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Rif. DV11499
Documento 20/06/2014 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 391
Data 20/06/2014
Riferimento PROT. CNI N. 3807
Note
Allegati

SZ11500

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI IN MATERIA URBANISTICA – AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE DI UN COMUNE – PROFILO PROFESSIONALE DI ARCHITETTO – ESCLUSIONE DEGLI INGEGNERI – RICORSO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI - SENTENZA TAR MOLISE 17 APRILE 2014 N.267 – ILLEGITTIMITÀ DELL’ESCLUSIONE E ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI - CONSIDERAZIONI
Testo Con la presente si trasmette in allegato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) 17 aprile 2014 n.267 che – ancora una volta – ha ribadito la piena competenza professionale degli Ingegneri in materia urbanistica, disponendo l’annullamento e/o la disapplicazione delle delibere del Comune di Larino (CB) che prevedevano la partecipazione dei soli Architetti alla selezione pubblica per l’incarico di responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente.

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Era accaduto che l’avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune e per la stipula del contratto per un posto di istruttore direttivo tecnico Cat. D1 prevedesse, quale requisito di ammissione, unicamente il profilo professionale di Architetto.

A seguito del ricorso promosso dall’Ordine degli Ingegneri di Campobasso - che aveva denunciato, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione degli articoli 51 e 52 del RD n.2537/1925 – il giudice amministrativo ha dichiarato fondate le doglianze degli Ingegneri.

In primo luogo viene confermata la legittimazione degli Ordini degli Ingegneri a intervenire a tutela dei propri iscritti in un caso come quello in esame (“Non vi è dubbio che l’Ordine degli Ingegneri abbia legittimazione e interesse a impugnare atti che precludano l’accesso a carriere pubbliche di professionisti iscritti all’albo tenuto dall’Ordine medesimo”).

Una volta ammesso l’intervento degli organismi rappresentativi per difendere in sede giurisdizionale gli interessi della Categoria di riferimento, il TAR accoglie pienamente le censure che vertono sulla disposta esclusione – da parte della delibera di giunta comunale – della figura dell’Ingegnere dalla direzione dell’Ufficio “Urbanistica e Ambiente”.

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Per far questo il giudice amministrativo di primo grado compie una interessante analisi delle competenze professionali di Ingegneri ed Architetti, osservando che “la vigente normativa in materia di professioni tecniche non consente di discriminare la professione di ingegnere da quella di architetto, nel senso di precludere al primo l’accesso a carriere pubbliche consentite al secondo, allorché le competenze richieste siano quelle che formano oggetto della professione di Ingegnere”.

Questo in base alle disposizioni degli articoli 51 e 52 del RD 23 ottobre 1925 n.2537 e degli articoli 45 e 46 del DPR n.328/2001.

Ovviamente, ciò non vuol dire che non sia ancora sussistente la ripartizione di competenze professionali tra Ingegneri ed Architetti quale sancita dagli articoli 51 e 52 del RD n.2537/1925. Tanto è vero che sono tutt’ora ammissibili riserve di una speciale sfera di competenza in capo all’una o all’altra Categoria (“ad esempio, sono di competenza esclusiva dell’Ingegnere il progetto, la condotta e la stima per estrarre e utilizzare materiali da costruzione : art.51 RD n.2537/1925”).

Ma la riserva operata dal Comune a favore degli Architetti nel caso di specie appare arbitraria, dato che, secondo il Collegio, “la pianificazione urbanistica e l’ingegneria civile e ambientale – a tenore degli artt. 45 e 46 del DPR n.328/2001 – rientrano appieno nelle attività professionali dell’Ingegnere”, con il che i provvedimenti impugnati devono essere annullati e/o disapplicati, “nella parte in cui non consentono l’accesso al concorso pubblico comunale dei laureati in Ingegneria”.

La sentenza del TAR del Molise è dunque molto importante perché si fa carico di ricavare – e affermare espressamente, risolvendo ogni eventuale dubbio in proposito – dal disposto dei “nuovi” articoli 45 e 46 del DPR 5 giugno 2001 n.328 una completa competenza degli Ingegneri in materia urbanistica, riempiendo di contenuti e di significato le espressioni necessariamente sintetiche ed onnicomprensive utilizzate dalla legge.

Ne risulta confermata la legittimazione dell’Ingegnere riguardo l’urbanistica e la pianificazione territoriale.

Si trasmette quindi il positivo pronunciamento del TAR Molise n.267/2014, affinché possa essere utilizzato dagli iscritti che si rapportano con le Pubbliche Amministrazioni, a sostegno e rivendicazione delle proprie competenze professionali nelle materie urbanistiche.

ALLEGATO:
Sentenza TAR Molise, 17 aprile 2014 n.267.
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