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Rif. DV11321
Documento 03/01/2014 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 309
Data 03/01/2014
Riferimento PROT. CNI N. 31
Note
Allegati

LG11322

Titolo ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI – ULTERIORI PROBLEMI RISCONTRATI – POLIZZA ASSICURATIVA PER I CONSIGLIERI – INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI E FORMAZIONE DEI COLLEGI DI DISCIPLINA – NUOVI URGENTI CHIARIMENTI
Testo Con la presente, facendo seguito alle circolari CNI 10 ottobre 2013 n.278 e 19 novembre 2013 n.292 (alla cui attenta lettura comunque si rinvia), alla luce dei quesiti e degli elenchi di candidati/ componenti dei Consigli di disciplina ricevuti in questi giorni, si intendono fornire ulteriori chiarimenti, a beneficio di tutti gli interessati.

Il tutto ferma restando l’autonomia dei singoli Consigli in materia disciplinare e nel predisporre le misure organizzative necessarie per dare attuazione alle prescrizioni di legge e fatte salve eventuali diverse valutazioni del Ministero della Giustizia.

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I punti presi in esame dalla presente circolare riguardano : 1) la possibilità per il Consiglio dell’Ordine di stipulare una polizza assicurativa a beneficio dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale ; 2) la corretta indicazione dei componenti negli elenchi di candidati ai Consigli di disciplina territoriali ; 3) la corretta indicazione dei professionisti facenti parte del Consiglio di disciplina ; 4) l’organizzazione e l’articolazione dei Consigli di disciplina in Collegi di disciplina, quando i consiglieri sono in numero di 7 o di 11.

1) LA POSSIBILITA’ DI STIPULARE UNA POLIZZA ASSICURATIVA A BENEFICIO DEI CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Alcune richieste di chiarimenti pervenute al Consiglio Nazionale hanno riguardato la facoltà, per il Consiglio dell’Ordine, di stipulare (o di estendere) a favore dei consiglieri del Consiglio di disciplina territoriale la polizza assicurativa prevista per i consiglieri dell’Ordine territoriale.

Si tratta di problematica che ha visto, in questi anni, succedersi pronunciamenti di segno diverso.

Si rammenta che della questione, riguardo i Consiglieri dell’Ordine, il CNI si era già occupato con la circolare 28/04/2008 n.155, dedicata all’analisi delle prescrizioni della legge 24 dicembre 2007 n.244 (legge finanziaria 2008).

L’art.3, comma 59, della legge finanziaria per il 2008 – tutt’ora formalmente vigente – prevede infatti pesanti conseguenze per l’ente pubblico che stipula un contratto di assicurazione che assicuri i propri amministratori “per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile” (il contratto stipulato è nullo; l’amministratore che pone in essere il contratto e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti).

Successivamente, in seguito ad apposito quesito circa l’ambito di applicazione dell’art.3, comma 59, della legge n.244/2007, il Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota del 27/11/2008, ha ritenuto che, “considerata la natura di Ente pubblico non economico degli Ordini professionali”, la citata disposizione si applichi anche a tale tipologia di Enti (v. la circolare CNI n.185 del 15/01/2009, rinvenibile sul sito Internet www.tuttoingegnere.it).

Per la Ragioneria Generale dello Stato, quindi, è la natura pubblica degli Ordini a determinare l’applicazione della misura di contenimento della spesa (ricordiamo che l’unica Autorità competente a fornire interpretazioni ufficiali delle norme di finanza pubblica e in particolare della legge finanziaria è il MEF-Ragioneria dello Stato).

E’ di quest’anno, invece, la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0041675 del 13/09/2013, che – al termine di un lungo ragionamento – esclude gli Ordini professionali dalle misure di spending review (come noto – v. la importante circolare CNI n.289 del 15/11/2013, dedicata proprio alla spending review - in seguito, l’art.2 del DL n.101/2013, come convertito dalla legge n.125/2013, ha espressamente escluso Ordini e Collegi professionali dall’applicazione dell’art.2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95).

E’ da notare che l’esclusione dettata dal cd “Decreto PA” concerne – letteralmente – solamente la misura di revisione della spesa disposta dall’art.2 del DL n.95/2012, ovvero il taglio delle dotazioni organiche. Non è modificata o richiamata la diversa previsione contenuta nell’art.3, comma 59, della legge n.244/2007 che, ricordiamo, non contiene deroghe espresse a favore degli Ordini e Collegi professionali.

Il decreto-legge n.101/2013 non ha quindi intaccato la natura di Enti Pubblici degli Ordini professionali (come è testimoniato – tra l’altro – dal richiamo ai principi del d.lgs. n.165/2001 e, per le assunzioni, all’art.1, comma 505, terzo periodo, della legge n.296/2006).

Tanto è vero che la stessa nota della Funzione Pubblica del 13 settembre 2013, anche se esclude gli Ordini professionali dai tagli di organico, lo fa riconoscendo che “gli ordini e collegi professionali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria” e, in altra parte della nota, affermando che “in materia di rapporto di lavoro, ai dipendenti degli ordini professionali, in quanto enti pubblici non economici, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165…”(v. sempre la citata circolare CNI n. 289/2013).

Solamente l’intervento legislativo, quindi, ha potuto superare l’atteggiamento “restrittivo” della Ragioneria Generale dello Stato (anche in materia di spending review).

La stessa Ragioneria Generale dello Stato, in una recente comunicazione al CNI, successiva al DL n.101/2013, ha richiamato la necessità per gli Ordini di adeguare le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione delle spese di personale di cui all’art.1, comma 505, penultimo periodo, della L. 296/2006.

Detto questo, la previsione di cui all’art.3, comma 59, l. n.244/2007, (v. allegato) sembra voler colpire la polizza posta a tutela della responsabilità amministrativo-contabile (“…e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato e ad enti pubblici e la responsabilità contabile”), mentre non sembra, ad una prima analisi, testualmente ricompresa l’ipotesi della responsabilità civile verso i terzi, con esclusione della colpa grave.

Lo stesso CNI, a seguito della legge finanziaria 2008, ha modificato il contratto di assicurazione in essere, che ora prevede per i Consiglieri dell’Ente solamente una responsabilità di tipo civile verso i terzi, escludendo espressamente i casi di colpa grave e quelli di responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

In linea con la scelta operata per sé medesimo, il Consiglio Nazionale ritiene pertanto - salvo diverso avviso dei Ministeri competenti – che sia consentita la sottoscrizione, a beneficio dei componenti del Consiglio di disciplina, di apposita polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’espletamento della carica, nel rispetto delle leggi vigenti e negli stessi termini della polizza attualmente prevista per i Consiglieri dell’Ordine territoriale/ del Consiglio Nazionale (ovvero, esclusione della colpa grave e dei procedimenti promossi dalla Corte dei Conti).

L’Ente pubblico-Ordine può quindi stipulare una polizza a favore dei consiglieri ; la polizza dovrà specificare che l’ente assicura la sola responsabilità civile degli amministratori nei confronti dei terzi, esclusi i casi di colpa grave.

Resta salva, ovviamente, la possibilità per i consiglieri interessati di stipulare direttamente e personalmente singole polizze di assicurazione, per i danni imputabili a colpa grave degli amministratori : in tal caso essi dovranno sostenere personalmente le spese della polizza.

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2) LA CORRETTA INDICAZIONE DEI COMPONENTI NEGLI ELENCHI DI CANDIDATI AI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI

Nonostante l’invio della circolare CNI 19/11/2013 n.292, si continuano a riscontrare una serie di incongruenze negli elenchi di candidati ai Consigli di disciplina pervenuti da parte degli Ordini territoriali.

In particolare, sono capitati casi in cui non sono distinti gli iscritti appartenenti alla sezione A dell’albo da quelli appartenenti alla sezione B ; oppure non sono specificati i settori di appartenenza all’interno della sezione e la data di prima iscrizione.

Altre volte, come già segnalato nella circolare citata, non compaiono proprio candidati Ingegneri iuniores.

Si invitano pertanto i Consigli degli Ordini – compresi quelli che hanno già provveduto a trasmettere l’elenco delle candidature ai Consigli di disciplina territoriali – a verificare la rispondenza dell’elenco redatto ai criteri contenuti nel Regolamento di disciplina allegato alla circolare CNI 5 dicembre 2012 n.151 e a quelli riportati nelle circolari CNI n.278/2013 e n.292/2013.

E’ evidente che spetterà all’iniziativa del singolo Consiglio, nel momento in cui si accorge di aver trascurato qualche dato (es. sezione e settore/i di appartenenza dell’iscritto, data di prima iscrizione, ecc.), di provvedere ad inviare un nuovo elenco, contenente i dati completi, in sostituzione di quello precedente.

Come riportato nella recente circolare CNI n.292/2013, quindi, è bene che l’elenco indichi chiaramente la sezione e il/i settore/i di appartenenza degli iscritti, ovvero se trattasi di Ingegneri oppure Ingegneri iuniores (alcuni elenchi inviati al CNI contengono solo la scansione COGNOME-NOME, senza ulteriori precisazioni), nonché l’eventuale provenienza esterna del membro designato. Ciò anche al fine di rispettare, nella composizione del Consiglio di disciplina territoriale e dei singoli Collegi, le proporzioni tra i membri di diversa estrazione previste dal Regolamento.

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3) LA CORRETTA INDICAZIONE DEI PROFESSIONISTI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA PER EFFETTO DELLA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Anche negli elenchi dei soggetti designati come consiglieri del Consiglio di disciplina territoriale – inviati dal Presidente del Tribunale all’Ordine e dall’Ordine trasmessi al CNI – continuano ad apparire incongruenze, omissioni e refusi.

Alcune volte non sono espressamente designati consiglieri appartenenti alla sezione B dell’albo (Ingegneri iuniores).

Ovvero l’elenco redatto dal Presidente del Tribunale è talvolta composto soltanto dalla scansione NOME-COGNOME, senza titolo professionale (che permetterebbe di comprendere almeno se si tratta di un iscritto all’albo degli Ingegneri) e senza indicazione della sezione/ dei settori di iscrizione (che permetterebbe di capire se si tratta di un Ingegnere o di un Ingegnere iunior).

Né vale replicare che tali dati sono rintracciabili nel precedente elenco di candidati inviato dall’Ordine territoriale, perché la ratio degli obblighi di pubblicità e trasparenza richiede che l’interessato/il cittadino possa e debba rinvenire in ogni singola comunicazione, presente sul sito Internet dell’Ente, i dati professionali identificativi e caratterizzanti i consiglieri facenti parte del Consiglio di disciplina territoriale.

In alcuni (in verità, non pochi) casi, invece, il Presidente del Tribunale ha omesso di prevedere e nominare i membri supplenti del Consiglio di disciplina territoriale, oppure ha trasmesso una serie di nominativi, senza indicare quali tra essi siano i membri effettivi e quali i membri supplenti del designato Consiglio di disciplina.

Questo non può avvenire perché – come noto – l’art.5, comma 5, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri, approvato dal CNI nella seduta del 23 novembre 2012, prevede esplicitamente che : “…il Presidente del Tribunale… provveda a nominare senza indugio i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina territoriale, interni ed esterni all’Ordine, sulla base dei rispettivi curricula professionali”.

Occorre quindi che il Presidente del Tribunale (avvisato dal Consiglio dell’Ordine) provveda a modificare/ aggiornare il suddetto elenco, per uniformarlo ai dettami del Regolamento di disciplina del 23 novembre 2012.

Anche il successivo comma 8 dell’art.5 del Regolamento di disciplina specifica che : “All’immediata sostituzione… si provvede attingendo dall’elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, secondo l’ordine da quest’ultimo individuato”.

Ne risulta confermato che il Presidente del Tribunale deve nominare, contestualmente agli effettivi, anche i membri supplenti del Consiglio di disciplina, sulla base dell’elenco delle candidature ricevute.

Né è sufficiente – come capitato in un caso – che il Presidente del Tribunale indichi quali membri supplenti “i successivi professionisti, come indicati nel verbale di deliberazione…dal numero 11 al numero 20”, senza citarli per nome ; questo perché, come più volte ripetuto, sia l’elenco redatto dal Consiglio dell’Ordine territoriale, sia l’elenco redatto dal Presidente del Tribunale, devono contenere l’elenco nominativo dei candidati/ componenti del Consiglio di disciplina, senza rinvii o rimandi a fonti esterne, di modo che la singola comunicazione permetta, ex se, di ricavare tutti i dati e le informazioni previste per legge o regolamento.

E’, in ogni caso, facoltà del Consiglio dell’Ordine, se lo ritiene utile, in pieno spirito di collaborazione nei confronti delle autorità giudiziarie interessate dal procedimento, inviare alla medesime copia della presente e delle altre circolari CNI citate in materia di istituzione dei Consigli di disciplina, per maggiore chiarimento.

Si ritiene, allo stesso tempo, - non essendovi indicazioni univoche del Regolamento sul punto – riguardo i membri supplenti, che, come già verificatosi nella prassi, la scelta del Presidente del Tribunale (almeno in questa fase) possa discrezionalmente riguardare un numero di soggetti inferiore rispetto al numero dei consiglieri del Consiglio di disciplina (es. : fatto 15 o 11 il numero dei membri effettivi, limitarsi a indicare solo n.5 membri supplenti).

Come accennato, alcuni Presidenti di Tribunale, infatti, nell’ambito della loro autonomia, pur in presenza di un numero di candidati doppi rispetto ai consiglieri da nominare, hanno preferito designare come membri supplenti un numero di componenti inferiore.

Ovviamente, qualora vi sia necessità di scorrere tale elenco e siano terminati i membri supplenti, si seguirà la procedura già prevista dal terzo periodo del comma 8 dell’art.5 cit..

Attenzione, in ogni caso, a non confondere le due situazioni, che restano differenti e non assimilabili : un conto è indicare un numero inferiore di membri supplenti, un conto è non indicarne nessuno. Come detto in precedenza, invece, i componenti supplenti del Consiglio di disciplina vanno sempre nominati (contestualmente ai membri effettivi).

Si raccomanda quindi di operare le verifiche del caso sulle comunicazioni ricevute da parte delle Segreterie dei Tribunali, evitando di girarle acriticamente ed in automatico al CNI.

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Riepilogando, accanto a ogni nominativo contenuto nell’elenco predisposto dal Presidente del Tribunale, è opportuno che sia espressamente indicato (perlomeno) :

1. la qualità di membro titolare o supplente del soggetto designato quale componente del Consiglio di disciplina;
2. la sua appartenenza all’Ordine territoriale degli Ingegneri, ovvero la sua provenienza esterna (ad es., da altro Ordine professionale : degli Avvocati, dei Notai, ecc.) ;
3. la sua iscrizione alla sezione A o B e ad uno o più settori dell’Albo degli Ingegneri (se membro interno).

Qualora a tale opera di chiarificazione, richiesta dal Regolamento di disciplina, non provveda direttamente il Presidente del Tribunale, si ritiene comunque che possa provvedervi in via sussidiaria il Consiglio dell’Ordine, nella nota di accompagnamento da inviare al CNI (che verrà anch’essa, quindi, pubblicata sul sito Internet), tenuto conto della sussistenza di vincoli predeterminati per la composizione dei Consigli di disciplina, già stabiliti dal Regolamento.

Tale soluzione, in ogni caso, è sommamente consigliata quando – come varie volte riscontrato – l’elenco del Presidente del Tribunale si limita ad indicare una serie di nominativi (es. : 1) Mario Rossi ; 2) Paola Bianchi ; 3) Giulio Verdi, ecc.), privi di titolo o qualifiche e soprattutto senza specificare se si tratta di Ingegneri o di appartenenti alle altre Categorie professionali contemplate dal comma 5 dell’art.4 del Regolamento di disciplina.

In aderenza alla citata circolare CNI n.292 del 19/11/2013, infine, è opportuno che la comunicazione al Consiglio Nazionale dell’elenco dei nominativi selezionati dal Presidente del Tribunale contenga in premessa la precisazione se l’Ordine si è avvalso o meno della possibilità di indicare candidati NON iscritti all’albo degli Ingegneri, a beneficio dei destinatari e di tutti gli interessati.

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4) L’ORGANIZZAZIONE E L’ARTICOLAZIONE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA IN COLLEGI DI DISCIPLINA

Si coglie l’occasione per esprimere alcune considerazioni e rimarcare taluni aspetti riguardo l’organizzazione interna dei Consigli di disciplina territoriali, dati i dubbi e le incertezze che ancora sovente si riscontrano sul punto.

Innanzitutto si rammenta che non è possibile prevedere una articolazione dei Consigli di disciplina diversa dalla ripartizione in Collegi di disciplina, ognuno composto da n.3 Consiglieri e questo perché così stabilisce l’art.8 del DPR 137/2012 ed il Regolamento di disciplina del 23 novembre 2012.

Come affermato dal Ministro della Giustizia in data 15/10/2012 (v. la circolare CNI n.278/2012) : “I collegi di disciplina sono articolazioni dei Consigli di disciplina con più di tre componenti, deputati ad istruire e decidere i procedimenti loro assegnati, per evitare che l’intero Consiglio di disciplina territoriale sia coinvolto nella istruzione e decisione di ogni singolo procedimento disciplinare.” Il Consiglio interessato “è quindi tenuto a prevedere un sistema di assegnazione degli affari all’interno del Consiglio ed ai diversi collegi eventualmente formati”.

Ne deriva che :

1) I Collegi di disciplina vengono istituiti nel momento in cui l’Ordine è composto da più di tre Consiglieri, ovvero sempre in base all’attuale legge elettorale degli Ordini territoriali degli Ingegneri.

2) Tutto quello che non è disciplinato dal Regolamento di disciplina, riguardo gli aspetti organizzativi e operativi, è rimesso alle valutazioni discrezionali del Presidente del Consiglio di disciplina, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle indicazioni ministeriali.

3) Al Presidente del Consiglio di disciplina spetterà quindi organizzare i Collegi di disciplina e decidere i criteri di assegnazione delle pratiche all’interno del Consiglio e tra i diversi Collegi di disciplina.

4) Come detto nella circolare CNI n.278/2013 (e per rispondere ad alcuni quesiti giunti in proposito), pertanto, la ripartizione dei consiglieri tra i singoli Collegi di disciplina, e quindi la formazione dei Collegi medesimi, è rimessa alla valutazione e decisione del Presidente del Consiglio di disciplina (“L’assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina territoriale”, stabilisce il comma 3 dell’art.2 del Regolamento di disciplina).

5) Di conseguenza, è rimesso alla valutazione del Presidente dell’organismo decidere come ripartire le questioni disciplinari tra i vari Collegi di disciplina (nel rispetto, ovviamente, del Regolamento e dei principi generali dell’ordinamento) e quindi se prevedere Collegi fissi o meno.

6) Nel caso di Consigli di disciplina territoriali composti da n.7 od 11 consiglieri, pertanto, occorrerà trovare altre soluzioni organizzative. Si vuol dire, cioè, che quando il Consiglio di disciplina non è composto da 9 o 15 consiglieri, ovvero un numero multiplo di 3, la formazione dei Collegi e la ripartizione dei consiglieri tra i Collegi di disciplina dovrà giocoforza seguire altri criteri. Questi criteri, come detto, saranno individuati discrezionalmente dal Presidente del Consiglio di disciplina, tenuto conto del carico di lavoro, del numero degli esposti deontologici pervenuti, dell’esperienza professionale e della necessità di garantire l’efficacia, l’efficienza, la terzietà e l’imparzialità dell’organismo. Certamente, a livello di mero suggerimento pratico, e ferma restando l’autonomia dei singoli Consigli di disciplina nella scelta, un criterio basato sulla rotazione periodica dei consiglieri (articolato nelle differenti modalità operative possibili, a discrezione del Presidente del Consiglio : Collegi fissi, con rotazione a turno di un consigliere per ognuno ; stabilità del presidente e rotazione degli altri 2 ; ecc.) appare al CNI degno di considerazione e in grado di assolvere pienamente le accennate esigenze di trasparenza ed imparzialità.

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E’ stato anche chiesto se, nel nuovo regime, che rinvia per quanto non espressamente disciplinato alle disposizioni precedenti (art.8, comma 11, DPR n.137/2012 ; art.2, comma 4 del Regolamento), le funzioni di cui all’art.44 del RD n.2537/1925 (“Il presidente, assumendo le informazioni… verifica i fatti che formano oggetto dell’imputazione. Udito l’incolpato, su rapporto del presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare”) siano da attribuirsi al Presidente del Consiglio di disciplina, oppure al presidente del Collegio di disciplina.

Si ricorda, in primo luogo, che il comma 11 dell’art.8 DPR 137/2012 dispone che “Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti al Consiglio dell’Ordine o Collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai Consigli di disciplina”.

Allo stesso modo il primo comma dell’art.2 del Regolamento di disciplina stabilisce che “..i Consigli di disciplina territoriali..svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo” (la parte evidenziata non compare nella analoga previsione che il comma 3 dell’art.2 dedica ai Collegi di disciplina).

Il dato letterale sembra allora fare riferimento all’organismo di disciplina nella sua interezza e quindi, ai fini in esame, al Presidente del Consiglio di disciplina.

Esigenze di funzionamento e buon andamento, invece, unitamente agli obiettivi avuti di mira con la previsione e istituzione dei Collegi di disciplina, potrebbero indirizzare verso una diversa soluzione.

A parere del Consiglio Nazionale, infatti, la ratio della normativa è nel senso di assegnare ad ogni singolo Collegio di disciplina l’intera procedura disciplinare (art.2, comma 3, del Regolamento : “I Consigli di disciplina sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati”), anche per snellire e ottimizzare il carico di lavoro del Presidente e dell’organismo “Consiglio di disciplina territoriale” (ricordiamo che il parere del Ministro della Giustizia citato afferma che “i Collegi di disciplina sono… deputati ad istruire e decidere i procedimenti loro assegnati, per evitare che l’intero Consiglio di disciplina territoriale sia coinvolto nella istruzione e decisione di ogni singolo procedimento disciplinare”), ma nulla osta a che il Presidente del Consiglio di disciplina si orienti diversamente, a seconda delle diverse realtà locali e delle circostanze concrete in cui si trova ad operare il singolo Consiglio di disciplina.

Si vuol dire, cioè, che anche in questo caso – ad avviso del CNI – ogni valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Presidente del Consiglio di disciplina che, anche in base al carico di lavoro, potrà discrezionalmente decidere di svolgere in prima persona gli accertamenti e le verifiche di legge, oppure delegare tali compiti al presidente del Collegio (non coincidente con sé medesimo).

Argomento dirimente a favore della soluzione indicata (carattere derogabile dell’attribuzione al Presidente del Consiglio di disciplina del compito di assunzione preliminare delle informazioni) appare la circostanza che già l’applicazione della normativa – almeno in un caso – prevede la possibilità astratta che non sia il Presidente del Consiglio a svolgere detti accertamenti : l’ipotesi è quella in cui sia lui stesso il destinatario dell’esposto, circostanza che conduce logicamente all’applicazione dell’art.6 del Regolamento (“Il componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interesse ha l’obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento.. dandone immediata comunicazione agli altri componenti il Collegio di disciplina”).

Né vale a smentire tale ricostruzione la circostanza che la disposizione citata non richiami espressamente tra le ipotesi di conflitto di interessi quella che denunciato e “giudice” coincidano, dal momento che tale situazione appare configurare in re ipsa un caso di conflitto, cui applicare detta disciplina (l’art.51 cpc prevede una ipotesi di astensione quando il giudicante “ha interesse nella causa”).

Si coglie l’occasione (per rispondere ad un quesito sul punto) per evidenziare che non vi è contraddizione tra l’art.6, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento di disciplina e quanto riportato a pag.5 della circolare CNI n.292/2013 a proposito della sostituzione del consigliere in conflitto di interesse : l’espressione “assegnare la pratica ad un Collegio di disciplina di cui non fa parte il consigliere interessato” è solo un altro modo per dire che il consigliere in conflitto di interessi non può far parte del Collegio che tratta quel procedimento. E’ evidente che, nel momento in cui il consigliere in conflitto di interessi viene sostituito, si avrà, di risulta, un “nuovo” Collegio di disciplina. Il CNI non ha inteso quindi, nella circolare citata, esprimere alcuna preferenza sulla natura fissa ed invariabile, oppure estemporanea e mutevole dei Collegi di disciplina, trattandosi di questione rimessa alla autonoma decisione del Consiglio di disciplina.

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In conclusione, è opportuno precisare che la particolare lunghezza della presente circolare è dovuta al fatto che tramite essa il Consiglio Nazionale ha inteso rispondere a tutti i quesiti di interesse generale sulla istituzione e sul funzionamento dei Consigli di disciplina pervenuti alla data odierna, attraverso una comunicazione che sia di aiuto e indirizzo per la generalità degli Ordini e dei Consigli di disciplina.

Nel ricordare che è bene che tutte le comunicazioni provenienti dagli Ordini siano firmate dal Presidente e non da “La segreteria” e che i quesiti in materia disciplinare, una volta insediato il Consiglio di disciplina territoriale, devono provenire a firma del Presidente del medesimo, si conferma che l’Ufficio Legale del Consiglio Nazionale resta a disposizione per fornire, anche telefonicamente, assistenza e delucidazioni sulla nuova disciplina e sulle corrette modalità di redazione degli elenchi.

Il tutto ferma restando la competenza esclusiva dei Consigli di disciplina in materia deontologica, e l’autonomia del Presidente del Consiglio di disciplina per gli aspetti organizzativi ed operativi.


ALLEGATO : art.3, comma 59, legge 24/12/2007 n.244 (legge finanziaria 2008).

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