Testo
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Con la presente si comunica che in data 26 settembre 2013, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, unitamente al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CNPI), in funzione di tutela dei professionisti iscritti all’albo, si è costituito mediante un atto di intervento ad adiuvandum nella causa pendente di fronte al Tar Lazio, sede di Roma, Sezione I, RG n. 6870/2010, a seguito del ricorso promosso dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Frosinone contro il Ministero della Giustizia.
La tematica è quella dei requisiti per essere iscritti come CTU nell’apposito elenco presso il Tribunale e oggetto del ricorso è l’annullamento dei provvedimenti relativi alla revisione dell’albo CTU presso il Tribunale di Cassino concernenti dei periti assicurativi iscritti al Ruolo ex d.lgs. n.209/2005.
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Come noto, presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici (ex art.13 cpc).
L’albo è tenuto dal Presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto (1).
Il ricorso impugna due decisioni : la prima, assunta dal comitato del Tribunale di Cassino (FR) in data 15 luglio 2009, di mantenere iscritti nell’albo dei CTU del tribunale i periti assicurativi per il solo incarico di stima dei danni a cose, in caso di incidente stradale o navale; la seconda, deliberata dal comitato della Corte di Appello di Roma(2) il 21 aprile 2010, relativamente al mantenimento della iscrizione all’albo dei CTU dello stesso tribunale di tali periti assicurativi, in base alla considerazione che “non vi sarebbe ragione alcuna per escludere dall’ammissione all’Albo dei CTU… in relazione al contenuto della gravata deliberazione 15/07/2009 del Tribunale di Cassino… i periti assicurativi iscritti, previo specifico esame, in apposito ruolo... tenuto e vigilato dapprima dal Ministero dell’Industria e poi dall’Isvap”.
Il CNI e il CNPI reputano i due provvedimenti in questione fortemente lesivi dei diritti dei professionisti che rappresentano e, schierandosi a fianco del Collegio dei Periti Industriali di Frosinone, chiedono di cancellare dall’albo dei CTU del Tribunale di Cassino i professionisti periti assicurativi nominati in maniera illegittima, sulla base essenzialmente di tre motivazioni:
1. violazione e/o errata applicazione degli artt.13,14,15 e norme collegate delle disp. att. del Codice di procedura civile;
2. violazione dei principi di diritto vigenti in materia di composizione di organi collegiali;
3. errata e/o falsa interpretazione della legge 166/1992 (ora d.lgs. n. 209/2005).
In sintesi, il ricorso dei Consigli Nazionali evidenzia che, secondo l’art.15 disp. att. del codice di procedura civile, possono ottenere l’iscrizione nell’albo dei CTU coloro che siano “forniti di speciale competenza tecnica …..e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali”. Oggi il requisito è pacificamente da intendersi nel senso di appartenenza al Consiglio dell’Ordine professionale corrispondente all’attività per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione.
Ciò vuol dire che se il perito assicurativo intende esercitare l’attività di Consulente d’Ufficio del Tribunale dovrà – in base alla legge – necessariamente e preventivamente conseguire l’iscrizione ad un Ordine o Collegio delle professioni riconosciute (requisito invece mancante nei casi esaminati dal Tribunale di Cassino e dalla Corte d’Appello di Roma).
Mentre la “speciale competenza tecnica” è garantita dal superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione.
A giudizio del Consiglio Nazionale, inoltre, il Presidente del Tribunale di Cassino ha errato nel momento in cui ha formato il comitato ex art.14 disp. att. cpc includendovi il rappresentante dell’ISVAP (ora I.V.ASS.), intendendo tale figura come il rappresentante della categoria dei soggetti iscritti al Ruolo dei periti assicurativi disciplinato dagli articoli 156 e ss. del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209 (Codice delle assicurazioni private).
Il presidente del tribunale, in sostanza, ha ritenuto che il d.lgs. 209/2005 abbia istituito un nuovo Ordine e una nuova categoria professionale, quella dei “periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti”, individuando nell’IVASS il rappresentante legale degli interessi esponenziali dei periti assicurativi stessi.
È evidente la gravità di un simile assunto.
Come noto, il Consiglio Nazionale, in questi anni varie volte si è occupato della tematica del Ruolo dei periti assicurativi, specie sotto il profilo del confronto con le competenze professionali degli Ingegneri (v., da ultimo, le circolari CNI 28/06/2012 n.88 e 30/04/2013 n.209).
Come già affermato dalla sentenza del Tar Catania, 8 gennaio 2001 n.76 – resa nella vigenza della precedente legge n.166/1992 -, allegata alla citata circolare CNI n.88/2012, “Deve, invece, ritenersi che la legge in questione non abbia voluto istituire una nuova categoria professionale con il relativo Albo, quanto, piuttosto, conferire soltanto un adeguato rilievo ….alla maggiore specializzazione, in un determinato e più ristretto settore, in capo a persone che possono essere, o meno, iscritte ad un Ordine o ad un Collegio professionale”.
Ad avviso del CNI, pertanto, il presidente del tribunale di Cassino ha adottato un provvedimento in aperta violazione delle disposizioni codicistiche che regolano la composizione del comitato per la tenuta dell’albo dei CTU, inficiandone in maniera essenziale le conseguenti determinazioni (che vanno quindi annullate per vizio della costituzione dell’organo collegiale).
L’atto di intervento ad adiuvandium dei due Consigli Nazionali assume rilievo anche a difesa della natura e delle prerogative esclusive riconnesse all’Albo delle professioni regolamentate (l’unico – sia detto per inciso – che ha diritto a qualificarsi Albo in senso tecnico : gli altri sono più propriamente dei meri “elenchi”).
Alla base delle decisioni del comitato operante presso il tribunale di Cassino, infatti, vi è una errata interpretazione della figura del perito assicurativo iscritto al Ruolo ex art.157 d.lgs. n.209/2005.
Ammettere all’albo dei CTU persone non iscritte all’Albo delle professioni tecniche, ma iscritte solamente al Ruolo dei periti assicurativi disciplinato dagli artt.156 e seguenti del d.lgs. n.209/2005, come ha deciso il suddetto Tribunale - ad avviso delle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri e dei Periti industriali – contrasta non solo con le disposizioni del codice di procedura, ma anche con lo stesso spirito della legge di riferimento (il citato d.lgs. n.209/2005), la quale ha inteso solo disciplinare l’attività di coloro che, con carattere di continuità, esercitano per conto di privati l’attività di stima dei danni.
In sostanza, la figura del perito assicurativo viene in rilievo soltanto nei rapporti tra il danneggiato e la compagnia assicuratrice e limitatamente all’accertamento e stima dei danni alle cose, senza, per ciò stesso, rilevare ai fini dell’ammissione negli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui agli artt.13 e seguenti disp. att. codice di procedura civile.
Mentre l’Albo professionale custodito presso ogni Ordine e Collegio territoriale assolve ad una funzione di certezza pubblica dell’esistenza e della verifica, in capo al singolo professionista, dell’abilitazione e degli altri requisiti necessari all’esercizio di una determinata professione e non può, quindi, logicamente essere confuso con altre tipologie di “elenchi”.
È importante, quindi, ribadire in ogni sede – anche attraverso le necessarie iniziative giudiziarie – da un lato, l’unicità e la specificità dell’Albo della professione di Ingegnere e, dall’altro, la rigorosa osservanza dei requisiti per essere iscritti negli albi dei consulenti tecnici, a difesa dei professionisti Ingegneri e per contrastare ogni tentativo di riconoscere ai periti assicurativi e all’IVASS un ruolo e una dignità di Categoria che non compete loro.
Si trasmette quindi la presente comunicazione, a beneficio di tutti gli interessati.
Gli Ordini territoriali saranno notiziati di ogni ulteriore sviluppo della causa pendente davanti al Tar Lazio (si è ancora in attesa della fissazione dell’udienza).
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(1) Ex art. 14 disp.att.cpc.
(2) Ai sensi dell'art. 15, comma 4, disp. att. cpc.
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