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Rif. DV11690
Documento 17/12/2014 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 463
Data 17/12/2014
Riferimento PROT. CNI N. 7378
Note
Allegati

DV11691

Titolo ISTANZA DI INTERPELLO AI SENSI DELL’ART.12 DEL D.LGS. N.81/2008 – QUESITO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI COORDINATORI PER LA SICUREZZA – FREQUENZA OBBLIGATORIA - RISPOSTA DELLA COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI DEL MINISTERO DEL LAVORO – INVIO
Testo Con la presente si trasmette in allegato, data l’importanza del tema trattato, la risposta della Commissione per gli Interpelli della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su di un quesito di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro avanzato dalla Federcoordinatori, ai sensi dell’art.12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81.

La risposta (INTERPELLO N.19/2014) attiene ad un interpello in merito all’obbligo di aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore, in base all’Allegato XIV del decreto legislativo n.81/2008.

Il quesito sollecitava chiarimenti sulla presenza necessaria per i corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, nel momento in cui la normativa prescrive la presenza (almeno) nella misura del 90% per il corso di formazione di 120 ore, di abilitazione a coordinatore, ma non dice nulla circa il corso di aggiornamento di 40 ore.

Veniva quindi chiesto se è possibile equiparare, a questi fini, corso-base e corso di aggiornamento.

***

La Commissione per gli Interpelli, nella sua risposta, ha in primo luogo evidenziato la necessità di distinguere il corso di formazione dal corso di aggiornamento, in quanto aventi diversa finalità.

“Il primo è, difatti, una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza ; il secondo, invece, è una condizione per il mantenimento della stessa”.

Solamente per il corso di formazione l’Allegato XIV al Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede l’obbligo di frequenza almeno nella misura del 90%.

Da ciò deriva – secondo il Ministero del Lavoro – che per i corsi di aggiornamento, invece, “la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste” e questo anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell’arco del quinquennio.

Assai rilevante è la conseguenza giuridica del dictum della Commissione per gli Interpelli : se la frequenza deve essere pari al 100% delle ore di corso - per i corsi di aggiornamento professionale – ciò significa che “coloro che abbiano effettuato l’aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l’attività di coordinatore per la sicurezza, fino a quando non avranno completato l’aggiornamento stesso per il monte ore mancante”.

Si rimanda comunque alla integrale lettura dell’Interpello n.19/2014, del 6/10/2014, allegato, avvertendo – nello stesso tempo – che è intenzione del Consiglio Nazionale attivarsi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per richiedere una modifica del quadro normativo risultante dal citato pronunciamento, che appare troppo rigido e penalizzante per i professionisti.

L’auspicio, pertanto, è che anche per il corso di aggiornamento si arrivi a consentire un margine minimo (es. : il 10%) di assenze.

Nel frattempo, appare doveroso diffondere presso gli iscritti e tutti gli interessati l’Interpello n.19/2014.


ALLEGATO :
- Risposta Commissione per gli Interpelli, del 6 ottobre 2014 (INTERPELLO N.19/2014).

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