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Rif. DV11838
Documento 14/07/2015 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 562
Data 14/07/2015
Riferimento PROT. CNI N. 4497
Note
Allegati

DV11839

DV11840

DV11841

DV11842

Titolo ISTANZE DI INTERPELLO TRASMESSE DAL CNI AI SENSI DELL’ART.12 DEL D.LGS. N.81/2008 – QUESITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO – CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – ART.65 D.LGS. N.81 DEL 2008 SUI LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI E AMBITO DELLE DEROGHE - RISPOSTE DELLA COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI – INTERPELLI N.2/2015 E N.5/2015 - INVIO - PROT. CNI N.4158
Testo Con la presente si trasmettono in allegato le ultime risposte pervenute dalla Commissione per gli Interpelli della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su una serie di quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro avanzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art.12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, anche a seguito di istanza pervenuta dalle rappresentanze ordinistiche territoriali.

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L’INTERPELLO n.2/2015 rappresenta la risposta al quesito trasmesso dal Consiglio Nazionale in data 11/07/2014 (prot. CNI n.4230/2014), avente per oggetto : “Istanza di interpello – criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro – decreto ministeriale 6 marzo 2013 – possibilità per l’Ingegnere di svolgere il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste – richiesta parere – prot. CNI n.148” (in allegato).

Riguardo la possibilità per l’Ingegnere – ai sensi dell’Allegato al DM 6 marzo 2013 – di svolgere, in base al proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste, la Commissione per gli Interpelli – nella riunione del 21/05/2015 – a seguito del riepilogo del quadro normativo vigente, afferma che l’interessato, che intenda assumere l’incarico di docente nei corsi di formazione in materia di sicurezza per datore di lavoro in tutte le aree tematiche, dovrà essere in grado di documentare, in relazione a ciascuna delle aree tematiche identificate dal decreto, il possesso di uno dei sei criteri di cui al decreto 6 marzo 2013.

Ne deriva che l’Ingegnere “che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, potrà assumere l’incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti – in qualunque modo idoneo allo scopo – il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 marzo 2013, per ciascuna delle citate ‘aree tematiche’ per la quale voglia svolgere attività di docenza”.

Come si vede, la risposta ministeriale afferma che la soluzione va ricercata caso per caso, in base al profilo in questione e alla documentazione esibita, rifuggendo da soluzioni astratte ed assolute.

Si rimanda comunque alla attenta lettura dell’Interpello n.2/2015, prot. 37/0010248 del 24/06/2015, della Commissione per gli Interpelli, allegato.

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La seconda risposta, datata 24/06/2015 (“risposta al quesito relativo all’articolo 65 del d.lgs. n.81/2008 sui locali interrati e seminterrati”), attiene ad un interpello trasmesso dal CNI con nota del 11/12/2014 (prot. CNI n.7282/2014), avente per oggetto : “Istanza di interpello – art.65 d.lgs. n.81/2008 – locali sotterranei e semisotterranei – quesito sulla permanenza dei lavoratori nei locali per l’intera giornata lavorativa contrattuale – richiesta parere” (in allegato).

Il quesito verteva sulla corretta interpretazione da dare al disposto dell’art.65 del decreto legislativo n.81/2008, in tema di locali sotterranei o semisotterranei, riguardo i casi di deroghe.

Precisamente, l’Ordine degli Ingegneri da cui è partito l’interpello domandava se fosse corretta l’interpretazione secondo cui, alle condizioni dettate dalla norma, nei locali chiusi sotterranei o semisotterranei “vi possa essere permanenza di lavoratori in detti locali per l’intera giornata lavorativa contrattuale”.

La Commissione per gli Interpelli, nella riunione del 21/05/2015 (INTERPELLO n.5/2015), opera dapprima una ricognizione dei caratteri del potere attribuito all’organo di vigilanza dal citato articolo 65, comma 3, del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alla luce della ricostruzione operata, pertanto, viene precisato che “il provvedimento di autorizzazione” – in deroga – “deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 dell’art.65, il quale impone che le predette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, presuppone il rispetto del d.lgs. n.81/2008 e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”.

Per poi concludere che “nell’ambito dell’atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull’orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione, strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima”.

Anche in questo caso, si rimanda alla lettura dell’Interpello n.5/2015, prot. 37/0010253 del 24/06/2015, della Commissione per gli Interpelli, allegato.

Si trasmettono quindi gli Interpelli n.2 e n.5 del 2015 e le relative istanze di interpello del CNI, a beneficio di tutti gli interessati.


ALLEGATI :
1) Istanza di interpello CNI (+ allegato) datata 11/07/2014, prot. CNI n.4230/2014 ;
2) Risposta della Commissione per gli Interpelli del 24/06/2015, prot. 37/10248 (Interpello n.2/2015) ;
3) Istanza di interpello CNI datata 11/12/2014, prot. CNI n.7282/2014 ;
4) Risposta della Commissione per gli Interpelli del 24/06/2015, prot. 37/10253 (Interpello n.5/2015).

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