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Rif. DV11737
Documento 13/02/2015 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 494
Data 13/02/2015
Riferimento PROT. CNI N. 1078
Note
Allegati
Titolo ESPOSTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE PRESENTATO IN QUALITÀ DI LIBERO PROFESSIONISTA – SOGGETTO DEPUTATO ALL’ASSEGNAZIONE DELLA PRATICA AL COLLEGIO DI DISCIPLINA - OSSERVAZIONI
Testo Al fine di agevolare l’attività dei Consigli di disciplina nonché individuare modalità e procedure sulle ipotesi in cui il Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri (v. la circolare CNI 5/12/2012 n. 151) non offra soluzioni espresse, questo Consiglio ritiene opportuno segnalare una particolare fattispecie che, tuttavia, potrebbe proporsi presso i Consigli di disciplina territoriali.

Il problema interpretativo concerne come agire riguardo l’assegnazione della pratiche disciplinari, nella ipotesi in cui il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale abbia presentato un esposto, in qualità di libero professionista, contro un collega.

Si premette che in materia disciplinare il Consiglio Nazionale non può esprimersi nei singoli casi, pena la violazione di irrinunciabili principi di imparzialità e terzietà propri dell’organo giudicante, potendo essere chiamato a giudicare in qualità di organo giurisdizionale di secondo grado.

Tuttavia, nell’ipotesi prospettata pare sussistere un vuoto normativo che potrebbe, in ipotesi, paralizzare l’attività del Consiglio di disciplina.

Come noto, l’art. 6 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri, intitolato “Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse”, dispone che il componente del Collegio che si trovi in conflitto di interessi rispetto alla questione da trattare verrà sostituito, a cura del Presidente del Consiglio di disciplina, con altro componente il Consiglio di disciplina.

Orbene se la disposizione citata è estremamente chiara per i membri del Collegio, nulla dispone per l’ipotesi del Presidente del Consiglio di disciplina che si trovi lui stesso in conflitto di interessi.

Nel caso di specie l’aver presentato esposto contro un collega configura sicuramente per il Presidente un caso di conflitto di interessi.

Il problema che si pone è quello di procedere alla sostituzione del Presidente del Consiglio di disciplina per il caso in questione.

Allo stesso tempo, l’attuale normativa per l’esercizio della funzione disciplinare non prevede la figura del Vice Presidente o del Presidente supplente.

Va ancora precisato che il Presidente del Consiglio di disciplina – secondo il Regolamento approvato dal CNI, sulla base del parere vincolante del Ministero della Giustizia – svolge anche compiti propulsivi, di indirizzo e coordinamento e di organizzazione dell’attività dei vari Collegi di disciplina.

Ma, nel caso che qui interessa, essendosi doverosamente astenuto il Presidente del Consiglio di disciplina, la possibile soluzione alla individuazione del componente che temporaneamente svolgerà le funzioni del Presidente del Consiglio di disciplina, limitatamente all’assegnazione di tale pratica, può rinvenirsi nella scelta del Consigliere più anziano come iscrizione all’Ordine ovvero, se nel Consiglio di disciplina vi sono componenti non Ingegneri, nel Consigliere più anziano come età.

Ovviamente il Presidente così individuato assegnerà il procedimento secondo la procedura stabilita, salvo che non vi siano motivi ostativi.

Si inviano quindi le presenti osservazioni a beneficio di tutti gli interessati, ferma restando la competenza esclusiva dei Consigli di disciplina territoriali in materia disciplinare.
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