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Rif. DV11219
Documento 10/06/2013 PARERE
Fonte CNI
Tipo Documento PARERE
Numero
Data 10/06/2013
Riferimento PROT. CNI N. 3129
Note
Allegati
Titolo INCARICO DI DIRETTORE UOC PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – AFFIDAMENTO AD UN INGEGNERE – RICHIESTA PARERE – LEGITTIMITÀ
Testo
Questo Consiglio Nazionale ha ricevuto, da parte dell’Ing. ...., richiesta di parere e di intervento in relazione alla situazione venutasi a creare all’interno della Azienda USL ....., Dipartimento di Prevenzione.

Come noto, con provvedimento del Direttore Generale datato .., è stato conferito incarico al predetto Ingegnere, di sostituzione del direttore UOC Prevenzione e Sicurezza Luoghi di Lavoro, ai sensi dell’art.18 CCNL 1998/2001.

Successivamente, le rappresentanze dei medici hanno contestato tale atto di affidamento di incarico, ritenendo il profilo riservato a personale medico dirigenziale, cioè a dirigenti medici.

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In primo luogo, si rappresenta la volontà del Consiglio Nazionale di non interferire con le scelte discrezionali rimesse, per legge, alla Direzione generale dell’Azienda Sanitaria.

L’assegnazione degli incarichi e l’individuazione delle persone aventi i requisiti professionali e d’esperienza necessari per assumere la titolarità delle posizioni apicali, come noto, spetta alla valutazione autonoma degli organismi a ciò deputati e non si intende in questa sede sostituirsi ai soggetti preposti.

Allo stesso tempo, la tutela delle prerogative e delle attribuzioni della figura professionale dell’Ingegnere spinge l’Ente centrale di Categoria a fornire un contributo interpretativo sulla questione, sollecitato dall’iscritto e ferma restando ogni eventuale iniziativa dell’Ordine territoriale degli Ingegneri di appartenenza.

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Una corretta metodologia di analisi non può prescindere, oltre che dalla lettura delle norme contrattuali applicabili, anche dall’indagine dei compiti effettivi e delle funzioni della figura “Direttore U.O.C. Prevenzione e Sicurezza luoghi di lavoro”.

Si tratta, all’evidenza, di un ruolo chiamato a svolgere attività tecnica, di prevenzione degli infortuni, oltre che compiti organizzativi e manageriali, in ragione della natura “complessa” della Unità che è deputato a dirigere.

In particolare, nel mondo sempre più complesso della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, è fatto ormai consolidato che, nell’approccio multidisciplinare alla valutazione e gestione del rischio, venga garantita la sicurezza e la qualità delle attività di prevenzione, controllo e vigilanza.

Non sfugge, ad esempio, che all’interno e ai vertici del Ministero del Lavoro viene riconosciuta in via prioritaria la presenza qualificata di soggetti Ingegneri nel campo della prevenzione degli infortuni.

Al dirigente della UOC in esame viene quindi richiesto il coordinamento di attività a carattere tecnico e delle indagini per infortuni sul lavoro con il coinvolgimento di macchine, attrezzature o locali che richiedono competenze tecnico-ingegneristiche, conoscenze e capacità di valutazione che non sono proprie e non possono riconoscersi in insegnamenti e in discipline di tipo medico-sanitario.

La normativa professionale, inoltre, – è pacifico – attribuisce agli Ingegneri rilevanti compiti in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro.

Per queste ragioni, la casistica contempla situazioni in cui incarichi analoghi a quello in discussione sono stati assegnati, presso altre ASL, a professionisti Ingegneri.

Questo perché – come noto - l’analisi delle reali attività svolte in termini di interventi preventivi sia presso le ASL che gli altri Enti coinvolti nella prevenzione infortuni, dimostra che il novantacinque per cento è costituito da attività di tipo tecnico-ingegneristico.

Non appare corretto, quindi, prescindere dalla puntuale verifica dei compiti assegnati, per contestare l’atto di affidamento d’incarico. Ovvero l’Amministrazione non può prescindere, nell’ambito della programmazione aziendale e dell’esecuzione dei programmi, dalla adeguata valutazione dell’apporto di professionalità idonee a ricoprire incarichi direttivi come quello in questione.

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Questo sul piano delle funzioni.

Sul piano (al primo collegato) delle disposizioni contrattuali, la soluzione non sembra mutare.

Bisogna infatti – a parere dello scrivente – sgomberare il campo da un possibile equivoco.

Un conto è la regolamentazione di fonte legislativa o contrattuale deputata al trattamento del personale medico-sanitario. Altro conto è la regolamentazione, di livello generale, che si applica a tutte le figure professionali che operano all’interno di una ASL, anche non medici.

Così, il DPR 10 dicembre 1997 n.484 – richiamato a sostegno delle contestazioni all’intervenuto atto di affidamento – è dedicato espressamente “alla direzione sanitaria aziendale” e ai criteri “per il personale del ruolo sanitario” del SSN.

E’ coerente, pertanto, che esso menzioni la categoria professionale dei medici (e degli odontoiatri, dei veterinari, ecc.). Ad es., l’art.5, letteralmente, afferma che “L’accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari..”, facendo intendere che quanto ivi disposto riguarda unicamente l’accesso dei medici.

Diversamente, il vigente CCNL di comparto per la dirigenza non menziona espressamente una data figura professionale, ovvero assegna l’incarico di direzione di struttura complessa e di dipartimento a tutte le figure professionali, senza limitazione alcuna.

L’Area dirigenziale per la sanità (Area III) si compone, infatti, di area sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e il CCNL quadriennio 1998-2001 riguarda (art.1 : Campo di applicazione) e si applica “a tutti i dirigenti del ruolo sanitario (esclusi i medici, veterinari ed odontoiatri), professionale, tecnico ed amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all’art. 2, comma 1, punto III dell’Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 24 novembre 1998”. (Di chiarimento è anche il punto 4 del medesimo art.1 : “Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine “Dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i dirigenti appartenenti ai ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Quelli del ruolo sanitario sono indicati come “Dirigenti Sanitari”).

Allo stesso modo, l’art.18 (“Sostituzioni”) del citato CCNL – nel disciplinare i casi di sostituzione per assenza o ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento e del direttore di struttura complessa – non senza ragione afferma che ci deve essere (lettera b), punto 2, art.18 cit.) una “valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati che, limitatamente alle strutture per le quali ai sensi della vigente normativa concorsuale l’accesso è riservato a più categorie professionali, riguarda tutti gli addetti”.

Alla luce di quanto sopra, in mancanza di ulteriori elementi, appare legittima la scelta di attribuire (tra l’altro in sostituzione e in via provvisoria) l’incarico di Direttore U.O.C. Prevenzione e Sicurezza luoghi di lavoro ad un dirigente Ingegnere.

Certamente, la questione del Ruolo tecnico-professionale è da anni dibattuta e attende un chiarimento netto e un maggiore riconoscimento, anche da parte delle organizzazioni sindacali, ma – allo stato – non risulta che ci sia alcuna previsione contrattuale che vieti l’assegnazione di un incarico di struttura complessa ad altri ruoli professionali, diversi da quello medico.

Tanto più nei casi come quello in esame in cui – come si è cercato di dimostrare – vi è una evidente corrispondenza tra qualifica e competenze possedute (nel rispetto degli altri requisiti richiesti) e compiti del ruolo da ricoprire.

Tanto si doveva, a sostegno e tutela delle prerogative dei professionisti Ingegneri.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario, si inviano distinti saluti.
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