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Rif. DV11371
Documento 24/03/2014 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 348
Data 24/03/2014
Riferimento PROT. CNI N. 1773
Note
Allegati
Titolo ESTENSIONE DEL FONDO DI GARANZIA PREVISTO PER LE PMI AI PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ORDINI PROFESSIONALI
Testo Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2013, del Decreto 27 dicembre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, Disposizioni per il rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dal 10 marzo 2014 possono accedere agli interventi del Fondo di garanzia anche i professionisti iscritti agli Ordini professionali.

L’art.7 al comma 1 del Decreto recita, infatti, che Possono accedere agli interventi del Fondo anche i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero (…). Al comma 2 si precisa che per l'ammissione alla garanzia del Fondo, le richieste di garanzia riferite ai professionisti sono valutate sulla base dei criteri contenuti al paragrafo «G» dell'allegato al Dm e contenuti nel supplemento ordinario n.18 alla Gu n.56. Al comma 3, infine, si stabilisce che i professionisti potranno avere accesso al fondo nella misura massima del 5% del totale delle risorse del fondo.

Sulla base dei dati contenuti nel bilancio di previsione 2014, redatto dalla Ragioneria generale dello Stato, la dotazione del fondo da destinare ai liberi professionisti ammonta a circa 33,5 milioni di euro per il 2014, per poi salire a 37,5 milioni per il 2015 e altrettanti per il 2016. Ciò significa che potenzialmente (poiché l’intervento del Fondo è concesso fino ad un massimo dell’80% del totale del finanziamento) possono essere poste garanzie su un ammontare di finanziamenti pari a circa 130 milioni di euro per i prossimi 3 anni.

La garanzia prestata del Fondo si attiva a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari in favore dei professionisti. Il Fondo non interviene, quindi, direttamente nel rapporto tra banca e professionista. I tassi di interesse, le condizioni di rimborso e le altre caratteristiche sono, infatti, lasciati alla libera contrattazione tra le parti.
Sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite da chi eroga il finanziamento garanzie reali, assicurative o bancarie. La garanzia pubblica, in sostanza, sostituisce le garanzie che normalmente gli istituti di credito richiedono per ottenere un finanziamento.

Per accedere al finanziamento il professionista deve rispettare alcuni indicatori economico-finanziari contenuti in appositi modelli di valutazione (paragrafo G dell’allegato al Dm) che utilizzano i dati contabili provenienti dalle dichiarazioni fiscali degli ultimi due esercizi.

I nuovi studi professionali o quelli in attività da non oltre tre anni, non valutabili sulla base dei dati fiscali relativi agli ultimi due esercizi, sono ammessi al Fondo solo se l’operazione per la quale è richiesto l’intervento del Fondo è a fronte di un programma di investimento e se i mezzi propri sono superiori al 25% dell’importo dal programma di investimento. Per la valutazione di tali programmi alla domanda di richiesta di garanzia dovrà essere allegato un business plan completo di un bilancio previsionale almeno triennale.

Il professionista non può inoltrare la domanda di richiesta di garanzia sul finanziamento direttamente al Fondo. Deve primariamente rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, successivamente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda presso il Fondo. In alternativa, il professionista si può rivolgere a un Confidi che garantisca l’operazione in prima istanza e richieda, poi, la “controgaranzia al Fondo”. Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande presso il Fondo, mentre occorre rivolgersi ad un Confidi accreditato.

Come detto, l’intervento del Fondo è concesso, fino ad un massimo dell’80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti. Il Fondo presta le garanzie a ciascun professionista e prevede degli importi massimi garantiti. Il limite si riferisce all’importo massimo garantito, mentre per il finanziamento, nel suo complesso, non è previsto alcun tetto.

Maggiori informazioni sulle caratteristiche del Fondo e sul suo funzionamento sono disponibili all’indirizzo internet www.fondidigaranzia.it .

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