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Rif. DV11225
Documento 01/07/2013 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 243
Data 01/07/2013
Riferimento PROT. CNI N. 3586
Note
Allegati

SZ11226

Titolo SENTENZA TAR PUGLIA, LECCE, 31 MAGGIO 2013 N.1270 – COMPETENZE PROFESSIONALI – OPERE IDRAULICHE – INCARICO DI DIREZIONE LAVORI AFFIDATO AD UN ARCHITETTO – ILLEGITTIMITÀ - COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI INGEGNERI - CONSIDERAZIONI
Testo Il TAR per la Puglia, sede di Lecce, con la sentenza 31 maggio 2013 n.1270 – pronunciata a seguito del ricorso presentato dagli Ordini territoriali degli Ingegneri di Brindisi e Lecce – ha affermato importanti principi in tema di competenze professionali di Architetti ed Ingegneri (in allegato).

Il caso sottoposto al giudice amministrativo riguardava lavori di ammodernamento ed ampliamento della rete idrica comunale, in cui la direzione lavori, nonché il coordinamento in materia di sicurezza nella fase esecutiva, erano stati affidati ad un Architetto.

Secondo il Tar pugliese, invece, gli impianti della rete urbana di condotta e distribuzione dell’acqua “non sono riconducibili all’ambito dell’‘edilizia civile’, ma piuttosto rientrano nell’ingegneria idraulica che, ai sensi dell’art.51 del regolamento, forma bensì oggetto riservato alla professione di Ingegnere”.

Oltre a ribadire la competenza esclusiva dell’Ingegnere sulle opere idrauliche, la sentenza (anche se appartenente al genus delle cd “decisioni in forma semplificata”) contiene alcune interessanti considerazioni di utilità generale e per gli Ordini professionali e per la corretta delimitazione delle competenze Ingegneri/ Architetti.

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Riguardo la legittimazione a ricorrere, il Tar Puglia rammenta l’ampia legittimazione in capo a Ordini e Collegi sia a tutela di interessi propri dell’ente, “che di interessi propri ed esponenziali del gruppo professionale nel suo complesso”.

Di modo che gli Ordini territoriali degli Ingegneri vanno considerati legittimati ad impugnare avvisi o bandi di gara e, più in generale, atti di procedure selettive poste in essere da pubbliche amministrazioni per la scelta dei professionisti cui affidare incarichi di progettazione, ogni volta che gli atti siano idonei a causare la lesione di profili della professionalità dei tecnici partecipanti (come tipicamente avviene quando la procedura ammette la partecipazione di altre professionalità per lo svolgimento di attività riservate alla Categoria).

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Per quanto concerne le disposizioni di legge dedicate alle competenze professionali degli Ingegneri, il Tar Lecce procede ad una accurata lettura degli artt. 51 e 52 del RD 23 ottobre 1925 n.2537.

Dopo aver evidenziato che non sussiste una completa equiparazione delle competenze di Architetti ed Ingegneri, il giudice amministrativo di primo grado sottolinea che l’ art.51 cit., dedicato alla professione di Ingegnere, prevede una competenza di carattere generale, comprendente interventi di vario tipo, “relativi alla progettazione, conduzione e stima relativi alle ‘costruzioni di ogni specie’ ed all’impiantistica civile ed industriale, alle infrastrutture ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, riconoscendo in senso lato una abilitazione comprendente ogni forma di applicazione delle tecniche relative alla fisica, alla rilevazione geometrica ed alle operazioni di estimo”.

L’art.52 delimita invece la competenza degli Architetti alle sole ‘opere di edilizia civile’, in cui sono da ricomprendere tutte le opere anche connesse ed accessorie, purché si tratti di pertinenze al servizio di singoli fabbricati o complessi edilizi.

Altra argomentazione giuridica a sostegno di tale lettura è tratta dal testo dell’art.54 RD n.2537/1925 : se tale disposizione ammette in via eccezionale (i diplomati entro il 1925) gli Architetti a svolgere certe prestazioni professionali, escludendo espressamente le “opere idrauliche”, certamente essi non sono legittimati a realizzare tali interventi nemmeno in via ordinaria.

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Il TAR prosegue chiarendo – in replica ad una argomentazione difensiva del Comune – come i principi suddetti, oltre che per la progettazione, non possono non valere anche per la direzione lavori, dato che le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.163/2006) non incidono sul riparto di competenze tra le diverse figure professionali, “che rimane invece regolato dal RD n.2537/1925”.

Ne risulta sconfessata la tesi secondo cui per la direzione dei lavori varrebbe una regola diversa rispetto a quella valevole per la progettazione (“..sembra pertanto logico che se la progettazione dei lavori è rimessa, secondo l’ordine delle competenze professionali di cui si è detto, alla categoria degli Ingegneri, anche la direzione dei lavori deve essere affidata, per quelle opere, alla stessa categoria”).

Rimane dunque riservata alla competenza generale degli Ingegneri (con conseguente esclusione degli Architetti) – prosegue il giudice amministrativo – “la progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazione di materiali, opere industriali”.

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Infine, la sentenza rigetta anche la tesi comunale, secondo cui – essendo le competenze di Ingegneri ed Architetti disciplinate da una fonte regolamentare (il RD n.2537/1925) – esse sarebbero modificabili da regolamenti successivi dei singoli Enti locali.

Questo in base alla importante e decisiva considerazione che il Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto, “pur non essendo una norma di rango legislativo primario”, è fonte sovraordinata rispetto ai regolamenti degli Enti locali.

Mentre la eventuale presenza di un Ingegnere all’interno dell’Ufficio di direzione lavori comunale non incide sulla questione, in quanto non vale a sanare l’incompetenza professionale dell’Architetto a ricoprire l’incarico oggetto di discussione.

Si rimanda comunque alla lettura integrale della pregevole decisione.

Gli Ordini territoriali degli Ingegneri sono invitati a favorire una ampia diffusione della sentenza Tar Puglia, Lecce, II Sezione, n.1270/2013, allegata.


ALLEGATO:sentenza Tar Puglia, Lecce, Sezione Seconda, 31 maggio 2013 n.1270.


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