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Il Consiglio Nazionale – anche a seguito delle segnalazioni pervenute in questi mesi da alcuni Ordini territoriali – ha inteso esaminare la questione della iscrizione all’albo degli Ingegneri dei possessori di laurea in Architettura vecchio ordinamento, a seguito della circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca datata 6 giugno 2012, prot. n.2100.
Ferma restando l’impossibilità per il Consiglio Nazionale – autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso le determinazioni in tema di iscrizione all’albo del Consiglio dell’Ordine territoriale – di pronunciarsi anticipatamente su casi concreti, era interesse del CNI approfondire la tematica generale relativa alla ammissibilità della iscrizione all’albo degli Ingegneri di un Architetto V.O., e quindi della legittimità del pronunciamento del MIUR sulla cui base alcune Università stanno procedendo ad ammettere laureati in Architettura secondo il vecchio ordinamento a sostenere l’esame di abilitazione per la professione di Ingegnere, propedeutico all’iscrizione al relativo Albo.
Suscita infatti perplessità l’assunto, contenuto nella nota-circolare 6/06/2012 della Direzione Generale per l’Università del MIUR, secondo cui : “si esprime l’avviso che tutti i titoli conseguiti secondo il vecchio ordinamento, equiparati dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 a quelli previsti dal DPR 328/2001 come validi per l’accesso alle specifiche professioni, possano essere ritenuti idonei anche per l’ammissione agli esami di Stato” (in allegato).
Allo scopo, considerata la complessità e peculiarità della problematica, è stato richiesto un parere pro veritate ad un Professore ordinario di diritto amministrativo.
Con la presente si trasmette quindi in allegato, a beneficio di tutti gli interessati, il parere pro veritate formulato dal Prof. Avv. Giovanni Leone, consulente del Consiglio Nazionale, quale contributo sulla originale tematica.
Spetterà poi a ciascun Consiglio dell’Ordine, nella propria autonomia ed in base ad un apprezzamento discrezionale, stabilire se aderire o meno alle conclusioni ivi contenute.
Confidando di aver reso un utile contributo che permetta di orientarsi meglio e con un quadro conoscitivo più completo sulle istanze di iscrizione che dovessero sopraggiungere, si inviano cordiali saluti.
ALLEGATI :
1) nota MIUR – Direzione Generale per l’Università, prot. n.2100 del 6/06/2012;
2) Parere pro veritate del 18 maggio 2015.
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