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Rif. DV11233
Documento 03/07/2013 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 244
Data 03/07/2013
Riferimento PROT. CNI N. 3674
Note
Allegati
Titolo DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8 FEBBRAIO 2013 N.34 – PROCEDURA DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI ALLA SEZIONE SPECIALE DELL’ALBO - INFORMATIVA
Testo Facendo seguito alle circolari CNI 17/04/2013 n.203 e 27/05/2013 n.229, con la presente si intendono fornire alcuni chiarimenti e indicazioni riguardo le novità dettate dal decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34, recante il Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011 n.183, entrato in vigore il 22 aprile 2013.

Come noto, il suddetto regolamento ha dato attuazione alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (cd Legge di Stabilità 2012), che, all’art. 10, commi 3-11, aveva autorizzato la costituzione di società per l’esercizio delle attività professionali regolamentate nell’ambito del vigente sistema ordinistico.

Si tratta sia delle cd «società tra professionisti» o «società professionali», costituite “secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183” e aventi ad oggetto “l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico” (art. 1, comma 1, lettera a) del decreto in esame), sia delle cd «società multidisciplinari», vale a dire delle società tra professionisti costituite per l’esercizio di più attività professionali ai sensi dell’art. 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (art. 1, comma 1, lettera b) del decreto).

1. Iscrizione al Registro delle imprese.

Il regolamento stabilisce, tra l’altro, le modalità di iscrizione delle società tra professionisti in apposite sezioni speciali istituite in ogni Albo professionale. Si richiamano di seguito i necessari adempimenti.

Preliminarmente, la società tra professionisti deve iscriversi al Registro delle imprese, a fini di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia e della verifica dei casi di incompatibilità di cui all’articolo 6 del DM in esame.

1) Qualora si tratti di società di capitali, è necessaria una duplice iscrizione della società alla sezione ordinaria del Registro e a quella speciale, istituita “ai sensi dell’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96” (art. 7, comma 1, DM n.34/2013). Ciò in quanto la sola iscrizione alla sezione speciale, ai segnalati fini di “certificazione anagrafica e di pubblicità notizia”, comporterebbe il venir meno, per le società tra professionisti costituite in forma di società di capitali, dell’acquisizione della personalità giuridica, che si ottiene esclusivamente attraverso la pubblicità costitutiva quale effetto dell’iscrizione ordinaria. La stessa relazione illustrativa al DM n. 34/2013 chiarisce come l’iscrizione nella sezione speciale di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 96/2001, non sia l’unico adempimento al quale la società tra professionisti è tenuta, posto che “Resta ferma, poiché del tutto estranea alla presente regolamentazione secondaria, la disciplina degli effetti dell’iscrizione nel registro delle imprese dettata per i singoli modelli societari previsti dal codice civile e mutuabili per la costituzione di una società tra professionisti”.

2) Qualora, invece, la società tra professionisti assuma la veste di una società di persone, è sufficiente la sola iscrizione presso la sezione speciale del Registro delle imprese (per l’assolvimento delle anzidette finalità di certificazione anagrafica e pubblicità notizia).

3) In entrambi i casi, l’iscrizione è effettuata secondo le modalità di cui al DPR 7 dicembre 1995 n. 581 e del DPR 14 dicembre 1999 n. 558. Si applica, inoltre, l’art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

2. Iscrizione all’albo degli Ingegneri.

Successivamente, la neo-costituita società tra professionisti dovrà iscriversi alla sezione speciale istituita presso ogni albo professionale degli Ingegneri. A tal fine, è necessario presentare domanda al Consiglio dell’Ordine territoriale nella cui circoscrizione la società ha stabilito la sua sede legale e allegare:
1) l’atto costitutivo e lo statuto della società, in copia autentica ;
2) il certificato di iscrizione al Registro delle imprese;
3) il certificato di iscrizione all’albo/elenco/registro dei soci professionisti non iscritti presso l’Ordine degli Ingegneri presso cui si presenta la domanda.

Il regolamento precisa poi che la società tra professionisti costituita nella forma della società semplice può allegare alla domanda di iscrizione – se lo ritiene – una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della società, in luogo della copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto.

Il Consiglio dell’Ordine, una volta ricevuta la domanda, sarà chiamato a svolgere un’ attività di controllo per verificare l’osservanza, da parte della società, delle disposizioni normative contenute nella legge n. 183/2011 e nel DM n. 34/2013 (riguardante sostanzialmente i contenuti dell’atto costitutivo e le eventuali incompatibilità gravanti tra i soci).

Giova ricordare che anche le eventuali variazioni dei dati pubblicati nell’albo da parte di una società già iscritta, dovranno essere dalla società comunicate al Consiglio dell’Ordine, per l’annotazione nella sezione speciale dell’albo.

Se la società professionale rispetta tutti i requisiti di legge sarà prontamente iscritta nella sezione speciale dell’albo, appositamente creata. La società dovrà, poi, procedere di propria iniziativa a far annotare l’avvenuta iscrizione all’albo nella sezione speciale del registro delle imprese.

La sezione speciale dell’albo degli Ingegneri deve recare, per ciascuna società professionale, le seguenti informazioni:
a) la ragione o denominazione sociale;
b) l’oggetto professionale (unico o prevalente);
c) la sede legale;
d) il nominativo del legale rappresentante;
e) i nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

Il DM 8 febbraio 2013 n.34 non si occupa espressamente della questione della “tassa di iscrizione” all’albo.

In attesa di un auspicato e sollecitato chiarimento ad opera del Ministero Vigilante, il Consiglio Nazionale è dell’avviso che anche la società professionale – come già avviene per i singoli professionisti – debba versare un “contributo annuale di iscrizione” all’albo (art.5, comma 1, n.2), legge 24 giugno 1923 n.1395).

L’ammontare e le modalità di versamento del contributo di iscrizione, sulla falsariga della quota richiesta ai singoli iscritti, saranno autonomamente stabilite dai singoli Consigli degli Ordini, con apposita delibera, avendo cura di non introdurre previsioni ingiustificatamente penalizzanti e discriminatorie per il nuovo soggetto professionale (la tassa di iscrizione versata dalla società tra professionisti, si evidenzia, si deve ritenere comprendere la quota di competenza del Consiglio Nazionale).

3. Rigetto della domanda di iscrizione.

Qualora il Consiglio dell’Ordine territoriale rilevi delle difformità tra quanto riportato (o dichiarato) dalla società e quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari, è tenuto a comunicare tempestivamente alla società i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.

Ricevuta tale comunicazione, la società ha il diritto di presentare, per iscritto, entro 10 giorni, le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti integrativi. Si apre, in questo caso, una fase di contradditorio tra la società istante e il Consiglio dell’Ordine territorialmente competente.

Se il contradditorio ha esito positivo, la società viene regolarmente iscritta nella sezione speciale dell’albo.

Se, invece, il contradditorio ha esito negativo, il Consiglio dell’Ordine al quale è stata presentata la domanda comunicherà il rifiuto di iscrizione al legale rappresentante della società attraverso un atto scritto (di “lettera di diniego” parla il DM n.34). Tale atto sarà impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali, ovvero – nel caso degli Ingegneri – attraverso un ricorso al Consiglio Nazionale Ingegneri ex DM 1 ottobre 1948, e la società potrà comunque ricorrere all’autorità giudiziaria, secondo le leggi vigenti.

Nel caso in cui la società presenti domanda di prima iscrizione, l’eventuale diniego opposto dal Consiglio dell’Ordine comporterà la necessità di procedere alle modifiche dell’atto costitutivo, dello statuto o della compagine sociale, al fine di conformarsi ai requisiti richiesti per l’iscrizione.

Diversamente, nel il caso in cui la società sia già iscritta all’albo e si riscontri la mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento, il Consiglio dell’Ordine, dopo aver esperito negativamente la procedura del contraddittorio, provvederà alla cancellazione della società dall’albo, se la stessa non ha provveduto a regolarizzare la situazione entro tre mesi, decorrenti dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità. Tale termine è prorogato fino a sei mesi, nel caso in cui la società debba ristabilire la prevalenza dei soci professionisti rispetto a quelli non professionisti.

4. Società multidisciplinari.

Per quanto riguarda le società multidisciplinari, l’art.8, comma 2, del DM n. 34/2013 prevede che queste debbano iscriversi presso l’albo dell’Ordine o del Collegio “relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo”.

Tuttavia, considerando che i regolamenti ministeriali sono espressione di una potestà normativa secondaria rispetto alla potestà legislativa, e che l’esercizio della potestà regolamentare non può eccedere i limiti ed i contenuti dell’autorizzazione legislativa, né dettare norme in contrasto con altri regolamenti, nel DM n. 34/2013 si possono individuare, come riportato in un recente studio pubblicato dal Centro Studi, rilevanti difformità tra il regime legislativo e quello regolamentare.

Pertanto, se per assumere un incarico professionale una società tra professionisti tout court dovrà essere iscritta all’albo di riferimento e conformarsi al regime normativo e deontologico dell’Ordine professionale di appartenenza, il Consiglio Nazionale ritiene che le società multidisciplinari dovranno essere iscritte a tutti gli albi relativi alle professioni da essa contemplate. Ciò allo scopo di consentire la corretta applicazione del regime tipico dell’attività professionale esercitata (non fungibile con quello di altre professioni).

Ne consegue che, fermo restando l’individuazione dell’attività professionale esercitata in forma prevalente da una società multidisciplinare, a parere del Consiglio Nazionale, la medesima società non potrà esimersi dal richiedere l’iscrizione anche ad altri albi professionali, qualora essa intenda operare in ambiti professionali diversi, non coperti dall’originaria iscrizione.

Si trasmettono queste prime indicazioni sull’iscrizione delle società tra professionisti all’albo degli Ingegneri, preavvertendo che altre comunicazioni seguiranno, man mano che il Consiglio – anche tramite il PAT – otterrà dalle Autorità di governo i chiarimenti e i pareri sollecitati, dato il carattere fortemente innovativo e per larga parte bisognoso di completamento e integrazione delle disposizioni contenute nel DM 8 febbraio 2013 n.34.
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