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Rif. DV12517
Documento 14/06/2017 CIRCOLARE - XIX SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 80
Data 14/06/2017
Riferimento PROT. CNI N. 4340
Note
Allegati

DV12517_ALL1.doc

DV12517_ALL2.docx

DV12517_ALL3.doc

DV12517_ALL4.doc

Titolo NUOVI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI – PROCEDURE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA – TRASMISSIONE MODELLI DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA E MODELLI DI CURRICULUM VITAE
Testo In occasione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri per il quadriennio 2017-2021, si rammenta la necessità di dare seguito alle previsioni contenute nel Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n.22 del 30 novembre 2012 del Ministero della Giustizia e trasmesso a tutti gli Ordini provinciali con l’importante circolare CNI 5/12/2012 n.151, rinvenibile sul sito Internet www.tuttoingegnere.it.

Il Regolamento, come noto, dà attuazione alle previsioni del DPR 7 agosto 2012 n.137 istitutive dei Consigli di disciplina territoriali per quanto attiene alla loro composizione, nonché alle modalità di designazione, alle cause di incompatibilità e decadenza dalla carica, ai requisiti di onorabilità e professionalità e al procedimento per la nomina dei relativi componenti.

Data la scadenza ed il successivo rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri, si rende quindi opportuno operare un riepilogo della disciplina, in funzione di ausilio dei rinnovati Consigli degli Ordini, chiamati a mettere in moto la procedura per la formazione dei nuovi Consigli di disciplina territoriali.

Soprattutto considerando che vi sono dei termini che iniziano a decorrere dalla data di insediamento dei rinnovati Consigli degli Ordini territoriali.

E’ bene comunque sin d’ora evidenziare che – per espressa previsione normativa – finchè non si sia completata la procedura, con l’effettivo insediamento del nuovo Consiglio di disciplina territoriale, il Consiglio di disciplina ora in carica continua ad esercitare le proprie funzioni, non potendoci essere una cesura ed un vuoto nella titolarità della imprescindibile potestà disciplinare sugli iscritti (ex art.7, comma 4, del Regolamento sui Consigli di disciplina territoriali) (1) .
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A questi fini, si ricorda che gli istituendi Consigli di disciplina dovranno essere composti da un numero di membri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali dell’Ordine. Qualora i Consigli di disciplina territoriali siano composti da più di tre membri, dovrà essere prevista l’articolazione interna in Collegi di disciplina, ciascuno composto da tre consiglieri, dei quali non più di uno può essere un componente esterno all’Ordine. Il Regolamento attribuisce ai Collegi l’istruzione e la decisione sui procedimenti assegnati dal Presidente del Consiglio di disciplina territoriale.

Al fine della designazione quali componenti dei Consigli di disciplina e della successiva nomina da parte del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell’Ordine, è necessario anzitutto che gli iscritti che intendano partecipare alla selezione presentino la loro candidatura entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine territoriale (ex art.4, comma 2, del Regolamento).

All’atto della candidatura, gli iscritti hanno l’obbligo di allegare il proprio curriculum vitae, compilato conformemente al MODELLO predisposto dal Consiglio Nazionale (qui allegato e che dovrà essere messo a disposizione sul sito internet dell’Ordine territoriale e del Consiglio Nazionale) e rendere la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 4, comma 4, del Regolamento circa la loro iscrizione all’albo da almeno 5 anni, l’assenza di legami di parentela e affinità entro il 3° grado o di coniugio “con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell’Ordine”, l’assenza di legami societari con i consiglieri dell’Ordine territoriale, l’assenza di condanne penali per una serie di reati e “di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali”, salvi gli effetti della riabilitazione e infine, di “non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della propria candidatura” (il MODELLO di dichiarazione sostitutiva, sia per gli iscritti che per i soggetti non iscritti all’albo degli Ingegneri, viene anch’esso allegato alla presente circolare e deve essere reso disponibile sul sito internet dell’Ordine territoriale e del Consiglio Nazionale).

Si evidenzia che la mancata presentazione del curriculum vitae e/o della dichiarazione determina l’immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione, ex art.4, comma 3 del Regolamento sul funzionamento dei Consigli di disciplina.

Nel CV allegato alla propria candidatura gli iscritti sono invitati a indicare le proprie esperienze professionali e lavorative, i titoli di studio e le eventuali pubblicazioni, anche su Riviste on-line, di opere monografiche o articoli scientifici concernenti le materie dell’ordinamento della professione di Ingegnere e/o del procedimento disciplinare. Questi costituiscono titoli preferenziali ai fini delle designazione del candidato e della successiva nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale.

Qualora i Consigli territoriali intendano designare a componenti dei Consigli di disciplina anche soggetti non iscritti all’Albo degli Ingegneri, la loro scelta avviene d’intesa con l’interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di Categoria. I componenti esterni saranno scelti, previa valutazione dei rispettivi curricula professionali (e anche per essi si allega uno schema di CV, a disposizione degli Ordini) e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precitato art. 4, comma 4 del Regolamento, tra gli iscritti da almeno 5 anni agli Albi delle professioni regolamentate, giuridiche e tecniche; oppure tra gli esperti in materie giuridiche o tecniche; oppure tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, anche in pensione.

Entro sessanta giorni dall’insediamento, i Consigli degli Ordini territoriali, esaminati i curricula pervenuti, dovranno selezionare, con delibera motivata, i candidati designati in un numero complessivo pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a nominare e, all’esito, ne predisporranno l’elenco. Si ricorda inoltre che al Presidente del Tribunale andrà evidentemente trasmesso anche il curriculum di ciascun candidato preselezionato dall’Ordine.

Almeno due terzi dei nominativi ivi indicati dovranno risultare iscritti all’Ordine degli Ingegneri territorialmente competente e il numero dei candidati provenienti dalla sezione B dovrà essere almeno doppio rispetto al numero dei consiglieri iscritti alla sezione B nel corrispondente Consiglio dell’Ordine territoriale.

Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui all’articolo 4, comma 2, del Regolamento, o il numero di candidature risulti comunque insufficiente, i Consigli territoriali procedono d’ufficio a inserire nell’elenco il numero di candidati necessario al suo completamento, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 4, del Regolamento.

Dopo la sua compilazione, l’ELENCO dei candidati è PUBBLICATO senza indugio sul sito internet dell’Ordine territoriale e del Consiglio Nazionale in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale ed è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento (a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto della legge), affinché provveda a nominare i membri effettivi e i membri supplenti dei Consigli di disciplina territoriali, interni ed esterni all’Ordine, sulla base dei rispettivi curricula professionali.

Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all’Albo. Il numero dei componenti della sezione B dell’Albo deve essere almeno pari rispetto a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale.

La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina (membri effettivi e membri supplenti) è immediatamente comunicata dal Tribunale agli uffici dei corrispondenti Consigli territoriali e del Consiglio Nazionale per consentire il successivo insediamento dell’organo e per la pubblicazione sul sito internet degli Ordini provinciali e del Consiglio Nazionale, in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale. La prima convocazione e il successivo insediamento dei Consigli di disciplina territoriali sarà, quindi, effettuata a cura del componente con maggiore anzianità d'iscrizione all’Albo, ovvero, qualora sia nominato anche un solo componente non iscritto all’Albo degli Ingegneri, del componente con maggiore anzianità anagrafica, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei nominativi.

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Si evidenzia nuovamente, in conclusione, la necessità di osservare attentamente e scrupolosamente la seguente tempistica, nel momento in cui si sono concluse le operazioni elettorali e si è avuto l’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine territoriale:

1) “Entro e non oltre” 30 giorni successivi all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine territoriale gli interessati devono presentare la propria candidatura per la selezione per la nomina quale componente del Consiglio di disciplina territoriale, utilizzando i modelli allegati, che devono essere resi disponibili sul sito Internet dell’Ordine e del CNI.

2) Entro 60 giorni dal suo insediamento il Consiglio dell’Ordine territoriale è tenuto a predisporre un elenco di candidati al Consiglio di disciplina, individuati discrezionalmente in seguito all’esame e valutazione dei curricula pervenuti e in numero complessivo pari al doppio del numero dei componenti che il Presidente del Tribunale successivamente sarà chiamato a designare. La selezione delle candidature deve avvenire tramite formale e motivata delibera di Consiglio, ad indicare che ci dovrà essere – anche per argomentare e giustificare la decisione all’esterno e di fronte agli eventuali esclusi – una seppur minima spiegazione dei criteri seguiti nella scelta dei nominativi. Si ritiene opportuno che anche dei criteri adottati per procedere alla designazione venga data ampia e completa pubblicità, attraverso l’uso delle moderne tecnologie (2).

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E’ bene inoltre – alla luce dell’esperienza precedente – sottolineare in questa sede la necessità (già ampiamente segnalata nella circolare CNI 3/01/2014 n.309, alla cui attenta ed integrale lettura si rinvia) di verificare che l’elenco dei componenti del Consiglio di disciplina nominati trasmesso dal Presidente del Tribunale contenga anche l’elenco dei componenti supplenti, dato che – in base all’art.5, commi 5 e 8, del Regolamento sui Consigli di disciplina – il Presidente del Tribunale deve nominare contestualmente “i membri effettivi ed i membri supplenti” e che qualora venga meno un componente effettivo “si provvede attingendo all’elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, secondo l’ordine da quest’ultimo individuato”.

E’ opportuno, pertanto, che – in occasione della trasmissione delle candidature per il Consiglio di disciplina – l’Ordine territoriale richieda espressamente al Presidente del Tribunale di nominare e riportare nel suo elenco non solo i membri effettivi ma anche i membri supplenti del Consiglio di disciplina territoriale e di esplicitare chiaramente, per questi ultimi (ad es., tramite apposita e palese numerazione), l’ordine da seguire in caso di necessità di subentro, ad evitare le incertezze interpretative sorte in passato (3).

Allo stesso modo, è onere dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri (v. anche le circolari CNI 10/10/2013 n.278 e 19/11/2013 n.292) - in sede di redazione dell’elenco dei candidati al Consiglio di disciplina selezionati, da sottoporre alla nomina del Presidente del Tribunale – di avere sempre cura di indicare con nettezza accanto ad ogni nominativo la sezione ed i settori di iscrizione all’albo, ovvero se trattasi di Ingegneri oppure Ingegneri iuniores, nonché riportare con la necessaria chiarezza il titolo e la provenienza esterna all’albo degli Ingegneri, nel caso di designazione di membri esterni (la dichiarazione – questo almeno è il suggerimento – ad evitare equivoci e dubbi, andrebbe comunque fatta, anche se negativa, per non esservi componenti esterni) (4).

Si sottolinea, con l’occasione, l’apporto culturale e di conoscenze tecniche specialistiche che in questi anni, a seguito della prima operatività dei Consigli di disciplina, è stato fornito ai componenti Ingegneri dai componenti esterni del Consiglio di disciplina, non iscritti all’albo degli Ingegneri (Avvocati, Magistrati, Professori, Notai, ecc.) e si invitano i Consigli degli Ordini territoriali a valutare attentamente la facoltà e l’opportunità ad essi concessa di avvalersi, se lo vogliono e se lo ritengono utile, di questa innovativa ed originale previsione contenuta nel Regolamento approvato dal CNI, in sede di redazione dell’elenco dei candidati da sottoporre al Presidente del Tribunale, al fine di affiancare ai Colleghi, operanti nei Collegi di disciplina, profili professionali capaci di fornire un aiuto prezioso ed una collaborazione specialistica in campi delicati e forieri di questioni complesse e di difficile soluzione quali quelli del Diritto e della Tecnica, a vari livelli.

Nel raccomandare, infine, di prestare la massima attenzione al rispetto della tempistica e dei passaggi previsti dal Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali e la puntuale lettura delle precedenti circolari CNI dedicate ai Consigli di disciplina territoriali (specialmente le citate circolari n.151/2012, n.278/2013, n.292/2013 e n.309/2014), in modo da non incorrere in errori e quindi in possibili contestazioni, si resta a disposizione per qualunque chiarimento necessario.


ALLEGATI :
1) Modello di Dichiarazione candidati iscritti all’albo;
2) Modello di Dichiarazione candidati NON iscritti all’albo;
3) Modello di Curriculum Vitae, per i candidati iscritti all’albo, da allegare alla candidatura;
4) Modello di Curriculum Vitae, per i candidati NON iscritti all’albo degli Ingegneri.


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NOTE

(1) Il principio secondo il quale la durata dei Consigli di disciplina è pari a quella dei corrispondenti Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri viene quindi ad essere temperato dalla previsione ex art.7, comma 4, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali, per la quale il Consiglio di disciplina in carica “esercita le proprie funzioni fino all’insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina”.

(2) Appare opportuno, previo assenso degli interessati, che anche i curricula dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale vengano pubblicati sul sito Internet istituzionale dell’Ordine, nell’apposita sezione dedicata ai Consigli di disciplina, a fini di trasparenza e pubblicità dell’attività di tale importante organismo e a comprovare all’esterno l’esperienza professionale e i titoli dei suoi membri.

(3) E’ capitato, ad esempio, che il decreto di nomina dei componenti del Presidente del Tribunale non distinguesse tra componenti effettivi e componenti supplenti del Consiglio di disciplina territoriale, con conseguente necessità di un chiarimento successivo.

(4) E’ successo, infatti, che l’Ordine provinciale abbia trasmesso un elenco “muto” di candidati, contenente solamente la scansione “nome-cognome”, senza ulteriori precisazioni circa la sezione ed i settori di iscrizione all’albo e senza chiarire se nell’elenco vi fossero anche soggetti di provenienza esterna e, in caso affermativo, di quale Categoria professionale.

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