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Rif. DV11285
Documento 25/10/2013 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 283
Data 25/10/2013
Riferimento PROT. CNI N. 5729
Note
Allegati

SZ11286

Titolo SENTENZA TAR LAZIO (SEZIONE PRIMA) N. 8550/2013 – RICORSO PROPOSTO DAL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI LAUREATI AVVERSO IL DPR 137/2012 – RIGETTO – LEGITTIMITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE SU TIROCINIO, FORMAZIONE, REGOLAMENTO CONSIGLI TERRITORIALI DI DISCIPLINA - RUOLO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
Testo Si porta a conoscenza della sentenza 2 ottobre 2013 n. 8550 resa dal TAR LAZIO, Prima Sezione, su ricorso proposto dal Consiglio Nazionale Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati avverso il D.P.R. 137/2012, limitatamente agli articoli 6, 7 e 8 del citato D.P.R. e relativi a tirocinio professionale, formazione e procedimento disciplinare.

La tesi sostenuta dagli Agrotecnici consiste nell’erosione delle competenze e prerogative proprie delle categorie dei professionisti laddove per i provvedimenti citati è stato riconosciuto al Ministero Vigilante un “indebito potere di controllo” sull’autonomia decisionale riconosciuta ai singoli Consigli Nazionali in materia di tirocinio professionale e formazione.

Relativamente ai procedimenti disciplinari, ad avviso degli Agrotecnici, si sarebbe consumata una disparità di trattamento, non avendo considerato il legislatore che solo alcuni collegi, consigli ed ordini già esercitano le funzioni giurisdizionali, mentre altri ne sono sprovvisti.

Il Giudice amministrativo di primo grado ha rigettato le doglianze espresse degli Agrotecnici.

Il TAR ha rammentato che a norma dell’art. 2229 del codice civile le associazioni professioni (i.e. Ordini e Collegi professionali) provvedono alla organizzazione e la tenuta dell’albo ed esercitano il potere disciplinare sotto la vigilanza dello Stato.

Tale vigilanza viene esercitata dal Ministero della Giustizia e risulta funzionale all’interesse pubblico allo svolgimento corretto delle professioni.

Ne risulta che la previsione del parere favorevole/vincolante del Ministero della Giustizia stabilita dal DPR n. 137 va considerata nell’ottica di professioni comunque vigilate dal Ministero.

Tale attività è quindi realizzata con finalità di tutela verso comportamenti anticoncorrenziali da parte sul totale degli organi dotati di potere autorizzatorio.

Dette norme, poi, garantiscono qualità ed efficienza della prestazione professionale e sviluppo della professione a tutela degli interessi degli utenti e della collettività cui è rivolto il servizio professionale.

L’organo giurisdizionale si sofferma, poi sulla doglianza che riguarderebbe la nuova disciplina dei procedimenti disciplinari in quanto la stessa riguarderebbe una esigua parte delle professioni regolamentate.

Al contrario, replica il TAR LAZIO, la nuova disciplina interessa tutte le professioni e la materia disciplinare “trova applicazione su tutto il territorio nazionale e per tutti gli Ordini professionali che hanno natura territoriale”.

La discussa distinzione tra alcuni Consigli Nazionali, in seno ai quali rimarrebbe la funzione disciplinare, è frutto del rispetto della riserva assoluta di legge di cui all’art. 108, primo comma, della Costituzione (a mente del quale “le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge”) che preserva la natura giurisdizionale di quei Consigli Nazionali che svolgono dette funzioni (quale è il Consiglio Nazionale Ingegneri); per questi ultimi non opera la distinzione tra funzione amministrativa e funzione giurisdizionale. La tesi è corroborata, ad avviso del TAR, sia dal parere n. 3169/2012 del Consiglio di Stato, sia a seguito delle osservazioni presentate dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato.

Quest’ultima precisazione risulta di grande rilievo per dirimere, ove ve ne fossero stati dubbi, sull’attuale vigenza in capo al Consiglio Nazionale Ingegneri della funzione giurisdizionale avverso reclami e ricorsi proposti contro le decisioni dei Consigli (collegi) di disciplina territoriali.

Tanto si ritiene dover comunicare.

Distinti saluti.


Allegato: Sentenza TAR LAZIO, Sezione prima n. 8550/2013
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