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Rif. DV11240
Documento 12/07/2013 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 250
Data 12/07/2013
Riferimento PROT. CNI N. 3876
Note
Allegati

DV11240_ALL.pdf

Titolo INFORMATIVA SULL’OBBLIGO DI STIPULA DI POLIZZA PROFESSIONALE
Testo Come è noto, il DL 138 del 2011 ha introdotto diverse novità in capo alle professioni regolamentate. Una fra le più importanti riguarda l’obbligo, per tutti i professionisti, di stipulare una polizza che li copra dai danni arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività, a partire – salvo proroghe dell’ultima ora - dal 15 agosto 2013 (così come indicato all’art.5, comma 3 del Dpr 7 agosto 2012 n.137).

Il CNI, anche con l’ausilio qualificato del suo Centro studi, ha elaborato e inviato a Ordini e iscritti diversi documenti con l’obiettivo ultimo di consentire una scelta consapevole e informata della polizza professionale. In particolare si fa riferimento a:
- la nota del Centro studi Prime indicazioni per orientare gli iscritti all’Albo degli ingegneri che svolgono attività professionale alla scelta della polizza di responsabilità professionale ai sensi dell’art. 3, comma 5, lettera e, DL 138/2011 allegata alla circolare CNI n. 104 del 30 luglio 2012;
- il quaderno del Centro Studi Cni n.134/2012 dal titolo L’assicurazione professionale dell’ingegnere (settembre 2012);
- la nota del Centro studi su L’estensione dell’obbligo di assicurazione agli iscritti all’Ordine degli ingegneri (aprile 2013).
Nell’imminenza dell’entrata in vigore dell’obbligo di stipula della polizza, con questa circolare si vogliono riassumere le principali indicazioni emerse in tali documenti.

Inoltre, si presentano alcuni prospetti nei quali sono sintetizzate le condizioni contrattuali e i prezzi praticati dagli operatori le cui polizze, presentate al Centro studi e da esso analizzate, sono risultate in linea con i requisiti minimali individuati.

Si precisa che il CNI non ha sottoscritto convenzioni con nessuno degli operatori indicati.

Oggetto della polizza e comunicazione al cliente

Oggetto dell’assicurazione deve essere l’attività esercitata dal professionista.
La polizza, pertanto, deve avere per oggetto la cd. “responsabilità civile” del professionista e coprire i danni eventualmente arrecati alla clientela in conseguenza di errori, negligenze od omissioni nell’erogazione della prestazione professionale richiesta, derivanti da condotte di natura colposa (colpa lieve o colpa grave), inclusa la custodia infedele “di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso”.

Si rammenta che il professionista ha anche l’obbligo di “rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva”. Tale obbligo configura un adempimento diverso e ulteriore rispetto a quello della stipula dell’assicurazione. Il professionista, infatti, deve non solo regolarmente stipulare una polizza assicurativa ma anche comunicare al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi o il massimale, ovvero eventuali variazioni successive al conferimento dell’incarico.

Chi deve stipulare la polizza professionale

L’art. 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introduce un criterio di indirizzo nei confronti del legislatore delegato, del seguente tenore: “a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale…”.

Tale previsione trova conferma nella formulazione di cui all’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che al comma 1 riporta la medesima disposizione introdotta dalla legge di delega, con l’unica variante del riferimento ai “danni” il luogo di quello ai “rischi” cagionati in conseguenza dell’esercizio dell’attività professionale.

E’ agevole osservare che entrambe le norme – ma, quel che più conta, la previsione di legge – collegano l’obbligo di stipulazione di idonea polizza professionale all’esercizio dell’attività professionale.

In base alla formulazione letterale delle previsioni in commento e a un’interpretazione conforme alla finalità cui dette previsioni tendono, l’obbligo di assicurazione professionale ricade esclusivamente sui professionisti iscritti agli Ordini che esercitano in modo effettivo l’attività professionale.

L’adempimento dell’obbligo di stipula della polizza assicurativa compete quindi esclusivamente ai professionisti iscritti all’Ordine che esercitano, anche solo saltuariamente, la professione di ingegnere in forma autonoma, vale a dire che assumono in proprio il rischio professionale derivante dall’esercizio dell’attività. Non sono, quindi, soggetti all’obbligo gli ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza.

Parimenti, è da escludersi l’assunzione dell’obbligo nei confronti di professionisti ingegneri posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (ad esempio una società o uno studio professionale). Tali professionisti, infatti, pur esercitando concretamente la professione di ingegnere, non sono chiamati ad assumere alcuna responsabilità personale per l'elaborazione dei progetti ai quali partecipano, sottoscritti in via esclusiva dai titolari dello studio professionale o società (e loro datori di lavoro). Ciò determina il venir meno dell'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale ai sensi del D.P.R. n. 137/2012, data l'assenza di un rapporto diretto con la clientela.

Le condizioni essenziali di una copertura assicurativa di responsabilità professionale

Di seguito si espongono, in estrema sintesi, le principali caratteristiche che si ritiene debbano entrare a far parte della copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale degli ingegneri:

1. la previsione dei danni patrimoniali e dei danni di natura non patrimoniale (danno biologico, esistenziale, danno d’immagine, etc.), in presenza o meno di un danno materiale;
2. l’introduzione dell’ultrattività della garanzia, per gli Assicurati che cessino l’attività:
3. la previsione di una retroattività;
4. la previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e per tipologia di prestazione professionale (professionisti individuali, esercizio in forma associata, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei di professionisti);
5. la c.d. Deeming clause, ovvero la possibilità di denunciare agli Assicuratori anche le semplici circostanze suscettibili di causare una richiesta di risarcimento, garantendo in questo modo la copertura dell'eventuale sinistro anche se lo stesso dovesse insorgere in un tempo successivo;
6. la c.d. Continuous Cover Clause, ovvero l'obbligo per l'Assicuratore di tenere coperto un sinistro che derivi da circostanze note prima della stipula della polizza e non denunciate a precedenti Assicuratori, a condizione che nel momento dell'errore/omissione l'Assicurato disponga di valida copertura assicurativa;
7. la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferiore all'anno, la previsione di tempi di preavviso in caso di recesso da parte degli Assicuratori di almeno 180 giorni e l'impossibilità per gli Assicuratori di dare disdetta per sinistro.

Si segnala che i punti 1, 2, 3, e 4 illustrano condizioni che si possono definire essenziali, senza le quali il contratto non può dirsi sufficientemente tutelante nei confronti degli ingegneri. Cionondimeno le clausole 5, 6 e 7 rappresentano una garanzia di buon funzionamento del programma e tendono a ridurre in maniera sostanziale eventuali controversie in merito alla portata della copertura assicurativa.

La polizza di responsabilità civile professionale dovrà dunque:

- essere preceduta da un questionario chiaro nella sua formulazione e completo sotto il profilo contenutistico; il questionario contiene una serie di domande rivolte al professionista, relative sia alla sua storia professionale che assicurativa, utili agli Assicuratori sia per inquadrare meglio il rischio da garantire che per conoscere le esigenze dell’Assicurato stesso (es. franchigie e massimali applicabili). Tra le indicazioni che deve fornire il professionista, di notevole importanza è quella relativa all’ammontare degli introiti lordi percepiti negli ultimi anni, con la specificazione delle percentuali relative ai diversi incarichi. In particolare, il premio dovuto si deve basare sugli introiti lordi (al netto dell’IVA), guadagnati dal professionista nell’anno fiscale immediatamente precedente alla data di inizio della copertura, con la precisazione che gli Assicuratori hanno comunque il diritto di eseguire controlli e verifiche sui documenti del professionista per i quali quest’ultimo è obbligato a fornire prova documentale e chiarimenti secondo quanto richiesto;

- operare in regime di “ Claims Made” ossia coprire tutte le richieste di risarcimento che vengono presentate al professionista e da questi regolarmente denunciate all’Assicuratore durante il periodo di assicurazione, indipendentemente da quando è stata svolta la prestazione che ha generato il danno;

- presentare, al suo interno, un testo normativo che non presenti contraddizioni terminologiche e che presenti un costrutto aderente alle definizioni di polizza ;

- prevedere una retroattività adeguata e, possibilmente, una postuma che eventualmente cessi nel caso di sottoscrizione di un polizza successiva che copra i medesimi rischi;

- contenere la “Deeming Clause” nel caso si sia di fronte ad un contratto assicurativo senza tacito rinnovo ovvero la possibilità di denunciare agli Assicuratori anche le semplici circostanze suscettibili di causare una richiesta di risarcimento, garantendo in questo modo la copertura dell'eventuale sinistro anche se lo stesso dovesse insorgere in un tempo successivo;

- indicare con chiarezza i limiti di copertura, l’indicazione specifica in cui può essere validamente esclusa, l’indicazione del massimale per sinistro e in aggregato annuo e la franchigia laddove prevista.

Gli oneri a carico del professionista

Per quanto riguarda gli oneri a carico del professionista si ricorda che:

- le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sul rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893, e 1894 del codice civile; si consiglia quindi anche in caso di dubbio, di informare sempre, in forma scritta, il proprio Broker di “situazione potenzialmente a rischio”;

- è necessario pagare il premio assicurativo nei termini previsti; per le rate di premio successive alla sottoscrizione, se la polizza prevede il tacito rinnovo, la tolleranza è di 15 giorni, salvo proroga a 30 se contrattualizzata dalla Compagnia, trascorsi i quali l’Assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio (art. 1901 Codice Civile);

- il professionista deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio e denunciarlo nei termini previsti dal contratto assicurativo;

- deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;

- non deve ammettere la sua responsabilità, definire o liquidare il danno, procedere a transazioni senza il preventivo consenso degli Assicuratori;

- deve fornire al proprio Assicuratore tutta la collaborazione necessaria e le informazioni atte a consentirgli una rapida e completa presa di coscienza della situazione anche e soprattutto al fine di non pregiudicare il loro diritto ad assumere la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale quanto giudizialmente.

Alcune proposte di polizza che rispondono ai requisiti minimali
Al fine di consentire agli iscritti di orientarsi autonomamente sul mercato assicurativo, il Centro studi del CNI ha esplicitato i principali requisiti delle polizze di RC professionale, costruendo una griglia di valutazione delle diverse proposte.

Sulla base di tale griglia sono state analizzate alcune proposte pervenute da diversi operatori. Le proposte che dispongono di condizioni in linea con le caratteristiche sopra evidenziate sono quelle avanzate da AEC MASTER BROKER, GAVA BROKER, LINK BROKER, CONSULBROKERS, AON e MARSCH. Anche la proposta di ASSIGECO (WILLIS/LLYOD’S) di Inarcassa, non contemplata nei prospetti più avanti riportati, contiene caratteristiche similari.
Al fine di evitare fraintendimenti, si ribadisce che il CNI non ha stipulato convenzioni con nessuno degli operatori sopra indicati.

Le proposte appaiono per molti aspetti equivalenti. Le differenziazioni rispetto alle clausole di polizza appaiono minimali e dunque, di fatto, non sostanziali.
Diversa la prospettiva in merito ai prezzi di sottoscrizione delle polizze che dipendono dalle modalità di gestione del servizio, dalla sua maggiore o minore personalizzazione e, soprattutto, dalle strategie di mercato poste in essere in questa fase dai diversi Brokers.

Si evidenzia che AEC, AON e LINK BROKER hanno predisposto specifiche offerte per i giovani iscritti (si veda prospetto allegato).

I testi completi delle proposte di polizza sono disponibili presso i siti internet del CNI (tuttoingegnere.it) e del Centro studi (www.centrostudicni.it).
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