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Rif. DV12424
Documento 09/03/2017 CIRCOLARE - XIX SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 25
Data 09/03/2017
Riferimento PROT. CNI N. 1576
Note
Allegati

DV11106

SZ12425

Titolo ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI – QUADRIENNIO 2017-2021 - PROMEMORIA
Testo In relazione all’oggetto, il Consiglio Nazionale ritiene opportuno fornire alcune indicazioni riassuntive sulla tempistica e sulla corretta procedura da seguire, al fine di evitare errori che possano poi dare adito a contenziosi elettorali.

Questo ferma restando la necessità di rifarsi, in primo luogo, al dato normativo – il DPR 8 luglio 2005 n.169 (“Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali”) – per come interpretato in questi anni dal Ministero della Giustizia (tutte le relative circolari CNI sono, in ogni caso, pubblicate e rinvenibili sul sito Internet www.tuttoingegnere.it) e ferma restando la competenza riservata a ciascun Ordine provinciale in materia elettorale.

Per maggiore chiarezza, i punti salienti e le questioni interpretative più ricorrenti vengono suddivise in paragrafi.

Indice : 1) La data di indizione delle elezioni – i contenuti dell’avviso ; 2) Nomina dei componenti del seggio elettorale e scheda elettorale ; 3) Prima votazione ; 4) Svolgimento delle operazioni di voto ; 5) Proclamazione risultato elezioni e insediamento dei nuovi eletti ; 6) Limiti alla possibilità di mandati consecutivi (art.2, comma 4, DPR 169/2005 e art.2, comma 4-septies, DL n.225/2010) – Giurisprudenza successiva ; 7) Assenza reiterata del Consigliere dell’Ordine territoriale e conseguenze.



1)LA DATA DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI - I CONTENUTI DELL’AVVISO


Trattasi di un aspetto rilevantissimo, in quanto da tale momento (v. art.3, primo comma, secondo periodo, DPR n.169/2005) si conteggia la data della prima votazione e quindi tutte le operazioni di voto.

Secondo l’art. 3, primo comma, DPR 169/2005: “L’elezione del Consiglio dell’Ordine è indetta dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l’avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l’elezione medesima. In caso di omissione spetta al Consiglio Nazionale indire le elezioni”.

Vi sarà, quindi, una seduta di Consiglio, convocato allo scopo, che approverà una apposita delibera che costituisce avviso di convocazione degli iscritti per esercitare il diritto di voto.

E’ opportuno soffermarsi nuovamente sulla dizione “almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza”. Tale scadenza è corrispondente alla data di proclamazione del Consiglio in carica, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell’art.2 e del comma 20 dell’art.3 DPR 169/2005.

Come affermato dal Ministero della Giustizia (v. la circolare CNI 6/03/2009 n.203), il primo dei giorni utili per indire le nuove elezioni va comunque individuato all’interno di un arco temporale compreso tra i cinquanta giorni prima della scadenza del Consiglio dell’Ordine e una data (non dettata espressamente dalla legge) da individuarsi – da parte del Consiglio in carica – secondo criteri di ragionevolezza e buon senso, tenendo conto della data di scadenza naturale del Consiglio.

Poiché, ai sensi del comma 4 dell’art.3 del Regolamento elettorale, la data prescelta per l’indizione delle elezioni costituisce indice di riferimento per individuare il numero di iscritti alle due sezioni dell’albo, essa non può essere irragionevolmente ed eccessivamente anticipata.

Inoltre nel 2009 il Ministero della Giustizia (v. la circolare CNI 8/07/2009 n.248) ha affermato che “le elezioni per il rinnovo del Consiglio …. devono comunque essere indette in prossimità della data di scadenza naturale dello stesso”.

Da quanto sopra emerge come una anticipazione delle elezioni del Consiglio sia ammissibile soltanto entro limitati scostamenti rispetto alla data dei cinquanta giorni prima della sua scadenza naturale, motivando le ragioni della relativa decisione.

Certamente, ad avviso del Consiglio Nazionale, il coincidere delle votazioni con il periodo estivo e la necessità di favorire il più ampio coinvolgimento e partecipazione degli iscritti sono ragioni da tenere in attenta considerazione, nel momento in cui occorre decidere la data delle elezioni.

Del resto, un riferimento – fermi restando i limiti di legge – alla “circostanza della scadenza nel periodo estivo” e alla garanzia della “maggiore possibile partecipazione al voto da parte degli iscritti” è contenuta nel parere del Ministero della Giustizia del 13/12/2012 (“Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali ai sensi dell’art.3 del DPR 169/2005. Richiesta di provvedimento di proroga”), che per comodità si allega alla presente.

In essa il Ministero Vigilante afferma chiaramente che è possibile anticipare di pochi giorni/settimane la data delle elezioni.

Spetta quindi al singolo Consiglio dell’Ordine territoriale, nell’ambito di una autonoma valutazione, tenendo conto della normativa di riferimento e delle indicazioni ministeriali, stabilire discrezionalmente la data di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio, una volta che la legge non fissa con precisione un termine massimo.

Nonostante il giungere di richieste in tal senso, è evidente come il CNI non possa sostituirsi al competente Consiglio dell’Ordine in tale valutazione discrezionale, anche perché l’Ente centrale di Categoria costituisce autorità giurisdizionale per i reclami in materia elettorale (ex art.34 RD n.2537/1925 e art. 6 del decreto lgs. luogotenenziale 23/11/1944 n.382).

In questa sede è possibile soltanto ricordare, a fini informativi, che lo stesso Ministero ha messo in guardia i Consigli degli Ordini dal fissare una data di indizione non in prossimità della data di scadenza naturale del Consiglio, pena il rischio di incorrere nel vizio di eccesso di potere, “essendo priva di qualsiasi giustificazione l’indizione delle elezioni oltre 7 mesi prima della scadenza del Consiglio” (v. la circolare CNI 6/03/2009 n.203).

Nel 2012 il Ministero della Giustizia è tornato sulla questione, rispondendo ad un quesito congiunto CNI-CNAPPC, con una breve nota che per la sua rilevanza si riporta qui integralmente:

“Il termine e la data per l’indizione delle elezioni è previsto dall’art.3, 1° comma, del DPR 169/2005. Trattandosi di disposizione normativa primaria, è evidente che la stessa non possa subire alcuna deroga mediante provvedimento ministeriale.
Ovviamente, essendo il termine indicato di natura dilatoria, è possibile che i singoli Consigli, valutata la circostanza della scadenza nel periodo estivo, sempre nel rispetto del termine dilatorio di 50 giorni, possano “anticipare” (anche di pochi giorni/ settimane) la data delle elezioni, in modo tale da garantire la maggiore possibile partecipazione al voto da parte degli iscritti” (v. parere Ministero Giustizia del 13/12/2012, prot. n.0164362.U).

In buona sostanza il Dicastero Vigilante ha quindi fatto intendere che una anticipazione delle elezioni sia ammissibile soltanto entro limitati scostamenti rispetto alla data dei cinquanta giorni prima della sua scadenza naturale, motivando le ragioni della relativa decisione.

A questi criteri bisogna quindi attenersi, pur nell’ambito di scelta discrezionale riservato al singolo Consiglio dell’Ordine, considerato che la legge non fissa con precisione un termine massimo.

Per quanto riguarda i contenuti dell’avviso di convocazione si rinvia alla lettura della circolare CNI 5/09/2005 n.462 (reperibile sul sito Internet www.tuttoingegnere.it).

Ovviamente le date riportate negli allegati e nei fac-simile della anzidetta circolare (ad es. fac-simile della comunicazione da inviare al Ministero della Giustizia in merito all’esito delle votazioni) vanno cambiate ed aggiornate secondo la data di indizione delle elezioni stabilita dal Consiglio dell’Ordine.

In questa sede preme sottolineare che la legge (art.3, comma 3, DPR 169/2005) consente la spedizione dell’avviso di convocazione agli iscritti unicamente per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata. L’avviso deve essere spedito a tutti gli iscritti – esclusi i sospesi dall’esercizio della professione – almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima votazione. L’avviso deve inoltre essere trasmesso senza indugio al CNI perché possa essere pubblicato sul sito Internet del Consiglio Nazionale entro il medesimo termine.

Qualora il numero degli iscritti all’Ordine alla data della indizione delle elezioni superi i 500, può tener luogo dell’avviso spedito per posta la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per 2 volte consecutive.

Per quanto concerne il modello di presentazione della candidatura ed il fac-simile della comunicazione da inviare al Ministero della Giustizia sull’esito delle votazioni – liberamente utilizzabili dagli Ordini provinciali - si rinvia alla citata circolare CNI n.462 del 5/09/2005, rinvenibile sul sito www.tuttoingegnere.it.

In ogni caso, si precisa che il fac-simile redatto dal CNI è solo in funzione di ausilio e quindi non è vincolante per gli Ordini, che restano liberi di adottare un modello diverso, redatto in via autonoma.

Per garantire una più ampia diffusione del fac-simile di domanda di candidatura, si suggerisce la sua pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell’Ordine territoriale, a disposizione degli interessati.

In base all’art.3, comma 12, del Regolamento elettorale, le candidature vanno indicate al Consiglio dell’Ordine “fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione”. L’Ordine deve assicurane l’idonea diffusione presso i seggi per l’intera durata delle elezioni (1). Si raccomanda di osservare scrupolosamente i principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, rispetto alla divulgazione delle candidature e alle diverse “liste” in lizza.


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2) NOMINA DEI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE E SCHEDA ELETTORALE


In primo luogo, si rammenta che è data facoltà al Consiglio di istituire più seggi elettorali (anche fuori dalla sede dell’Ordine). Qualora siano stati istituiti più seggi, le urne debitamente sigillate devono essere trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l’inizio dello scrutinio, nel seggio centrale (art.3, comma 6, del Regolamento).

L’art.3, comma 8, del DPR 169/2005 stabilisce che il Consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente del seggio, il vicepresidente, il segretario e almeno due scrutatori. Durante la votazione devono essere presenti almeno 3 componenti di seggio.

E’ doveroso rammentare che – pur in assenza di una espressa previsione normativa statuente tale incompatibilità – il Ministero della Giustizia già nel 2005 ha affermato, in relazione alla possibilità per i candidati di proporsi come componenti del seggio elettorale, che “possa comunque essere considerata l’esclusione dei candidati alla partecipazione del seggio elettorale per evidenti ragioni di opportunità, la cui valutazione in ogni caso spetterà all’Ordine competente” (v. il parere Ministero Giustizia del 21/09/2005, allegato alla circolare CNI 21/09/2005 n.465).

Si suggerisce, pertanto, di attenersi alle indicazioni ministeriali, onde evitare possibili contestazioni.

Al momento dell’esercizio del diritto di voto l’elettore – previo accertamento della sua identità personale – ritira la scheda elettorale, “che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere”. L’elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda “il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare”. Si considerano non apposti (2) i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere (comma 11 dell’art.3 DPR 169/2005).

Riguardo la possibilità per l’elettore di indicare e scrivere nella scheda un numero di candidati inferiore rispetto ai consiglieri da eleggere, il Ministero Vigilante ha risposto che è la scheda elettorale che “deve essere predisposta con un numero di righe pari a quelli dei consiglieri da eleggere, appartenenti alla sezione A e alla sezione B” (v. sempre il citato parere del Ministero Giustizia del 21/09/2005). In ogni caso, ad avviso del Consiglio Nazionale, una volta costituito il seggio elettorale ed iniziate le votazioni, spetta ai componenti del seggio affrontare e dirimere ogni questione che dovesse sorgere circa la procedura di voto e la compilazione della scheda elettorale, facendo applicazione del DPR 8 luglio 2005 n.169 e delle indicazioni contenute nei pareri del Ministero della Giustizia e nell’avviso di convocazione pubblicato dall’Ordine territoriale e tenendo conto del favor per la maggiore partecipazione possibile al voto da parte degli iscritti.


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3) PRIMA VOTAZIONE


A scanso di equivoci, con riferimento alla individuazione della data della prima votazione (“La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l’elezione medesima”), si osserva quanto segue.

Una volta stabilita la data di indizione delle elezioni, la legge prevede il conteggio di successivi quindici giorni per arrivare alla data di prima votazione (art. 3, comma 1, secondo periodo, DPR 169/2005).

Nel computo dei giorni si esclude il giorno iniziale.

Qualora il quindicesimo giorno venga a cadere in un giorno festivo, la scadenza del termine è prorogata al primo giorno successivo feriale.

Questa, d’altronde, è l’interpretazione ritenuta preferibile dal Ministero della Giustizia.


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4) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Pervengono ancora dei quesiti relativi ad aspetti già chiariti dal DPR 169/2005 oppure dal Ministero della Giustizia.

Ad esempio, sulla possibilità per gli elettori votanti, in caso di mancato raggiungimento del quorum in prima convocazione, di rivotare nelle successive votazioni, si è già espresso nel 2005 il Ministero della Giustizia con il parere datato 21 settembre 2005, trasmesso a tutti gli Ordini provinciali con la circolare CNI 21/09/2005 n.465.

Secondo il Ministero, pertanto, “il chiaro tenore letterale della norma non consente in alcun modo l’esclusione alle successive votazioni di coloro che abbiano già espresso il proprio voto in precedenza”. Ovviamente, si deve ritenere che le cose non cambino per coloro che invece non abbiano votato in precedenza.

E’ escluso, in ogni caso, il voto per corrispondenza.

Altro punto che in alcuni ha fatto sorgere dubbi è la previsione del comma 15 dell’art. 3 DPR 169, secondo cui “i tempi della seconda e terza votazione…..sono ridotti alla metà negli Ordini con meno di tremila iscritti”.

Ebbene, non può dubitarsi che il dimezzamento dei tempi di cui alla citata disposizione riguardi soltanto i giorni e non le ore di apertura del seggio elettorale.

Infine, alcuni Ordini hanno chiesto se anche per lo spoglio dei voti debba valere la regola del rinvio al primo giorno feriale successivo.

Ebbene, poiché – per lo scrutinio delle schede – il comma 16 dell’art.3 del Regolamento elettorale tratta di “ore 9.00 del giorno successivo”, senza menzionare il termine “feriale” (a differenza di quanto avviene nei casi di cui ai commi 1 e 14 dell’art.3 cit.), fermo restando che la materia è di competenza ministeriale e che, in assenza di indicazioni, ogni Ordine si orienterà autonomamente, il CNI è dell’avviso che lo spoglio di cui all’art.3, comma 16 cit. possa avvenire anche in giorno festivo, se in tale giorno viene a cadere.

Resta inteso che, terminato lo spoglio delle schede elettorali, il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e deve darne (ex art.3, comma 20) immediata comunicazione al Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della Giustizia Civile, Ufficio II – Libere professioni, Via Arenula 70, 00186 ROMA – fax 06/68897350 (in questo caso, la norma non indica espressamente una determinata modalità di trasmissione : si suggerisce, comunque, la trasmissione anticipata via fax, seguita dalla raccomandata A/R o a mezzo PEC, se attivata).

Si coglie l’occasione per evidenziare che non appare consentito posticipare (come a volte successo nella pratica) la proclamazione del risultato delle elezioni, di conseguenza, quindi l’insediamento del nuovo Consiglio rispetto alla data dello scrutinio, una volta concluse le operazioni di voto.

Ferme restando le valutazioni di spettanza del Ministero Vigilante, in questa sede è possibile soltanto rilevare come una coerente applicazione della normativa elettorale (DPR n.169/2005) richiede che allo scrutinio dei voti consegua immediatamente e senza soluzione di continuità la proclamazione – da parte del presidente del seggio centrale - del risultato delle elezioni.

Si esprime l’avviso (3) che di tale esito debba essere data comunicazione tempestiva ed ufficiale non solo al Ministero della Giustizia, ma anche al Consiglio Nazionale, anche ai fini dell’aggiornamento della relativa sezione del proprio sito istituzionale.


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5) PROCLAMAZIONE RISULTATO ELEZIONI E INSEDIAMENTO DEI NUOVI ELETTI


Alcuni Ordini hanno sollecitato una presa di posizione circa la questione della data di insediamento, qualora vi sia uno scostamento significativo rispetto alla data di proclamazione ufficiale degli eletti.

Potrebbe capitare infatti – e risulta essere capitato – che, essendosi insediato il Consiglio attualmente in carica successivamente alla proclamazione da parte del presidente del seggio centrale, di fatto, esso verrebbe a durare anche molto meno dei 4 anni di carica previsti dall’art.2, comma 4, DPR 169/2005.

Pur non essendovi stato una esplicita indicazione ministeriale ufficiale sul punto, il CNI rileva e segnala che il Ministero della Giustizia – nelle sue comunicazioni relative alle operazioni elettorali (4) – ha finora sempre fatto espresso riferimento alla data della proclamazione dei risultati per indicare la durata dei Consigli degli Ordini territoriali (“Si precisa che il predetto elenco è stato redatto secondo le indicazioni dell’art.2, comma 4, del DPR 8 luglio 2005 n.169, che fissa la durata dei Consigli degli Ordini in quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati”).

Inoltre, non è senza ragione che il comma 2 dell’art.3 DPR cit. stabilisce che : “Il Consiglio dell’Ordine uscente rimane in carica sino all’insediamento del nuovo Consiglio”, volendosi cioè con ciò ragionevolmente indicare che l’insediamento del nuovo Consiglio, in ogni caso, determina la cessazione delle attività del Consiglio in carica.

Si coglie l’occasione per rammentare che l’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine avverrà a seguito di convocazione da parte del Presidente del Consiglio uscente. Il Consiglio neo-eletto è quindi convocato per l’insediamento e la designazione e ripartizione delle cariche.

Nella data indicata per la prima riunione, il nuovo Consiglio (fino a che non avvengono le nomine) è presieduto dal Consigliere più anziano per iscrizione all’albo, mentre il Consigliere più giovane verbalizza.


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6) LIMITI ALLA POSSIBILITA’ DI MANDATI CONSECUTIVI (ART.2, COMMA 4, DPR 169/2005 E ART.2, COMMA 4-SEPTIES, DL N.225/2010) – GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA


Si ricorda che il comma 4 dell’art.2 DPR 169/2005, oltre ad affermare che i Consiglieri durano in carica quattro anni, dispone che “a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive”.

Mentre il comma 4-septies dell’art.2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n.225, come convertito dalla legge 26 febbraio 2011 n.10, afferma che : “Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi”.

Riassumendo : dapprima, col DPR 169, è stato previsto il divieto del terzo mandato consecutivo per coloro che erano in carica alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento elettorale, ovvero in data 26 agosto 2005.

Successivamente, ad opera del citato decreto-legge n.225/2010, come convertito in legge, in parziale modifica della disciplina, è stata data facoltà di un terzo mandato consecutivo solamente per coloro che erano in carica alla data di entrata in vigore della legge n.10/2011 (ovvero il 27/02/2011).

Come già riportato nella circolare CNI 21/02/2011 n.391, inoltre, è bene sapere che il Ministero della Giustizia – tramite apposito parere, redatto a proposito dei limiti ai mandati successivi – ha chiarito che “lo status di consigliere è regolato in modo identico sia se lo stesso entra in carica in quanto vincitore delle elezioni, sia se viene successivamente nominato – quale primo dei candidati non eletti – in sostituzione di altro che sia venuto a mancare ; anche in tal caso, infatti, la nomina è pur sempre correlata all’espletamento dell’originaria elezione”.

Ovvero il limite (a seconda dei casi : di 2 o di 3 mandati consecutivi) vale sia se la persona è stata eletta dall’inizio, sia se è subentrata in sostituzione di altro soggetto, eletto in precedenza.

Infine, nel medesimo parere datato 27 gennaio 2011, il Ministero Vigilante ha esteso tale soluzione anche al caso del Consigliere dimissionario, ovvero ha escluso che possa essere eletto per una terza volta il Consigliere che si sia dimesso nel corso del mandato, per evitare che così facendo venga eluso il divieto di legge.


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Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione, II Sezione, che nella sentenza 24/09/2014 n.20138 ha affermato il diverso principio secondo cui “Ad avviso di questa Corte, tale deroga va interpretata nel senso che l'espressione ‘per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione’, si riferisce ai componenti in quanto facenti parte di ordini professionali in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n.225 del 2010 e non ai singoli consiglieri in carica in detto momento (come, invece, ritiene il parere reso in data 16.7.2013 dal Ministero della Giustizia, cui la decisione impugnata ha aderito); sicchè, in definitiva, è al consiglio dell'ordine professionale nel suo insieme che occorre far riferimento” (v. allegati).

Ne deriva che secondo la Suprema Corte la norma in esame va interpretata nel senso che la previsione di favore (la possibilità – in via eccezionale - di 3 mandati consecutivi) si applica ai componenti dell’organo in carica a quella data, ovvero intendendosi anche i consiglieri già sostituiti e quelli subentrati successivamente (come accaduto nel caso sottoposto al suo esame).

Per quanto concerne poi il diritto del singolo a candidarsi, ovvero il diritto di elettorato passivo, la Cassazione civile, I Sezione, 20/05/2006 n.11895 – a proposito della previsione contenuta nell’art.51, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, che riguarda il divieto di terzo mandato consecutivo alla carica di sindaco o di presidente della provincia - afferma che trattasi di “una causa tipizzata d’ineleggibilità originaria, preclusiva non già della candidabilità, bensì dell’eleggibilità del soggetto che versi in essa, perché ostativa all’espletamento del terzo mandato consecutivo. Un siffatto divieto contiene in sé la sanzione in caso di violazione, che è rappresentata, ove l’elezione venga nondimeno convalidata, dalla declaratoria di decadenza”.

Anche se chiaramente riferita alle elezioni degli organi di governo degli enti locali e non alle elezioni dei componenti degli Ordini professionali, si ritiene che la sentenza citata debba essere tenuta in considerazione e ponderata per approfondire sul piano generale la ratio e la portata del divieto del terzo mandato consecutivo.


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7) ASSENZA REITERATA DEL CONSIGLIERE DELL’ORDINE TERRITORIALE E CONSEGUENZE


Si coglie l’occasione per ricordare a tutti gli interessati che il Ministero Vigilante si è ripetutamente pronunciato sull’ipotesi dell’assenza reiterata del Consigliere dell’Ordine provinciale alle sedute di Consiglio e della tematica della sostituzione del Consigliere dell’Ordine provinciale eletto, nel caso di assenza di ulteriori candidati.

Per quanto riguarda la costante assenza del Consigliere della sezione B dell’albo alle sedute di Consiglio, unico candidato per quella sezione, il Ministero della Giustizia, nel parere datato 21/03/2016, ha dapprima ricordato che ai sensi dell’art.2, comma 3, del Regolamento elettorale i Consiglieri eletti rappresentano tutti gli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza e che non è possibile, per ovviare al problema, né procedere alla sostituzione del consigliere iscritto alla sezione B con il primo dei non eletti alla sezione A dell’albo, né indire nuove elezioni, in quanto non consentite dalla normativa. Ne deriva che – qualora non sia possibile utilizzare il criterio fissato dall’art.2, comma 5, DPR 169/2005 (ricorso al primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell’albo) – il Consiglio “dovrà e potrà continuare a svolgere le sue funzioni anche con un componente in meno” (v. la circolare CNI 27/05/2016 n.741).

Non vi è quindi la possibilità del ricorso a elezioni suppletive ma soltanto (in ipotesi) la possibilità di surrogare il componente venuto a mancare utilizzando i candidati non eletti (se presenti).

Mentre nel parere del 14/01/2009 il Ministero della Giustizia ha dichiarato che non è possibile procedere ad una estensione analogica della disposizione dell’art.5, comma 9, DPR 169/2005, prevista per il Consiglio Nazionale (e che prevede elezioni suppletive nel caso di assenza del consigliere “per un periodo di oltre 6 mesi consecutivi”), dato che, trattandosi di norma sanzionatoria, “non può essere estesa laddove la legge non lo preveda” (v. la circolare CNI 27/01/2009 n.191).

Il Ministero Vigilante ha pertanto caldamente raccomandato la puntuale osservanza di tutte le norme primarie “al fine di non adottare atti illegittimi, che possano provocare disfunzioni nell’attività del Consiglio”.


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Si rammenta nuovamente, infine, che sono esclusi dal diritto di voto coloro che sono sospesi dall’esercizio della professione (art.3, comma 3, primo periodo, DPR 169/2005).

Si trasmettono quindi questi suggerimenti e questo promemoria a beneficio di tutti gli Ordini territoriali, ferma restando l’autonomia dei singoli Consigli, nel rispetto della legge e dei chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia, nella predisposizione e nello svolgimento delle operazioni elettorali.

Cordiali saluti.

ALLEGATI :
1) Parere Ministero della Giustizia del 13/12/2012;
2) Cassazione civile, II Sezione, 24/09/2014 n.20138.

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NOTE

(1) Si suggerisce, visto le potenzialità degli strumenti digitali, di procedere ad analoga pubblicazione e diffusione delle candidature, nel rispetto della par condicio, anche sul sito istituzionale dell’Ordine provinciale.

(2) Ovvero, il verificarsi di tale circostanza non determina ex se la invalidazione della scheda elettorale.

(3) Nel silenzio del Regolamento elettorale sul punto.

(4) V. anche il parere Ministero della Giustizia del 18/06/2013, relativo all’insediamento dei nuovi eletti e in cui è detto che in base alla norma “I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data di proclamazione dei risultati..” e “quindi appare evidente che è quella la data da prendersi in considerazione ai fini che qui interessano”.










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