Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV11211
Documento 13/06/2013 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 237
Data 13/06/2013
Riferimento PROT. CNI N. 3225
Note
Allegati

DV11211_ALL.pdf

Titolo ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PROFESSIONALE PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI – INVIO STUDIO PREDISPOSTO DAL CENTRO STUDI CNI
Testo Con la presente si trasmette in allegato il documento elaborato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale, dal titolo L’estensione dell’obbligo di assicurazione agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri (art. 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137).

Lo studio giunge alla conclusione che l’obbligo di assicurazione professionale ricade, esclusivamente, sui professionisti iscritti agli Ordini che esercitano, in modo effettivo, l’attività libero-professionale. Non si potrà, pertanto, obbligare alla stipulazione della polizza assicurativa coloro i quali risultino formalmente iscritti agli Ordini territoriali, ma non esercitino, nemmeno occasionalmente, la professione di Ingegnere.

Restano, parimenti, esclusi dall’obbligo assicurativo, sia gli Ingegneri assunti dalle pubbliche amministrazioni che esercitano l’attività di Ingegnere esclusivamente per conto dell’ente di appartenenza, sia gli Ingegneri che lavorano alle dipendenze di un soggetto privato qualora non assumano personalmente forme di responsabilità professionale apponendo la propria firma sugli elaborati progettuali.

A simili conclusioni si giunge attraverso l’analisi del decreto-legge n. 138/2011 e del DPR 137/2012. Più dettagliatamente, la previsione dell’obbligo nasce con l’art.3, comma 5, lettera e) del DL 138/2011 (convertito, con modifiche, dalla legge 148/2011), successivamente attuato per effetto dell’entrata in vigore del DPR 137/2012.

L’art.5, comma 1, del DPR 137 cit. (espressamente intitolato “Obbligo di assicurazione”), infatti, dispone che : “Il professionista è tenuto a stipulare (…) idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale (…).Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale…”.

Nel quadro normativo qui descritto vengono, perciò, in rilievo due profili principali: 1) il contenuto dell’obbligo e 2) l’individuazione dei soggetti espressamente tenuti ad adempierlo.

Sulla portata dell’obbligo non sembrano emergere particolari problemi interpretativi: l’oggetto dell’assicurazione è, infatti, l’attività esercitata dal professionista. La polizza, pertanto, avrà ad oggetto la cd. “responsabilità civile” del libero-professionista e coprirà i danni, eventualmente arrecati alla clientela, in conseguenza di errori, negligenze od omissioni nell’erogazione della prestazione professionale richiesta, che derivano da condotte di natura colposa (restano esclusi i danni derivanti da condotte dolose).

Più complessa, invece, appare l’individuazione dei soggetti destinatari dell’obbligo, atteggiandosi l’analisi relativa a tale profilo in modo diverso per ogni professione. Si rende necessario, pertanto, analizzare il punto prendendo in esame le eventuali differenze tra le varie tipologie contrattuali rilevanti per i professionisti iscritti all’Ordine.
In proposito, occorre, peraltro, chiarire un aspetto preliminare, che assume natura dirimente ai fini dell’individuazione delle singole categorie di professionisti Ingegneri tenute all’assolvimento dell’obbligo di cui trattasi.

L’art. 3, comma 5, lettera e) del dl. 138/2011 introduce un criterio di indirizzo nei confronti del legislatore delegato, del seguente tenore: “a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale…”.

Tale previsione reca quindi una norma dal contenuto immediatamente precettivo, che non richiede ulteriori specificazioni per il suo recepimento da parte del legislatore delegato. Ciò trova conferma nella formulazione di cui all’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che al comma 1 riporta la stessa disposizione introdotta dalla legge di delega.

Entrambe le norme, ma quel che più conta, la previsione di legge, collegano l’obbligo della polizza all’esercizio dell’attività professionale, con la conseguenza che detto obbligo, pur essendo astrattamente riferibile a tutti i professionisti iscritti ai rispettivi Ordini, diviene concretamente esigibile solo qualora costoro mostrino di esercitare in modo effettivo la professione.

Non è, perciò, la qualità di soggetto iscritto all’Ordine che determina l’insorgenza dell’obbligo, ma solo l’ulteriore condizione dell’esercizio dell’attività libero-professionale, posto che solo in conseguenza di ciò il professionista entra in contatto con la clientela e si obbliga a tenerla indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal commettere eventuali errori o negligenze professionali.

In concreto, ciò conferma, in base alla formulazione letterale e a un’interpretazione conforme alla finalità cui queste previsioni tendono, che l’obbligo di assicurazione ricade solo sugli iscritti che esercitano la professione in maniera effettiva, ancorché solo temporanea o finanche occasionale.

Ne consegue che l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa, anche se a condizioni agevolate, non potrà essere imposto a tutti i professionisti Ingegneri al momento dell’iscrizione all’Albo e per il solo fatto dell’iscrizione.

Il professionista, proprio perché l’obbligo è a garanzia della clientela, sarà comunque tenuto ad assicurarsi prima di assumere un eventuale incarico. Infatti, il cliente potrà pretendere, ai sensi di legge, l’esibizione della polizza assicurativa prima dell’affidamento dell’incarico stesso.

Si rimanda comunque alla lettura integrale del documento n.67/2013 del Centro Studi allegato.

Cordiali saluti.


ALLEGATO:
documento n.67/2013 del Centro Studi CNI.
Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it