, comma 3, DPR 169) consente la spedizione dell’avviso di convocazione agli iscritti unicamente per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata. L’avviso deve inoltre essere trasmesso senza indugio al CNI perché possa essere pubblicato sul sito Internet del Consiglio Nazionale nei termini di legge.

Qualora il numero degli iscritti all’Ordine alla data della indizione delle elezioni superi i 500, può tener luogo dell’avviso la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per n.2 volte consecutive.

Per quanto concerne il modello di presentazione della candidatura ed il fac-simile della comunicazione da inviare al Ministero della Giustizia sull’esito delle votazioni – liberamente utilizzabili dagli Ordini provinciali - si rinvia alla circolare CNI n.462 del 5/09/2005, rinvenibile sul sito www.tuttoingegnere.it.

In ogni caso, si precisa che il fac-simile redatto dal CNI è solo in funzione di ausilio e quindi non è vincolante per gli Ordini, che restano liberi di adottare un modello diverso, redatto in via autonoma.

Per garantire una più ampia diffusione del fac-simile di domanda di candidatura, si suggerisce la sua pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell’Ordine territoriale, a disposizione degli interessati.

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2) NOMINA DEI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE

In primo luogo, si rammenta che è data facoltà al Consiglio di istituire più seggi elettorali (anche fuori dalla sede dell’Ordine). Qualora siano stati istituiti più seggi, le urne debitamente sigillate devono essere trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l’inizio dello scrutinio, nel seggio centrale (art.3, comma 6, del Regolamento).

L’art.3, comma 8, del DPR 169/2005 stabilisce che il Consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente del seggio, il vicepresidente, il segretario e almeno due scrutatori.

E’ doveroso rammentare che – pur in assenza di una espressa previsione normativa statuente tale incompatibilità – il Ministero della Giustizia già nel 2005 ha affermato, in relazione alla possibilità per i candidati di proporsi come componenti del seggio elettorale, che possa “essere considerata l’esclusione dei candidati alla partecipazione del seggio elettorale per evidenti ragioni di opportunità, la cui valutazione in ogni caso spetterà all’Ordine competente” (v. parere Ministero Giustizia del 21/09/2005, allegato alla circolare CNI n.465 del 21/09/2005).

Si suggerisce, pertanto, di attenersi alle indicazioni ministeriali, onde evitare possibili contestazioni.

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3) PRIMA VOTAZIONE

A scanso di equivoci, con riferimento alla individuazione della data della prima votazione (“La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l’elezione medesima”), si osserva quanto segue.

Una volta stabilita la data di indizione delle elezioni, la legge prevede il conteggio di successivi quindici giorni per arrivare alla data di prima votazione (art. 3, comma 1, secondo periodo, DPR 169/2005).

Nel computo dei giorni si esclude il giorno iniziale.

Qualora il quindicesimo giorno venga a cadere in un giorno festivo, la scadenza del termine è prorogata al primo giorno successivo feriale.

Questa, d’altronde, è l’interpretazione ritenuta preferibile dal Ministero della Giustizia.

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4) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Pervengono ancora dei quesiti relativi ad aspetti già chiariti dal DPR 169/2005 oppure dal Ministero della Giustizia.

Ad esempio, sulla possibilità per gli elettori votanti, in caso di mancato raggiungimento del quorum in prima convocazione, di rivotare nelle successive votazioni, si è già espresso nel 2005 il Ministero della Giustizia con il parere datato 21 settembre 2005, trasmesso a tutti gli Ordini provinciali con la circolare CNI 21/09/2005 n.465.

Secondo il Ministero, pertanto, “il chiaro tenore letterale della norma non consente in alcun modo l’esclusione alle successive votazioni di coloro che abbiano già espresso il proprio voto in precedenza”. Ovviamente, si deve ritenere che le cose non cambino per coloro che invece non abbiano votato in precedenza.

E’ escluso, in ogni caso, il voto per corrispondenza.

Altro punto che in alcuni ha fatto sorgere dubbi è la previsione del comma 15 dell’art. 3 DPR 169, secondo cui “i tempi della seconda e terza votazione…..sono ridotti alla metà negli Ordini con meno di tremila iscritti”.

Ebbene, non può dubitarsi che il dimezzamento dei tempi di cui alla citata disposizione riguardi soltanto i giorni e non le ore di apertura del seggio elettorale.

Infine, alcuni Ordini hanno chiesto se anche per lo spoglio dei voti debba valere la regola del rinvio al primo giorno feriale successivo.

Ebbene, poiché – per lo scrutinio delle schede – il comma 16 dell’art.3 del Regolamento elettorale tratta di “ore 9.00 del giorno successivo”, senza menzionare il termine “feriale” (a differenza di quanto avviene nei casi di cui ai commi 1 e 14 dell’art.3 cit.), fermo restando che la materia è di competenza ministeriale e che, in assenza di indicazioni, ogni Ordine si orienterà autonomamente, il CNI è dell’avviso che lo spoglio di cui all’art.3, comma 16 cit. possa avvenire anche in giorno festivo, se in tale giorno viene a cadere.

Resta inteso che, terminato lo spoglio delle schede elettorali, il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e deve darne (ex art.3, comma 20) immediata comunicazione al Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della Giustizia Civile, Ufficio III – Libere professioni, Via Arenula 70, 00186 ROMA – fax 06/68897350 (in questo caso, la norma non indica espressamente una determinata modalità di trasmissione : si suggerisce, comunque, la trasmissione anticipata via fax, seguita dalla raccomandata A/R o a mezzo PEC, se attivata).

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5) PROCLAMAZIONE RISULTATO ELEZIONI E INSEDIAMENTO DEI NUOVI ELETTI

Alcuni Ordini hanno sollecitato una presa di posizione circa la questione della data di insediamento, qualora vi sia uno scostamento significativo tra la data di naturale scadenza del Consiglio uscente e la data di proclamazione ufficiale degli eletti.

Potrebbe capitare infatti – e risulta essere capitato – che, essendosi insediato il Consiglio attualmente in carica in data successiva alla proclamazione da parte del Ministero della Giustizia (ad es., per evitare la coincidenza temporale col Congresso Nazionale), di fatto, esso verrebbe a durare meno dei 4 anni di carica previsti dall’art.2, comma 4, DPR 169/2005, avvenendo la proclamazione dei nuovi eletti prima della data di scadenza naturale del Consiglio uscente.

Pur non essendovi stato un parere ministeriale ufficiale sul punto, il CNI rileva e segnala che il Ministero della Giustizia – nelle sue comunicazioni relative alle operazioni elettorali – ha finora sempre fatto espresso riferimento alla data della proclamazione dei risultati per indicare la durata dei Consigli degli Ordini (“Si precisa che il predetto elenco è stato redatto secondo le indicazioni dell’art.2, comma 4, del DPR 8 luglio 2005 n.169, che fissa la durata dei Consigli degli Ordini in quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati”).

Inoltre, non è senza ragione che il comma 2 dell’art.3 DPR cit. stabilisce che : “Il Consiglio dell’Ordine uscente rimane in carica sino all’insediamento del nuovo Consiglio”, volendosi cioè con ciò ragionevolmente indicare che l’insediamento del nuovo Consiglio, in ogni caso, determina la cessazione del Consiglio in carica.

Si coglie l’occasione per rammentare che l’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine avverrà a seguito di convocazione da parte del Presidente del Consiglio uscente. Il Consiglio neo-eletto è quindi convocato per l’insediamento e la designazione e ripartizione delle cariche.

Nella data indicata per la prima riunione, il nuovo Consiglio (fino a che non avvengono le nomine) è presieduto dal Consigliere più anziano per iscrizione all’albo, mentre il Consigliere più giovane verbalizza.

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6) LIMITI ALLA POSSIBILITA’ DI MANDATI CONSECUTIVI (ART.2, COMMA 4, DPR 169/2005 E ART.2, COMMA 4-SEPTIES, DL N.225/2010)


Si ricorda che il comma 4 dell’art.2 DPR 169/2005, oltre ad affermare che i Consiglieri durano in carica quattro anni, dispone che “a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive”.

Mentre il comma 4-septies dell’art.2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n.225, come convertito dalla legge 26 febbraio 2011 n.10, afferma che : “Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi”.

Riassumendo : dapprima, col DPR 169, è stato previsto il divieto del terzo mandato consecutivo per coloro che erano in carica alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento elettorale, ovvero in data 26 agosto 2005.

Successivamente, ad opera del citato decreto-legge n.225/2010, come convertito in legge, in parziale modifica della disciplina, è stata data facoltà di un terzo mandato consecutivo solamente per coloro che erano in carica alla data di entrata in vigore della legge n.10/2011.

Come già riportato nella circolare CNI n.391 del 21 febbraio 2011, inoltre, è bene sapere che il Ministero della Giustizia – tramite apposito parere, redatto a proposito dei limiti ai mandati successivi – ha chiarito che “lo status di consigliere è regolato in modo identico sia se lo stesso entra in carica in quanto vincitore delle elezioni, sia se viene successivamente nominato – quale primo dei candidati non eletti – in sostituzione di altro che sia venuto a mancare ; anche in tal caso, infatti, la nomina è pur sempre correlata all’espletamento dell’originaria elezione”.

Ovvero il limite (a seconda dei casi : di 2 o di 3 mandati consecutivi) vale sia se la persona è stata eletta dall’inizio, sia se è subentrata in sostituzione di altro soggetto, eletto in precedenza.

Infine, nel medesimo parere datato 27 gennaio 2011, il Ministero Vigilante ha esteso tale soluzione anche al caso del Consigliere dimissionario, ovvero ha escluso che possa essere eletto per una terza volta il Consigliere che si sia dimesso nel corso del mandato, per evitare che così facendo venga eluso il divieto di legge.

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Si rammenta, infine, che sono esclusi dal diritto di voto coloro che sono sospesi dall’esercizio della professione (art.3, comma 3, primo periodo, DPR 169/2005).

Si trasmettono quindi questi suggerimenti e questo promemoria a beneficio di tutti gli Ordini territoriali, in vista delle ormai prossime elezioni, ferma restando l’autonomia dei singoli Consigli, nel rispetto della legge e dei chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia, nella predisposizione e nello svolgimento delle operazioni elettorali.

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