Testo
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Con la presente – facendo seguito alle circolari CNI n.210/2013, n.232/2013, n.283/2013 e n.410/2014 - si comunica che il decreto legislativo 14 settembre 2015 n.151 (“Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n.183”) ha finalmente fissato una parola chiara riguardo la possibilità di effettuare a distanza i corsi di aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza dei lavori, di cui al Testo Unico.
Più precisamente, l’art.20, comma 1, lett. o), del d.lgs. n.151/2015 ha modificato l’art.98, comma 3, del decreto legislativo 9/04/2008 n.81, introducendo la possibilità di svolgere in modalità e-learning i corsi di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza, nonché – limitatamente al modulo giuridico di 28 ore della parte teorica – i corsi di cui all’allegato XIV. Il tutto nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Si riporta di seguito – per la sua rilevanza – il testo vigente dell’art.98, comma 3, del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dopo la recente modifica :
“3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV. L'allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2.”
La previsione è entrata in vigore il giorno 24 settembre 2015, in base all’art.43 del d.lgs. n.151/2015.
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Come noto, nel silenzio della disciplina sul punto, era stata molto dibattuta in passato la questione della possibilità di estendere anche ai coordinatori per la sicurezza la previsione - riferita unicamente agli addetti e ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dall’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 – della facoltà di svolgere “anche con modalità di formazione a distanza” (FAD) i corsi di aggiornamento.
Il Consiglio Nazionale, in attesa del pronunciamento della Conferenza permanente Stato-Regioni, si era espresso favorevolmente, per quei corsi che rispettassero i requisiti minimi previsti dalla normativa (v. la circolare CNI 29/05/2013 n.232).
Adesso, a dirimere ogni dubbio in proposito, è intervenuto direttamente il Legislatore, inserendo una apposita e chiarificatrice disposizione in uno dei decreti attuativi della legge delega sul cd “Jobs act”, appunto il d.lgs. n.151 del 2015.
Ne deriva che – in base al riformulato art.98, comma 3, del Testo Unico sulla Sicurezza – è oggi possibile per i coordinatori per la progettazione e per i coordinatori per l’esecuzione dei lavori, effettuare in modalità e-learning :
a) i corsi di formazione iniziale, limitatamente al modulo giuridico (di 28 ore) ;
b) i corsi di aggiornamento di 40 ore, senza limitazioni.
Per quanto concerne le concrete modalità applicative della rinnovata possibilità di seguire i corsi a distanza (sede, strumentazione, materiale, ecc.), la legge indica come modello e punto di riferimento l’Allegato I dell’Accordo 21 dicembre 2011 della Conferenza Stato-Regioni, che per comodità si trasmette in allegato.
E’ il caso di aggiungere che – trattandosi di normativa nazionale – esigenze di uniformità e di parità di trattamento dei professionisti sull’intero territorio nazionale, ad avviso del CNI, richiedono che vengano in tal modo superate eventuali difformi normative regionali, che debbono quindi cedere e lasciare il posto alla sopravvenuta disciplina di fonte statale.
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Si pone inoltre fin d’ora l’ulteriore questione se la novella legislativa valga anche per il passato o, meglio, se i corsi in modalità e-learning eventualmente seguiti negli anni scorsi (e le relative attestazioni rilasciate) possano considerarsi convalidati per effetto delle nuove disposizioni recate dal d.lgs. n.151/2015.
Ad avviso del Consiglio Nazionale - nell’attesa di un definitivo ed ufficiale pronunciamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - la risposta non può che essere positiva, sia in base alla ratio della complessiva disciplina, sia perché una risposta di segno negativo si porrebbe in palese contraddizione con la volontà del Legislatore, di cui l’attuale terzo comma dell’art.98 d.lgs. n.81/2008 costituisce chiara conferma.
Ovviamente questo sul piano generale e ferma restando la necessità che il singolo corso di aggiornamento frequentato in modalità FAD rispetti i requisiti e gli standard fissati nel citato Allegato I dell’Accordo datato 21 dicembre 2011.
Nell’esprimere soddisfazione per la novità intervenuta, - risultato per il quale il GdL Sicurezza del CNI, coordinato dal Consigliere delegato Gaetano Fede, ha profuso un costante impegno e attivato specifiche iniziative negli ultimi due anni - si auspica che il decreto attuativo del Jobs act possa garantire la certezza delle regole nel delicato settore della sicurezza nei luoghi di lavoro e dissipare i dubbi circa la validità dei corsi a distanza frequentati dai professionisti, non senza sacrifici economici e impiego di tempo e di energie.
Cordiali saluti.
ALLEGATI :
1) Art.20 d.lgs. 14/09/2015 n.151 ;
2) Art.98 d.lgs. n.81/2008 ;
3) Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011.
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