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Rif. DV12204
Documento 27/05/2016 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 741
Data 27/05/2016
Riferimento PROT. CNI N. 3060
Note
Allegati

DV12205

Titolo ASSENZA REITERATA DEL CONSIGLIERE ISCRITTO ALLA SEZIONE B DELL’ALBO – UNICITÀ DELLA CANDIDATURA - POSSIBILITÀ DI SUA SOSTITUZIONE – RICHIESTA PARERE - RISPOSTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 21/03/2016 - CONSIDERAZIONI
Testo Con la presente si trasmette in allegato la risposta ufficiale fornita dalla Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, in data 21 marzo 2016 (prot. m_dg.DAG.21/03/2016.0052221.U), al quesito dell’Ordine degli Ingegneri di Pordenone, che segnalava la singolare situazione che si è venuta a creare presso il Consiglio dell’Ordine, ovvero la costante assenza (da più di un anno) del Consigliere iscritto alla sezione B dell’albo dalle sedute di Consiglio e domandava lumi circa la possibilità di procedere alla sua sostituzione, dato che tale situazione “potrebbe risultare lesiva nei confronti di tutti gli iscritti dell’albo della sezione B che, di fatto, si trovano ad essere senza rappresentanza in Consiglio”.

Nella fattispecie, infatti, nemmeno sarebbe possibile procedere attingendo alla lista dei candidati non eletti per la sezione B dell’albo, ai sensi dell’art.2, comma 5, DPR 169/2005, per essere il Consigliere in carica l’unica persona ad avere presentato la propria candidatura per quella sezione.

L’Ufficio III – Libere Professioni della Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia si pronuncia negativamente.

La risposta del Ministero Vigilante, non scontata e frutto di una puntuale analisi del dato normativo, presenta più di un profilo di interesse.

La Direzione Generale della Giustizia Civile, nel parere prot. n.21/03/2016.0052221.U, afferma :

1) che, in base all’art.2, comma 3, del Regolamento elettorale degli Ordini professionali, “I Consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all’albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza”. Da ciò deriva che non coglie nel segno l’osservazione in tema di mancata rappresentanza degli iscritti nella sezione B dell’albo, dato che gli iscritti della sezione B (allo stesso modo degli iscritti nella sezione A) sono rappresentati allo stesso modo da tutti i consiglieri in carica ;

2) che, qualora non sia possibile utilizzare il criterio di sostituzione previsto dall’art.2, comma 5, DPR 8/07/2005 n.169 – per mancanza di altri candidati a quella sezione dell’albo risultati non eletti – il Consiglio “dovrà e potrà continuare a svolgere le sue funzioni anche con un candidato in meno”.

3) Non è possibile, infatti, nel caso in questione, né procedere alla sostituzione del consigliere iscritto alla sezione B con il primo dei non eletti alla sezione A dell’albo, perché il comma 5 dell’art.2 DPR cit. parla di surroga da parte del primo dei non eletti “iscritto alla medesima sezione dell’albo”, né (in ipotesi) indire nuove elezioni, in quanto non consentite, per tale fattispecie, dal Regolamento elettorale.

La nota del Ministero della Giustizia termina quindi raccomandando, da parte dei Consigli degli Ordini territoriali, la puntuale osservanza delle anzidette indicazioni, derivanti dall’interpretazione delle norme di legge e questo “al fine di non adottare” altrimenti “atti illegittimi che possano provocare disfunzioni all’attività del Consiglio”.

Come si vede, il parere interpretativo datato 21 marzo 2016 fornisce alcuni chiarimenti e direttive di ordine generale - di grande interesse ed utilità per tutti gli Ordini provinciali - che vanno ad aggiungersi a quelli resi negli anni precedenti in materia elettorale (v. le circolari CNI 24/11/2006 n.47 e 27/01/2009 n.191, rinvenibili anche sul sito Internet www.tuttoingegnere.it).

Si rimanda comunque all’attenta e integrale lettura del parere del Ministero Vigilante allegato.



ALLEGATO :
- parere Ministero della Giustizia datato 21/03/2016 (prot. m_dg.DAG.21/03/2016.0052221.U).

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