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Rif. DV11560
Documento 18/09/2014 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 420
Data 18/09/2014
Riferimento PROT. CNI N. 5281
Note
Allegati

DV11561

DV11562

Titolo CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI – IMPEDIMENTO TEMPORANEO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA PER RAGIONI DI SALUTE – ASSENZA DI SOLUZIONE ESPRESSA – RICHIESTA URGENTE DI PARERE – RISPOSTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DATATA 23 LUGLIO 2014 – REINTEGRAZIONE NUMERICA DELL’ORGANISMO E DESIGNAZIONE DI UN PRESIDENTE TEMPORANEO
Testo Con la presente si trasmettono in allegato la richiesta di parere CNI e la risposta del Ministero della Giustizia su di una problematica emersa nella prassi riguardo il funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali.

Il caso riguardava un Presidente del Consiglio di disciplina impossibilitato a svolgere le funzioni per ragioni di salute, senza che fossero state presentate le dimissioni.

Dato che l’impedimento era di carattere transitorio (la nota dell’Ordine trattava di “impossibilità momentanea” a prendere parte alle attività), non poteva – a parere del Consiglio Nazionale - venire in rilievo la soluzione dettata dal comma 8 dell’art.5 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali, che fa riferimento al “venir meno” “a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione” (v. la richiesta di parere CNI del 2/07/2014, allegata).

Nello stesso tempo, una soluzione si rendeva necessaria, non potendo il Consiglio di disciplina funzionare regolarmente, in assenza della figura cui la normativa attribuisce rilevanti compiti di direzione e coordinamento dell’organismo.

Il CNI aveva quindi prospettato la soluzione basata sul richiedere al Presidente del Tribunale (qualora già non vi fosse una graduatoria nell’elenco dei componenti supplenti) di indicare, tra i supplenti già nominati, un consigliere che entri a far parte dei componenti effettivi. Una volta ristabilita la pienezza e integrità dell’organismo, la carica del Presidente del Consiglio di disciplina verrebbe poi ad essere individuata secondo gli ordinari criteri di legge (anzianità di iscrizione all’albo degli Ingegneri, oppure – in caso di membri esterni – anzianità anagrafica).

Ovviamente, al venir meno dell’impedimento transitorio del Presidente, il consigliere subentrato rientrerebbe nei ranghi dei componenti supplenti (si avrebbe, cioè, una ipotesi di “sostituzione temporanea”).

***

Alla richiesta di parere CNI prot. n.3996 del 2/07/2014, il Ministero della Giustizia ha risposto con nota del 22 luglio 2014, prot. m_dg.DAG.23/07/2014.0103229.U, relativa all’oggetto.

L’Ufficio III della Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, dopo un riassunto della questione, ha affermato che la soluzione proposta dal CNI, basata su di una interpretazione analogica, “appare, ad avviso di questo Ufficio, compatibile ed in linea con le previsioni di regolamento ed è in effetti necessaria, perché il corpo di norme non contempla la situazione considerata”.

È appena il caso di sottolineare come la risposta ministeriale preveda la validità della soluzione indicata non solamente nell’ipotesi di “impedimento temporaneo” del Presidente del Consiglio di disciplina, ma anche “di uno dei consiglieri”.

Si rimanda comunque all’integrale lettura della nota del Ministero Vigilante allegata.

Il Consiglio Nazionale esprime apprezzamento per il risultato ottenuto – in tempi brevissimi – e confida che il parere del Ministero della Giustizia (datato 22 luglio 2014, ma con protocollo del 23 luglio) garantisca certezza del diritto e correttezza dell’azione alla condotta dei Consigli di disciplina territoriali.

Esso potrà, infatti, essere validamente utilizzato non soltanto dall’Ordine richiedente, ma anche da tutti quelli che, in futuro, si venissero a trovare nella medesima condizione.


ALLEGATI :
1) Richiesta di parere CNI del 2/07/2014 ;
2) Parere Ministero della Giustizia prot. Dag. n. 103229.U del 23/07/2014.

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