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Rif. DV11529
Documento 18/07/2014 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 397
Data 18/07/2014
Riferimento PROT. CNI N. 4349
Note
Allegati

LG11530

Titolo MODIFICHE INTRODOTTE ALLA NORMATIVA SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO DAL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014 N. 90 IN RELAZIONE AI TEMPI DI ENTRATA IN VIGORE DELLA OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI, ALLE NOTIFICAZIONI PER VIA TELEMATICA DI ATTI CIVILI, AMMINISTRATIVI E STRAGIUDIZIALI, AL CONTRIBUTO UNIFICATO E ALLA INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO - INFORMATIVA
Testo Cari Presidenti,

su iniziativa del Gruppo di lavoro “Ingegneria Forense” coordinato dal Consigliere Ing. Andrea Gianasso - facendo seguito alla circolare CNI 5 giugno 2014 n.380 - si comunica che il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”), pubblicato sulla G.U. del 24/06/2014 n.144, al Titolo IV, Capo II, “Disposizioni per garantire l’effettività del processo telematico”, negli articoli da 44 a 53, ha introdotto importanti modifiche alla normativa riguardante il Processo Civile Telematico (in allegato).

La ratio dell’intervento normativo in esame è quella di realizzare una maggiore gradualità nell’attivazione del Processo Civile Telematico (PCT), differenziandone l’obbligatorietà nel tempo, per consentire alle strutture amministrative e agli operatori del diritto di mettersi in regola ed organizzarsi per far fronte ai nuovi adempimenti informatici.

Ovviamente in questa sede si concentrerà l’attenzione sulle novità che interessano i professionisti, in qualità di CTU e ausiliari del giudice.

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Le principale modifiche, riguardanti l’attività degli ausiliari del giudice, ed in particolare i CTU e i periti in ambito giudiziario, sono le seguenti:

• articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali):

 il comma 1 contiene modifiche all’art. 16-bis del decreto legge 18/10/2012 n. 179, come convertito dalla legge n. 221/2012 e stabilisce che le disposizioni che imponevano il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori nei procedimenti innanzi al tribunale ordinario esclusivamente con modalità telematiche a decorrere dal 30/06/2014 (v. sempre la citata circolare CNI n.380/2014) “si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente, iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014”.
Stabilisce inoltre che fino a quest'ultima data gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche “e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”, escludendo quindi con ciò la possibilità di un doppio deposito (cartaceo e telematico). Ciò vuol dire che per i procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014, dal 30 giugno al 31 dicembre 2014 il deposito telematico degli atti è invece facoltativo (ma, se lo di sceglie, è esclusivo).

 il comma 2, lett. a), precisa che “per i difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente”;

 il comma 2, lett. b), dispone che il Ministro della Giustizia può individuare i tribunali nei quali, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 e limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto per l’obbligatorietà del deposito telematico viene anticipato. In sostanza, per gli uffici e le sedi più attrezzate, è data facoltà di utilizzare il deposito telematico degli atti anche prima della data del 31 dicembre 2014.

 il comma 2, lett. c), estende il processo civile telematico alle corti d’appello e dispone che “a decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”. Anche in questo caso, per i procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015, il Ministro della Giustizia può individuare le Corti di appello nelle quali il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico viene anticipato.

• articolo 49 (Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell’invito al pagamento del contributo unificato):

 il comma 1, lett. a), modificando il d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546 sul processo tributario, prevede che le comunicazioni siano effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, e che “.... nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni” ;

 il comma 1, lett. b), prevede che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni siano eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria ;

 il comma 2 riguarda le notifiche da eseguire a cura dell’ufficio competente.

• articolo 51 (Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica):

 il comma 1 riguarda gli orari di apertura di tribunali e corti d’appello;

 il comma 2 specifica che il deposito di atti e documenti “é tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”; precisa inoltre che “Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza”. In sostanza, nei casi in cui il “peso” dei documenti ecceda la misura massima consentita, si dovrà suddividere i documenti in più files e procedere mediante invii separati dei vari files.

• articolo 52 (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice):

il comma 1, lett. a), dispone che “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere”.
Stabilisce inoltre che “Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale”. (Per “copia analogica” si intende una copia realizzata su supporto analogico, per lo più corrispondente all'ordinario supporto cartaceo, come quando si usa lo scanner).
In pratica, con questa disposizione il Legislatore vuole conferire agli avvocati ed ai consulenti del giudice il potere di autenticare autonomamente gli atti processuali contenuti nel fascicolo informatico ;

il comma 2, lett. b), riguarda la modalità di notificazione degli atti in materia civile al difensore.

Per quanto concerne i rimanenti articoli del decreto-legge n.90, si segnala quanto segue, rinviando per il resto alla lettura del testo allegato alla presente circolare :

• l’articolo 45 contiene modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza ;
• l’articolo 46 contiene modifiche alla legge 21/01/1994 n. 53 in tema di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali;
• l’articolo 47, di modifica dell’art.16, comma 12, del decreto-legge n.179/2012, convertito dalla legge n.221/2012, fissa come termine ultimo il 30 novembre 2014 – anziché “entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione” del decreto – alle amministrazioni pubbliche per comunicare al Ministero della Giustizia l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni e le notificazioni (si tratta, in sostanza, di una proroga concessa alle PPAA) ;

• l’articolo 48 riguarda la vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche;
• l’articolo 50 contiene norme riguardanti la costituzione, presso le Corti d’appello e i tribunali ordinari, della nuova struttura denominata “Ufficio per il processo”, “al fine di garantire la ragionevole durata del processo” ;
• l’art. 53 riguarda gli aumenti del contributo unificato, modifiche al pagamento dei diritti di copia e altre norme di copertura finanziaria.

Si rammenta, in ogni caso, per completezza di informazione, che l’obbligo del deposito in via telematica non riguarda ancora tutti gli atti processuali : ne restano fuori, per es., gli atti di costituzione in giudizio della parte, come chiarito dalla circolare 27 giugno 2014 del Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile (intitolata “Adempimenti di cancelleria conseguenti all’entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. n.179/2012 e del d.l. n.90/2014”), : “Dal 30 giugno prossimo, infatti, soltanto una, pur rilevante, porzione degli atti e documenti processuali verrà obbligatoriamente depositata mediante invio telematico” (Si tratta di una circolare rivolta a fornire chiarimenti soprattutto ai Presidenti di tribunale e alle cancellerie).

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Nell’evidenziare che – trattandosi di un decreto-legge in corso di approvazione – le relative prescrizioni sono suscettibili di modifica ad opera della legge di conversione, e che quindi per il testo definitivo occorrerà attendere e fare riferimento alla conversione in legge, il Consiglio Nazionale intende comunque sottoporre all’attenzione degli iscritti, consulenti tecnici e ausiliari del giudice, le novità al momento intervenute, al fine di garantire un costante aggiornamento sullo stato attuale della normativa (il DL 24/06/2014 n.90, ai sensi del suo art.54, è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 25 giugno 2014).

Sarà cura del CNI, una volta intervenuta la conversione in legge del decreto n.90/2014, predisporre ed inoltrare agli Enti in indirizzo una ulteriore circolare sul tema, qualora vi fossero ulteriori novità per la disciplina del processo civile telematico, di interesse per la Categoria.

ALLEGATO:
- articoli da 44 a 53 del decreto-legge n.90/2014.

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