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Rif. DV11532
Documento 21/07/2014 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 399
Data 21/07/2014
Riferimento PROT. CNI N. 4378
Note
Allegati

DV11533

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI DEI GEOMETRI IN AMBITO STRUTTURALE – RICHIESTA DELLA REGIONE TOSCANA DI PARERE AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE CONSULTIVA CONCERNENTE I LIMITI DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI TECNICI GEOMETRI – RICHIESTA DI PARERE AL CONSIGLIO NAZIONALE – MEMORIA DEL CNI DATATA 23 GIUGNO 2014 – TRASMISSIONE E CONSIDERAZIONI
Testo Con la presente si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, la memoria inviata dal Consiglio Nazionale alla Regione Toscana in data 23 giugno 2014, sulle competenze professionali dei tecnici geometri in ambito strutturale.

L’avviso del Consiglio Nazionale Ingegneri (e quello del Consiglio Nazionale Architetti) era stato sollecitato dal Consiglio di Stato, Seconda Sezione, davanti a cui pende una richiesta di parere consultivo della Regione Toscana, avente ad oggetto : “Limiti delle competenze professionali dei tecnici geometri per quanto rilevante ai fini dello svolgimento delle funzioni degli uffici tecnici regionali (c.d. genio civile) in ambito strutturale” (affare numero 07477/2012).

Il Presidente della Regione Toscana, infatti, nell’agosto del 2012, si era rivolto al Consiglio di Stato in sede consultiva, esponendo le problematiche derivanti per gli Uffici tecnici del Genio civile, nell’attività di verifica dei progetti presentati, da presunte incertezze nell’applicazione ed interpretazione della normativa che regola la professione di Geometra (essenzialmente l’art.16 del RD 11 febbraio 1929 n.274).

In particolare, la Regione Toscana ha sollevato dei dubbi sulla competenza dei tecnici geometri per le civili costruzioni che comportano la realizzazione di strutture in cemento armato (ad esempio, se vada sempre esclusa la competenza dei geometri per la progettazione di opere in cemento armato, oppure se essa sia in via eccezionale da ammettersi, qualora e nei casi in cui venga in rilievo la “modestia” dell’opera).

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati, in un parere espresso sulla vicenda, ha sostenuto, tra l’altro, che l’abrogazione dell’art.1 del RD n.2229 del 1939 (“Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato”) ad opera del decreto legislativo 13 dicembre 2010 n.212 (cd “taglia-leggi”) abbia comportato il venir meno della competenza esclusiva degli Ingegneri e degli Architetti per il calcolo delle strutture in cemento armato.

E’ di immediata evidenza l’importanza e la delicatezza della questione, che – se non adeguatamente chiarita – potrebbe comportare l’adozione di un parere che mette in discussione l’assetto delle competenze professionali risultante dalla costante giurisprudenza amministrativa e della Corte di Cassazione.

Allo scopo di evidenziare il corretto quadro normativo e giurisprudenziale in materia di competenze professionali sulle strutture in cemento armato, il CNI – con l’ausilio dei suoi consulenti legali – ha redatto un approfondito studio della problematica, che è stato trasmesso alla Regione Toscana, sotto forma di una memoria datata 23 giugno 2014 (in allegato).

Il parere del CNI esclude totalmente che dalla intervenuta abrogazione dell’art.1 del RD n.2229/1939 possa derivare un ampliamento delle competenze professionali dei tecnici Geometri.

Ciò in quanto la suddetta abrogazione è da reputarsi del tutto ininfluente ai fini dell’assetto delle competenze professionali, come è confermato dal fatto che la ratio dell’intervento legislativo in questione (il d.lgs. n. 212/2010) è di natura completamente diversa, ovvero di “semplificazione e riassetto normativo” e non certo di modifica del precedente quadro normativo in materia di competenze professionali dei Geometri.

Nella stessa direzione si è mosso il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Si trasmette quindi in allegato la memoria inviata dal CNI alla Regione Toscana, che potrà servire di ausilio ed essere utilizzata dagli Ordini territoriali in ogni futura discussione e vertenza sulla tematica.

Resta inteso che sarà cura del Consiglio Nazionale notiziare i Consigli degli Ordini territoriali di ogni novità intervenuta sulla questione pendente di fronte alla Seconda Sezione del Consiglio di Stato.


ALLEGATO:
- Memoria CNI per il Consiglio di Stato in sede consultiva, inviata alla Regione Toscana in data 23/06/2014.


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