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Rif. DV12426
Documento 09/03/2017 CIRCOLARE - XIX SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 26
Data 09/03/2017
Riferimento PROT. CNI N. 1622
Note
Allegati

SZ12427

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI – AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL COMUNE DI PUGLIANELLO - PROGETTAZIONE DELLE OPERE VIARIE NON CONNESSE AI SINGOLI FABBRICATI – SENTENZA TAR CAMPANIA, NAPOLI, 20 FEBBRAIO 2017 N.1023 – INCOMPETENZA DEGLI ARCHITETTI - COMPETENZA ESCLUSIVA DELL’INGEGNERE - CONSIDERAZIONI
Testo Con la presente si trasmette in allegato l’importante sentenza del TAR Campania, Napoli, I Sezione, 20 febbraio 2017 n.1023, che ha riconosciuto – a proposito di una gara d’appalto integrato – che in materia di progettazione delle opere viarie non connesse ai singoli fabbricati vi è la competenza esclusiva dell’Ingegnere, dichiarando la illegittimità in parte qua del bando di gara che prevedeva l’obbligo di associare “almeno un progettista architetto” per i concorrenti privi della qualificazione SOA per la progettazione delle classi e categorie indicate nel bando.


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Oggetto di impugnazione era stata l’aggiudicazione definitiva dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione del 2° Comparto del Piano degli Insediamenti Produttivi del Comune di Puglianello (NA), nonché la parte del disciplinare di gara che prevede che “i concorrenti privi del possesso della qualificazione SOA per la progettazione delle classi e categorie di cui alla precedente tabella dovranno associare o indicare almeno un progettista architetto”.

Avendo partecipato alla gara d’appalto integrato solamente due imprese, la seconda arrivata aveva proposto ricorso avverso l’aggiudicazione in favore della prima classificata, deducendo varie censure circa i requisiti di partecipazione.

In particolare, viene accolta – tra l’altro – la censura della società ricorrente principale avverso la previsione del bando che richiede un professionista Architetto per la progettazione esecutiva.

Per stabilire il discrimine tra le competenze professionali degli Architetti e quelle degli Ingegneri il Collegio passa dapprima in rassegna i contenuti degli articoli 51 e 52 del RD n.2537/1925 (che, chiarisce a scanso di equivoci, sono “norme ancora in vigore”).

Ebbene, l’art.51 cit. devolve ai professionisti Ingegneri la progettazione e la conduzione di lavori relativi alle “vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione”, mentre in altro punto (1) attribuisce agli Ingegneri le “costruzioni di ogni specie”.

Il Tar Campania richiama quindi il consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante: Consiglio di Stato, n.2938/2000; TAR Sicilia, Palermo, n.2274/2002; TAR Calabria, Catanzaro, n.354/2008 ; TAR Veneto, n.1153/2011; TAR Puglia, Lecce, n.1270/2013 (2); TAR Lazio, Latina, n.608/2013) in base al quale tali disposizioni “vanno interpretate nel senso che appartiene alla esclusiva competenza degli Ingegneri non solo la progettazione delle opere necessarie alla estrazione e lavorazione di materiali destinati alle costruzioni e la progettazione delle costruzioni industriali, ma anche la progettazione delle opere igienico-sanitarie e delle opere di urbanizzazione primaria, per tali dovendosi intendere le opere afferenti la viabilità, gli acquedotti, i depuratori, le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione, salvo solo il caso che tali opere non siano di pertinenza di singoli edifici civili”.

Viene quindi nuovamente ribadita dal giudice amministrativo la privativa esclusiva degli Ingegneri per la progettazione delle opere di viabilità, tranne quelle strettamente connesse ai singoli fabbricati, che appartengono anche alla competenza concorrente degli Architetti.

Nel caso portato all’attenzione del Giudice, infatti, le attività progettuali non riguardavano opere a servizio di singoli fabbricati, bensì opere di urbanizzazione di un comparto del Piano di Insediamenti produttivi del Comune di Puglianello, “come tale devoluto alla competenza” generale “degli Ingegneri”.


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Il Consiglio Nazionale esprime apprezzamento e condivisione per questo chiarimento giurisprudenziale, che – attraverso una lucida disamina della normativa professionale – contribuisce alla piena affermazione della capacità tecnica e delle prerogative dei professionisti Ingegneri.

Essa potrà essere efficacemente utilizzata dai Consigli degli Ordini degli Ingegneri per contrastare gli affidamenti pubblici predisposti in violazione delle norme che individuano le competenze professionali degli Ingegneri e degli Architetti, in particolare delle prescrizioni che impediscono a questi ultimi di progettare opere di urbanizzazione primaria (opere viarie).

Pur formalmente riferita al precedente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.163/2006), la sentenza contiene, inoltre, anche interessanti spunti in tema di dichiarazione di subappalto e contratto di avvalimento.

Si rimanda comunque alla lettura integrale della pregevole decisione.

Gli Ordini provinciali degli Ingegneri sono invitati a favorire una ampia diffusione nel proprio ambito territoriale della sentenza Tar Campania, Napoli, n.1023/2017, allegata.


ALLEGATO :

- Sentenza TAR Campania, Napoli, sez. I, 20/02/2017 n.1023.

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NOTE

(1)Costituisce, con ogni evidenza, un refuso ed un errore di battitura il richiamo –contenuto nella sentenza in questo passaggio – all’art.52 del RD n.2537/1925.
(2)Su cui v. la circolare CNI 1/07/2013 n.243, pubblicata anche sul sito www.tuttoingegnere.it.


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