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Rif. DV11746
Documento 19/02/2015 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 497
Data 19/02/2015
Riferimento PROT. CNI N. 1229
Note
Allegati

DV11747

Titolo CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI – ILLECITO COMMESSO DA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA – COMPETENZA – PARERE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 13/01/2015 - CONSIDERAZIONI
Testo Con la presente si trasmette in allegato la risposta ufficiale fornita dalla Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, in data 13 gennaio 2015 (prot. m_dg.DAG.13/01/2015.0004704.U), al quesito di un Consiglio di disciplina territoriale che aveva posto un dubbio interpretativo circa la competenza a trattare e decidere i procedimenti disciplinari a carico dei componenti dello stesso Consiglio di disciplina.

Di fronte alla soluzione prospettata dal locale Consiglio di disciplina, di trasferire la relativa competenza al Consiglio di disciplina territoriale “ove ha sede la Corte di Appello più vicina, determinato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri”, l’Ufficio III del Ministero Vigilante propende invece per l’opposta soluzione, contenuta nelle circolari trasmesse dal CNI.

Come noto (v., sul punto, la circolare CNI 19/11/2013 n.293), a parere del Consiglio Nazionale, “qualunque segnalazione di carattere disciplinare (sia che riguardi un Consigliere dell’organo direttivo dell’Ordine, sia che riguardi un componente del Consiglio di disciplina, nominato o da nominare, sia che riguardi un ex Consigliere oppure un semplice iscritto) è di competenza del Consiglio di disciplina territoriale operante presso l’Ordine di iscrizione del professionista”.

Ebbene – secondo il Ministero Vigilante – “l’interpretazione offerta dal Consiglio Nazionale appare, ad avviso di questa Direzione Generale, preferibile in quanto maggiormente coerente con i principi di riferimento”.

Questo in base ad una attenta lettura degli articoli di legge di riferimento e del ‘Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali’ approvato nella seduta del 23/11/2012.

Così la previsione di cui all’art.8, comma 2, DPR 137/2012 manifesta, secondo il Ministero, l’intenzione della legge di affidare l’esercizio della funzione disciplinare ad un collegio di tre componenti, “senza così dover gravare l’intero organo nella sua massima composizione dell’esercizio della funzione disciplinare”.

L’articolazione in Collegi di disciplina composti di tre componenti risponde quindi all’esigenza di ottimizzare l’esercizio dell’attività disciplinare, “conseguibile unicamente tramite la opportuna distribuzione dei procedimenti tra più collegi giudicanti”.

Tale criterio – in aggiunta – sostiene l’Autorità ministeriale, soddisfa l’ulteriore necessità di ovviare alla insorgenza di eventuali incompatibilità relative ai vari componenti del collegio giudicante.

Inoltre – si sottolinea – il Regolamento nazionale già prevede (all’art.6) un meccanismo di sostituzione del consigliere di disciplina dichiaratosi in conflitto di interessi con altro componente “e non sembrano esservi ostacoli a che analoga situazione possa applicarsi con riferimento al caso, in tutto assimilabile, di procedimento disciplinare a carico di un componente del collegio giudicante”.

Come si vede, il rilascio del parere interpretativo richiesto costituisce l’occasione, per il Ministero della Giustizia, per fornire alcuni chiarimenti ed indicazioni di ordine generale, di grande interesse ed utilità per tutti gli operatori del settore.

***

Il parere datato 13/01/2015 è degno di nota, infine, perché richiama brevemente ma efficacemente la natura del procedimento disciplinare presso gli Ordini territoriali.

“Il procedimento disciplinare” - ricorda il Ministero della Giustizia - “ha natura di procedimento amministrativo, solo al cui esito consegue una piena tutela giurisdizionale”.

Secondo il Ministero, da ciò consegue che “non appare pertanto necessaria, una volta che sia assicurata una composizione imparziale del collegio decidente, l’estensione di garanzie (quali la rimessione del procedimento) previste per regolare i procedimenti giurisdizionali veri e propri”.

Questo perché, rammentiamo, solamente il Consiglio Nazionale, quando agisce in sede disciplinare, giudica come giudice speciale, in virtù della VI disposizione transitoria e finale della Costituzione (mentre i Consigli di disciplina territoriali sono organismi che decidono in via amministrativa, e solo atecnicamente ed impropriamente possono essere definiti dei “giudici”).

Tanto è vero che la competenza giurisdizionale del CNI non è stata toccata dall’art.8, comma 7, del DPR 137/2012 (che tratta della istituzione di Consigli di disciplina nazionali, ma solamente per i Consigli Nazionali che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari).

Si confida che il chiarimento interpretativo fornito autorevolmente dal Ministero Vigilante sia di ausilio e guida per tutti i Consigli di disciplina territoriali, impegnati del difficile e delicato esercizio della funzione disciplinare, e risolva i dubbi di coloro che ancora fanno confusione sul ruolo dei Collegi di disciplina e sulla natura del cd “giudizio” disciplinare.

Appare opportuno inoltre – ferma restando la competenza esclusiva dei Consigli di disciplina in materia deontologica - che eventuali “Regolamenti interni” di funzionamento approvati dai Consigli di disciplina territoriali in questi mesi, qualora difformi, si adeguino al “dictum” del Ministero della Giustizia allegato.

Il tutto fermo restando che – considerata la complessità della tematica, che richiede e sollecita continui approfondimenti giuridici – è intenzione del Consiglio Nazionale, nei prossimi mesi, organizzare nuovamente sull’argomento un seminario di approfondimento per i Presidenti ed i componenti dei Consigli di disciplina territoriali.


ALLEGATO : parere Ministero della Giustizia datato 13/01/2015 (prot. m_dg.DAG.13/01/2015.0004704.U).
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