Testo
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Con la presente si trasmette in allegato l’ordinanza del Tribunale di Avellino n.395 del 19 febbraio 2014, che ha fissato un punto fermo in tema di titolo professionale spettante agli iscritti alla sezione B dell’albo degli Ingegneri e relativo timbro professionale rilasciato dall’Ordine provinciale.
A parere del Consiglio Nazionale si tratta di principi già ricavabili dalla normativa (v. la fondamentale circolare CNI 26/01/2011 n.383, “Titolo accademico e titolo professionale – informazioni da riportare sul timbro – continue richieste di chiarimento – indicazioni circa la distinzione e la corretta dizione con cui chiamare gli iscritti alle sezioni A e B dell’albo – riepilogo della disciplina”), ma è senz’altro utile un pronunciamento che ribadisca e chiarisca determinati aspetti del DPR 328/2001, a beneficio di coloro che ancora avessero dei dubbi.
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E’ accaduto che un iscritto alla sezione B dell’albo dell’Ordine degli Ingegneri di Avellino si era rivolto in via d’urgenza al giudice ordinario, contestando che – in sede di iscrizione all’Ordine – gli era stato consegnato un timbro recante la dizione “Ingegnere iunior” e chiedendo di essere autorizzato, nell’ordine, all’utilizzo del timbro con il titolo abbreviato “Ing.”, “senza alcuna altra specificazione, seguito da nome, cognome e numero di iscrizione del settore di appartenenza” ; all’uso del titolo professionale di “Ingegnere”, preceduto da titolo di “Dottore” ; nonché che venisse ordinato all’Ordine degli Ingegneri “l’iscrizione del nominativo secondo l’ordine cronologico della sezione A” e “di disporre l’uso per l’istante del titolo di ‘Ingegnere’, preceduto dal titolo di ‘dottore’ ”.
Avverso tale ricorso d’urgenza ex art.700 cpc si sono costituti il Consiglio dell’Ordine territoriale ed il CNI ad opponendum, sostenendo la infondatezza della domanda.
Con una prima ordinanza in data 18/03/2013 il giudice ha rigettato il ricorso cautelare, “per assenza del presupposto del periculum in mora richiesto dalla norma per accedere alla tutela cautelare, nonché per assenza di fumus boni juris”.
A seguito di apposito reclamo al Collegio proposto dall’iscritto ex art.669-terdecies cpc contro tale provvedimento giudiziale, si è giunti all’ordinanza oggetto della presente circolare.
Secondo l’ordinanza n.395/2014 del Tribunale di Avellino, “il reclamo è infondato e deve essere quindi rigettato”.
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In primo luogo il Tribunale non ravvisa i presupposti di legge per l’adozione dei richiesti provvedimenti di urgenza (il rito ex art.700 cpc è un rito sommario e cautelare, distinto dal rito ordinario).
Viene disconosciuto quindi che dalla situazione lamentata derivi per forza un pregiudizio economico, correlato “ad una non meglio specificata mancata acquisizione di clientela… che potrebbe preferire un professionista privo dell’appellativo ‘iunior’, perché ritenuto di maggiore esperienza, a discapito del ricorrente” (il giudice, anzi, sottolinea come, in ipotesi, “ben potrebbe la clientela scegliere un giovane professionista dotato di genuino entusiasmo, sebbene con minore esperienza”).
“Peraltro” – prosegue il Collegio – “non si comprende, dal punto di vista logico prima ancora che giuridico, quale influenza possa avere l’uso del timbro sulla mancata acquisizione della clientela, atteso che, come è noto, il timbro è utilizzato dal professionista in un momento cronologicamente successivo al conferimento dell’incarico”.
Oltre a non indicare quali specifiche lesioni derivino dall’utilizzo del timbro come ideato dall’Ordine territoriale, e fermo restando il carattere sommario e non di merito del rito, il ricorso dell’iscritto – secondo il Tribunale – nemmeno è fondato, perché “non ritiene il Tribunale sussistente la denunciata illegittimità della condotta dell’Ordine” degli Ingegneri.
Per giungere a questa conclusione il giudice campano procede ad una accurata analisi della disciplina regolamentare dell’albo degli Ingegneri, contenuta nel DPR 5 giugno 2001 n.328.
La problematica concerne, infatti, la riforma dell’accesso agli albi delle professioni regolamentate operata con il DPR n.328 del 2001, che ha provveduto ad adeguare al nuovo ordinamento degli studi universitari lo sbocco professionale, “stabilendo la necessaria correlazione tra requisiti per l’accesso all’esame di Stato previsto dalla normativa vigente per ciascuna professione e nuovi titoli di studio”.
Viene quindi richiamato il testo dell’art.45 DPR 328/2001, rubricato “Sezioni e titoli professionali”, attraverso cui sono state introdotte alcune importanti innovazioni nell’ordinamento.
La novità più importante è la previsione di “due distinte figure professionali : ingegnere ed ingegnere iunior” (conforme : Consiglio di Stato, IV Sez., 12 marzo 2009 n.1473).
Cui è seguita, coerentemente, l’articolazione dell’albo in due sezioni A e B, rispettivamente per gli Ingegneri e gli Ingegneri iuniores.
Interessante è anche la motivazione individuata alla base della istituzione dei diversi settori all’interno di ogni sezione dell’albo : ciò è avvenuto “in relazione alla esigenza di suddividere l’ambito dell’attività professionale, fortemente ampliato per effetto dello sviluppo tecnologico. I settori individuano ambiti di attività che accorpano a loro volta più specializzazioni”.
C’è poi stata una suddivisione delle attività professionali attribuite agli Ingegneri, “individuando quale criterio di ripartizione quello relativo all’uso di metodologie avanzate od innovative per gli iscritti alla sezione A ed all’uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B”.
Mentre l’intento del Governo è stato quello di individuare “a titolo esemplificativo e non tassativo, le attività maggiormente caratterizzanti la professione, con particolare riferimento alle competenze che più frequentemente sono stato oggetto di contenzioso”.
Come si vede, si tratta di affermazioni di sicuro rilievo, che contribuiscono a precisare finalità, obiettivi e contenuti della nuova disciplina.
In questa cornice, anche la definizione delle prove e delle materie degli esami di Stato contenuta nel DPR 328 è avvenuta, secondo il Collegio, “in coerenza con le attività professionali indicate per ciascuna sezione e ciascun settore”.
Alla luce di ciò, il Tribunale ritiene che l’attività posta in essere dal Consiglio dell’Ordine territoriale – oggetto di contestazione – è consistita semplicemente e puramente nel dare attuazione al regolamento che ha introdotto le due distinte figure professionali di Ingegnere e Ingegnere iunior.
In altre parole : l’Ordine di Avellino (e con lui tutti gli altri Ordini degli Ingegneri d’Italia che si sono comportati analogamente) non ha fatto altro che rispettare la legge.
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L’ordinanza del Tribunale di Avellino presenta profili di interesse anche perché contiene un riconoscimento della validità e della correttezza dell’opera di chiarificazione e interpretazione compiuta dal Consiglio Nazionale nelle sue circolari sull’argomento.
Il provvedimento in esame afferma, infatti, che – allorché tratta di titolo e timbro professionale – “la circolare n.383 del 26/01/2011 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri” (quella citata all’inizio della presente circolare) “appare contenere una interpretazione corretta della fonte normativa”.
E’ quindi esatto e pertinente evidenziare, come ha fatto il CNI nella anzidetta circolare, che la legge professionale degli Ingegneri non contempla espressamente il timbro professionale ; che i suoi caratteri sono di conseguenza rimessi alla valutazione discrezionale del singolo Consiglio dell’Ordine, purché i dati e le informazioni riportate siano veritiere e corrette ; che, una volta adottato, in ogni caso il timbro deve contenere una chiara indicazione di tutti gli elementi utili per una precisa identificazione delle competenze del professionista e, quindi, dell’appartenenza alla sezione A o B dell’albo e a quale/i settore/i ; che è altamente opportuno evitare l’utilizzo di fantasiose e improprie abbreviazioni per indicare gli iscritti alla sezione B (quale, ad es., : “Ing. Jr”), per non creare confusione e fraintendimenti nei terzi e nelle pubbliche amministrazioni.
Il Consiglio Nazionale suggerisce una attenta e completa lettura della pregevole ordinanza allegata che, nella parte centrale, affronta e risolve con linguaggio chiaro e scevro da tecnicismi molte delle questioni dibattute in questi anni e smentisce le tesi sostenute da taluni comitati e siti web, in pretesa rappresentanza degli iscritti alla sezione B dell’albo degli Ingegneri.
Inoltre, viene confermato che quanto riportato riguardo la dizione “Ingegnere iunior” nel parere del Consiglio di Stato sullo schema di Regolamento che sarebbe poi diventato il DPR n.328/2001 (CdS, Sezione consultiva per gli atti normativi, parere reso nell’adunanza del 21 maggio 2001) – trattandosi di un parere obbligatorio ma non vincolante – non è stato recepito dal Ministero della Giustizia, ragione per cui ciò che fa fede oggi è il testo e la soluzione contenuta nel DPR 5 giugno 2001 n.328, che mantiene la terminologia e quindi la relativa distinzione tra Ingegneri e Ingegneri iuniores (“Nonostante il detto parere…il testo del regolamento è stato adottato nella formulazione innanzi detta, con la distinzione fra ingegneri ed ingegneri iunior”, afferma il Tribunale).
Di tale esito, aggiunge il Tribunale, ha preso atto lo stesso Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con la sentenza 12/03/2009 n.1473, (sempre a proposito di censure sull’utilizzo della dizione “Ingegnere iunior”) con parole che vale la pena riportare integralmente :
“Quanto al diritto al titolo professionale, che la normativa vigente attribuisce a coloro che conseguono l'abilitazione professionale, le vivaci critiche, formulate dall'appellante con il secondo profilo del motivo in considerazione, alla scelta dell'Amministrazione di utilizzare l'appellativo "iunior" per gli iscritti alla sezione B dell'albo, non portano a ritenere sussistente quell'illegittimità, che lo stesso pretende di trarne.
Ed invero, l'Amministrazione si è, con congrua motivazione, discostata dal pur difforme parere del Consiglio di Stato (che comunque formula in proposito osservazioni attinenti più che altro al mérito ed alla opportunità dell'azione amministrativa, e non invece alla legittimità quando ritiene preferibili espressioni quali quella di "tecnico di..."), laddove, nella relazione di accompagnamento al regolamento, premesso che va tenuto conto dell'esigenza di distinguere le nuove figure professionali che si vengono a creare in relazione al diverso percorso formativo seguìto, ha opportunamente sottolineato che il termine "tecnico" utilizzato in ambito comunitario per identificare i professionisti con percorso formativo triennale è ricollegato generalmente ad una formazione di livello post-secondario acquisita non in ambito universitario, concludendo quindi congruamente nel senso che l'utilizzo del prefissoide "tecno" presenta l'inconveniente di non evidenziare con immediatezza la scelta di fondo della riforma dei cicli di studio universitarii, che ha affidato tale formazione alle Università anziché ad altre istituzioni di livello post-secondario.
Tale scelta, così motivata, appare in sostanza del tutto in linea con il complessivo indirizzo ordinamentale, che impone di tener conto, nella individuazione dei titoli che consentono l'accesso alle professioni, dello stretto raccordo esistente tra titolo professionale e percorso formativo, così da rendere percepibile, attraverso un aggettivo comunque riferito unicamente alla minore qualificazione professionale, la particolare qualificazione dei professionisti con una formazione triennale acquisita nel nostro Paese (in siffatti términi ancora l'indicata relazione)”.
Alla luce di quanto sopra, viene sconfessata la tesi dell’iscritto, che pretendeva, come detto, di venire chiamato – negli atti ufficiali e nel timbro professionale – “Ingegnere”, anziché “Ingegnere iunior”, pur appartenendo alla sezione B dell’albo.
“Né” – prosegue il giudice “appare meritevole di accoglimento la ulteriore richiesta di abbinare il titolo accademico ed il titolo professionale, privo quest’ultimo dell’aggettivo iunior”. Secondo il Tribunale di Avellino “appare certamente convincente sul punto la circolare” del Consiglio Nazionale “nella parte in cui sollecita un utilizzo del timbro professionale e/o del titolo accademico tale da evitare fraintendimenti nei rapporti con i terzi e le pubbliche amministrazioni : nel caso di specie l’abbinamento dott. e ing. senza ulteriori specificazioni” (come desiderava l’iscritto) “non è certamente conforme a quanto previsto dall’art.45 del DPR”.
Viene quindi ribadito, una volta per tutte (almeno questo è l’auspicio) che all’interno dell’albo degli Ingegneri, per legge, oggi convivono 2 distinte figure professionali ; che il titolo professionale da utilizzarsi in ogni occasione per l’iscritto alla sezione B è “Ingegnere iunior”, senza necessità di aggiungere il titolo accademico e senza possibilità di omettere la parola “iunior” ; che riportare nel timbro di un iscritto alla sezione B la parola “Ingegnere” o “Ing.”, non seguita dalla parola “Iunior”, equivale a fornire all’esterno una informazione monca ed incompleta, con il serio rischio di creare confusione con il titolo spettante all’iscritto alla sezione A dell’albo (“Ingegnere”).
Il Consiglio Nazionale esprime soddisfazione per i contenuti della ordinanza del Tribunale di Avellino, che conferma la bontà delle azioni messe in campo in questi anni dal CNI in funzione di supporto e collaborazione con i Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri, allo scopo di chiarire le (in verità non sempre tecnicamente ben formulate) novità legislative che hanno interessato la Professione.
Gli Ordini provinciali degli Ingegneri sono invitati a favorire una ampia diffusione tra gli iscritti e nel proprio ambito territoriale della ordinanza del Tribunale di Avellino n.395 del 19 febbraio 2014, allegata.
ALLEGATO:
- Ordinanza Tribunale di Avellino, 19 febbraio 2014 n.395.
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