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Rif. DV11695
Documento 18/12/2014 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 467
Data 18/12/2014
Riferimento PROT. CNI N. 7393
Note
Allegati

DV11695_ALL1.pdf

LG11696

LG11697

Titolo ISTITUZIONE DEL PUBBLICO ELENCO “INI-PEC” – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI – COMUNICAZIONE DEI DATI DA PARTE DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEGLI INGEGNERI – CASI DI INADEMPIENZA – POSSIBILI CONSEGUENZE – PROMEMORIA E SOLLECITO
Testo Facendo seguito alla precedente circolare CNI 3 giugno 2013 n.235 (“Istituzione del pubblico elenco INI-PEC – adempimenti degli Ordini provinciali – 8 giugno 2013”), con la presente si intendono richiamare gli Ordini territoriali al pieno rispetto degli obblighi imposti dalla normativa in tema di indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) degli iscritti all’albo.

Tale segnalazione si rende necessaria perché risultano sempre più spesso casi di professionisti che non hanno comunicato all’Ordine, nel termine di legge, la propria casella di posta elettronica certificata e questo nonostante si tratti non di una mera facoltà, bensì di un preciso dovere giuridico dell’iscritto (Ricordiamo che il CNI si è fatto carico di stipulare una convenzione con ARUBA PEC Spa a favore di tutti gli iscritti, - previa la necessaria adesione del proprio Ordine territoriale - per ottenere l’assegnazione gratuita di un indirizzo PEC, come riportato nella circolare CNI 21/10/2009 n.273, consultabile sul sito Internet : www.tuttoingegnere.it”).

Altra eventualità è che sia lo stesso Consiglio dell’Ordine a non aver tempestivamente curato l’aggiornamento e la trasmissione degli indirizzi PEC degli iscritti (vecchi o nuovi) alla piattaforma informatica gestita da InfoCamere (e al modello excel predisposto dal CNI, nella forma di tracciato non modificabile, per la gestione dell’anagrafica completa degli iscritti).

E’ bene sottolineare, per chiarezza, che l’adempimento in esame è distinto e da non confondere con la trasmissione dei dati degli iscritti ai fini dell’Albo unico nazionale e della formazione continua (su cui v. la circolare CNI 22/10/2014 n.440), nonché con la registrazione della propria PEC, da parte degli iscritti che svolgono i compiti di CTU, al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE) del Ministero della Giustizia, di cui alla circolare CNI 5/06/2014 n.380.

Il quadro normativo vigente, per semplicità di lettura, viene riportato tra gli allegati.

Occorre evidenziare, inoltre, che l’adozione e la piena implementazione del sistema della posta elettronica certificata da parte dei professionisti costituisce un passaggio fondamentale per realizzare il processo di digitalizzazione e scambio dei dati e delle informazioni tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni.

IL RUOLO DELL’ORDINE – PROCEDURA PER LE COMUNICAZIONI VIA PEC

Ricordiamo, con l’occasione, che anche ciascun Ordine deve dotarsi di una casella di posta certificata e darne comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (oggi : Agenzia per l’Italia digitale), che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica (ex art. 16, comma 8, decreto-legge n.185/2008).

Su questo tema si raccomanda, in particolare, la rilettura della precedente circolare CNI 12/02/2010 n.306 (“Posta elettronica certificata – processo di attivazione delle caselle – questioni aperte”), che menziona – tra l’altro – l’obbligo per ogni Ordine di pubblicare sul proprio sito Internet, nella pagina iniziale, un indirizzo di posta elettronica certificata, mentre per gli iscritti segnala che l’obbligo di dotarsi di indirizzo PEC è stato incardinato in capo a tutti gli iscritti, “indipendentemente dall’esercizio della professione, e quindi anche in assenza di partita IVA”.

La procedura da seguire, per legge, è, pertanto, la seguente :
a) l’Ordine territoriale attiva una propria casella PEC ;
b) si registra all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), andando sul sito Internet www.indicepa.it e collegandosi alla pagina di accreditamento ;
c) ai fini dell’aggiornamento dell’INI-PEC, ciascun Ordine invia via PEC il file in formato testo formato .csv (v. le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati allegate alla circolare CNI n.235/2013), tramite il Codice ottenuto registrandosi sul sito Internet www.indicepa.it, all’indirizzo PEC aggiornamento@cert.inipec.gov.it..

Come dice il relativo sito istituzionale, infatti, l’IPA “costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti degli Enti Pubblici: organizzativi, telematici e toponomastici. L'articolo 57-bis del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), pone in capo agli Enti la responsabilità dei dati pubblicati e il loro costante aggiornamento”.

OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI

La insussistenza, sul sito Internet www.inipec.gov.it., dell’indirizzo PEC di un professionista iscritto all’albo degli Ingegneri può dipendere da una delle seguenti ragioni :
I) la mancata attivazione, da parte del singolo, di una casella di posta elettronica certificata (PEC) ;
II) l’iscritto ha attivato una PEC, ma non l’ha comunicata al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri ;
III) l’Ordine territoriale ha omesso di inviare l’aggiornamento contenente la PEC dell’iscritto al sito Internet deputato, oppure ha commesso un errore nella trasmissione.

Quale che sia la spiegazione, è bene che ogni Ordine territoriale svolga al più presto le opportune verifiche, se del caso inviando solleciti mirati e personali agli iscritti inadempienti.

Anche se la disciplina non prevede una espressa sanzione per il professionista rimasto inerte, ricordiamo infatti che – in base all’art.5, comma 4, DM 19/03/2013 – gli Ordini e Collegi professionali sono responsabili dell’ottemperanza dei termini di aggiornamento, oltre che della corretta trasmissione dei dati all’INI-PEC, mentre spetta al MISE (ex art.7 DM 19/03/2013) verificare il rispetto degli obblighi citati.

Trattandosi, inoltre, di un adempimento da assolvere (in sede di prima applicazione) “entro l’8 giugno 2013”, si tratta di termini ormai ampiamente scaduti.

Con la presente si rinnova quindi la segnalazione e l’avvertenza di provvedere a trasmettere tempestivamente, senza indugio, all’INI-PEC le caselle di posta elettronica certificata degli iscritti in possesso dell’Ordine e, prima ancora, a sensibilizzare tutti gli iscritti all’albo della necessità, per legge, di dotarsi di un indirizzo PEC (eventualmente utilizzando la convenzione CNI-ARUBA PEC), e di comunicarlo subito all’Ordine.

Tutte le circolari trasmesse in questi anni sulla questione PEC e anagrafica degli iscritti (oltre a quelle già citate, ricordiamo, ad es., le circolari CNI n.348/2010 e n.401/2011) sono comunque disponibili sul sito Internet del Consiglio Nazionale.

Rammentiamo, da ultimo, che InfoCamere fornisce un servizio di assistenza dedicato agli Ordini e Collegi professionali, al numero telefonico 06-64892292, ovvero all’indirizzo mail supporto@inipec.gov.it..

Nella convinzione che i casi di mancata trasmissione degli indirizzi PEC degli iscritti possano essere sanati quanto prima, attraverso la raccolta e l’aggiornamento degli indirizzi medesimi, ad evitare richiami e censure da parte delle Autorità ministeriali competenti e per operare nel pieno rispetto della legge, si inviano cordiali saluti.

ALLEGATI:
1) riepilogo normativo (sintesi);
2) art.5 decreto-legge n.179/2012, come convertito dalla legge n.221/2012 ;
3) DM 19 marzo 2013.

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