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Rif. DV11441
Documento 28/04/2014 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 364
Data 28/04/2014
Riferimento PROT. CNI N. 2613
Note
Allegati
Titolo STUDIO DI SETTORE VK02U: ATTIVITA’ DEGLI STUDI DI INGEGNERIA – LA “REVISIONE” DELLO STUDIO APPLICABILE NEL 2013 – INFORMATIVA
Testo Gli studi di settore applicabili ai professionisti e alle imprese sono sottoposti ad un programma di revisione triennale. Sulla base dell’esperienza maturata nel periodo precedente, ma tenendo altresì in considerazione ulteriori variabili quali, ad esempio, il mutamento delle condizioni di esercizio delle attività di lavoro autonomo, si procede periodicamente (ogni tre anni) modificando gli studi di settore già approvati ed già vigore.

In buona sostanza le modifiche sono finalizzate a rendere lo studio di settore quanto più possibile aderente alla realtà. In questo modo si intende stimare con maggiore precisione (con maggiore probabilità) i compensi che possono essere fondatamente attribuiti ai professionisti considerando le prestazioni poste in essere e le modalità di esercizio dell’attività.

Nel corso dell’anno 2013 la revisione ha interessato anche lo studio di settore VK02U riguardante le “Attività degli studi di ingegneria”. Lo studio di settore che è risultato approvato dopo il processo di revisione risulta sensibilmente migliorato rispetto al modello applicabile fino al periodo di imposta 2012 e che ha determinato, in alcuni casi, risultati non condivisibili. In pratica il precedente modello sovrastimava (in alcuni casi) l’ammontare dei compensi congrui che il professionista avrebbe dovuto conseguire nel corso del periodo di imposta.

Il Consiglio Nazionale, con l’impegno in particolare del Consigliere Letzner, delegato sul tema, ha avviato iniziative per fare in modo che tale studio fosse effettivamente adeguato alla realtà difficile che attualmente vive la professione di ingegnere, con una costante riduzione del reddito professionale.

Il confronto con l’Agenzia delle entrate, quale momento necessario al fine di approvare un modello in grado di cogliere con maggiore puntualità i compensi ragionevolmente attribuibili ai professionisti (agli studi di ingegneria) che applicano lo studio è avvenuto in diverse sedi.

Nel corso di alcuni incontri è avvenuto il confronto tra l’Agenzia delle entrate, la SOSE (la società che effettua la revisione triennale degli studi di settore) ed il CNI; qualche incontro ha interessato anche le altre categorie professionali essendo buona parte delle problematiche esaminate comuni. I diversi punti sono stati portati all’attenzione della “Commissione degli Esperti” a cui partecipano tutte le categorie professionali affinché tale organismo esprimesse una valutazione relativa allo studio di settore applicabile alle “Attività degli studi di ingegneria” con decorrenza dall’anno 2013 e risultante dopo la “revisione” dello stesso.

La Commissione degli Esperti è un organismo consultivo che esprime un parere non vincolante riguardante le modifiche che nel corso dell’attività di revisione interessano i singoli studi di settore. Nel caso del “nuovo” studio di settore applicabile dal 2013 per gli ingegneri la valutazione è stata positiva. Il nuovo modello risulta sensibilmente migliorato rispetto al passato, cioè rispetto ai precedenti periodi di imposta (il procedente modello era applicabile fino al 31 dicembre 2012).

Nel corso di questi incontri è emerso che il precedente modello statistico non teneva in considerazione alcune peculiarità delle prestazioni professionali poste in essere dagli ingegneri. Più in generale per ogni professione è stato elaborato un elenco delle prestazioni svolte e per ciascuna di esse è stato indicato un valore minimo di soglia a livello provinciale. La congruenza del professionista è stabilita qualora il prodotto del numero di prestazioni per i valori minimi, con alcuni accorgimenti statistici, non sia superiore a quello ottenuto dal prodotto fra il numero di prestazioni ed il valore dichiarato.

Nell’ambito degli studi di settore delle professioni economico – giuridiche si è accentuata la tendenza dell’Agenzia delle entrate a voler attribuire maggiore rilevanza alle variabili rappresentate dal “tempo” e dalle “spese” al fine di procedere alla stima dei compensi congrui. Secondo questa non condivisibile impostazione le spese sostenute nell’esercizio dell’attività professionale dovrebbero incidere direttamente sui compensi stimati dallo studio di settore che possono essere fondatamente attribuiti ai lavoratori autonomi.

Questo modello statistico ha trovato applicazione per gli ingegneri fino al periodo di imposta 2012. In passato, per ben otto tipologie di attività svolte dagli ingegneri (rilievi tipografici, consulenza tecnica d’ufficio, etc.) i costi erano in grado di incidere sull’ammontare dei compensi congrui. L‘Agenzia delle entrate, invece di modificare durante la fase di revisione lo studio di settore applicabile agli ingegneri (per l’anno 2013) avrebbe voluto estendere il modello altre categorie professionali “rafforzando” la rilevanza dei costi.

Questa proposta è stata fermamente osteggiata dal nostro rappresentante, con la conseguenza che lo studio di settore “revisionato” e relativo agli ingegneri è stato di fatto uniformato ai modelli (agli studi di settore) relativi alle altre categorie professionali. Conseguentemente solo le prestazioni professionali rappresentate dalle “Stabili collaborazioni con altri studi professionali” e le “Altre attività” (categoria di prestazioni residuali), concorrono alla stima dei compensi congrui utilizzando quali variabili il “tempo” e le “spese”. Per tutte le altre prestazioni professionali le variabili che incidono sulla soglia di congruità sono rappresentate dal numero degli incarichi (suddiviso per tipologia di prestazioni) e dai compensi incassati tenendo altresì conto di eventuali acconti percepiti nel corso dell’anno.

Il modello dello studio di settore applicabile dagli ingegneri per il triennio 2013/2015, ed approvato con decreto ministeriale il 23 dicembre 2013 tiene così in considerazione le peculiarità che caratterizzano, in generale, le attività esercitate dai professionisti. Tali caratteristiche sono radicalmente diverse dalle imprese e la circostanza è in sé sufficiente per ritenere che il modello maggiormente idoneo a stimare ragionevolmente i compensi professionali è fondato esclusivamente sulle prestazioni effettivamente poste in essere. Al contrario l’utilizzo della variabile “costi sostenuti” rischia di dare luogo a risultati penalizzanti e non attendibili in quanto non conformi al contesto in cui sono esercitate le attività professionali.

Nel corso del prossimo triennio, come già avviato nel 2013, il Consiglio Nazionale continuerà a vigilare e partecipare attivamente all’evoluzione degli studi di settore relativi alle altre categorie professionali. Ciò in quanto durante tale periodo, che precede la prossima revisione triennale, si pongono le basi affinché le possibili modifiche siano in grado di migliorare tale strumento e non, viceversa, determinare effetti distorsivi sull’attività professionale esercitata.

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