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Rif. DV12637
Documento 09/11/2017 CIRCOLARE - XIX SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 145
Data 09/11/2017
Riferimento PROT. CNI N. 8179
Note
Allegati
Titolo CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI - FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' - RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE AL CNI - PROMEMORIA
Testo Con la presente circolare si intendono richiamare e riepilogare una serie di questioni relative al corretto funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali (e, al loro interno, dei Collegi di disciplina) alla luce dei numerosi quesiti e richieste di chiarimento che giungono al Consiglio Nazionale, a seguito del rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali e, di conseguenza, anche dei componenti dei Consigli di disciplina.

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In primo luogo, si raccomanda a tutti i componenti del rinnovato Consiglio di disciplina di operare una attenta e meditata lettura del Regolamento sul funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali allegato alla circolare CNI 5/12/2012 n.151, rinvenibile sul sito Internet www.tuttoingegnere.it.

Numerosi dubbi sollevati nei quesiti trovano già, infatti, chiara soluzione all’interno del citato testo normativo. È altamente consigliabile, inoltre, andare a rivedere e fare costante e puntuale riferimento alle “Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari” allegate alla circolare CNI 28/04/2014 n. 366.


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Per quanto riguarda l’insediamento e l’organizzazione dei Consigli di disciplina, si ricorda che (sia all’interno del singolo Collegio, sia per l’intero Consiglio di disciplina), le funzioni di segretario sono svolte dal componente “con minore anzianità di iscrizione all’Albo” (ovvero dal componente con minore anzianità anagrafica, QUALORA VI SIANO COMPONENTI NON INGEGNERI). Mentre le funzioni di Presidente sono svolte dal componente “con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo” (oppure dal componente con maggiore anzianità anagrafica, QUALORA VI SIANO ANCHE COMPONENTI NON INGEGNERI).


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ARTICOLAZIONE IN COLLEGI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA


È bene rammentare che i Consigli di disciplina si articolano necessariamente in Collegi di disciplina, tutti composti di 3 membri.

L’assegnazione delle singole pratiche ai vari Collegi di disciplina – secondo la legge – è rimessa al Presidente del Consiglio di disciplina, applicando i criteri che preventivamente saranno stati stabiliti. Il Presidente dell’organismo disciplinare è quindi il soggetto deputato a fissare i criteri per l’assegnazione – in un primo momento – dei consiglieri nei singoli Collegi di disciplina e – in un secondo momento – a ripartire tra i Collegi di disciplina il carico di lavoro.

In particolare, per quanto riguarda l’incolpato che sia iscritto alla sezione B dell’albo, il Presidente del Consiglio di disciplina, a norma del Regolamento di disciplina, deve, d’ufficio, assegnare la relativa pratica al Collegio di disciplina in cui è presente il Consigliere della sezione B.
Nell’ipotesi in cui all’interno del Consiglio di disciplina non vi sia un componente appartenente alla sezione B dell’albo, il Presidente del Consiglio di disciplina è tenuto a trasferire la pratica al Consiglio di disciplina dell’Ordine territorialmente viciniore che, ovviamente, abbia tra i suoi componenti almeno un Ingegnere iunior.

Non è invece possibile (come talvolta è stato domandato al CNI) nell’esercizio della funzione disciplinare, chiedere l’ausilio o l’assistenza di un consulente/esperto esterno al Consiglio di disciplina, asserendo la particolare difficoltà tecnica della questione, dato che la decisione disciplinare deve essere adottata unicamente dai componenti del singolo Collegio di disciplina, pena altrimenti il rischio di impugnazione/contestazione della decisione così adottata.

Si rammenta - ad ogni buon conto – che proprio allo scopo di agevolare l’attività dei Consigli di disciplina, il Regolamento predisposto dal CNI e approvato dal Ministero della Giustizia, consente ai Consigli degli Ordini di inserire nell’elenco dei candidati da proporre al Presidente del Tribunale, componenti esterni, con comprovata esperienza nelle materie giuridiche o tecniche (in numero massimo di 1 per ciascun Collegio di disciplina).

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POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE


Viene inoltre sollevata di frequente la questione circa l’ammissibilità della stipula di una polizza di assicurazione professionale per i componenti del Consiglio di disciplina territoriale.

Come già riportato nella circolare CNI 3/01/2014 n. 309, a parere del Consiglio Nazionale è possibile sottoscrivere una polizza assicurativa a favore dei componenti del Consiglio di disciplina per i rischi derivanti dall’espletamento della carica, nel rispetto delle leggi vigenti e con esclusione della colpa grave e dei procedimenti promossi dalla Corte dei Conti.

Sì, dunque, ad una polizza di responsabilità di tipo civile verso i terzi, con esclusione della colpa grave e della responsabilità contabile.

Per quanto riguarda il soggetto tenuto alla stipula, - come sempre avviene per le materie rientranti nell’attività amministrativo-contabile, di gestione delle risorse dell’Ente – esso va identificato nell’Ordine territoriale, a cui andrà inoltrata la relativa richiesta.

Resta salva la possibilità, in ogni caso, a livello personale, per i singoli consiglieri del Consiglio di disciplina, di stipulare direttamente e autonomamente singole polizze di assicurazione per i danni imputabili a colpa grave degli amministratori, sostenendone personalmente le relative spese.

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MOROSITÀ’


Relativamente agli iscritti inadempienti rispetto al versamento della quota annuale di iscrizione (i cd “morosi”), è utile rammentare che, mentre la verifica del pagamento della quota associativa è di competenza dell’Ordine territoriale (che dovrà periodicamente e tempestivamente notiziare il Consiglio di disciplina circa gli iscritti morosi), la competenza ad applicare la sanzione della sospensione a tempo indeterminato prevista dall’art.2 della legge 3 agosto 1949 n.536 è del Consiglio di disciplina territoriale.

La sanzione, una volta inflitta nel rispetto delle garanzie e delle forme del procedimento disciplinare, sarà revocata solamente nel momento in cui l’iscritto avrà versato tutte le quote arretrate. Si sottolinea, pertanto, che non è possibile procedere alla cancellazione degli iscritti morosi, che non hanno pagato una o più quote degli anni precedenti, finchè non si metteranno in regola con i pagamenti (“quando l’iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute”, dice la legge).

Si ricorda, in conclusione sul punto, che l’introduzione del sistema basato sui Consigli di disciplina territoriali ha comportato l’impossibilità per il Consiglio dell’Ordine territoriale di continuare ad occuparsi di questioni e vicende disciplinari.

È bene, quindi, che ogni quesito in argomento venga formulato al CNI direttamente dal Consiglio di disciplina territoriale, nella persona del suo Presidente (e non dei singoli componenti) e non dall’Ordine territoriale.

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PROCEDIMENTI DISCIPLINARI EX ART.46 DEL RD n. 2537/1925


Sono stati proposti numerosi quesiti sulle procedure da adottare ex art.46 del Regio decreto n.2537 del 1925 e sulla individuazione dell’organismo competente nelle ipotesi di provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale (ovvero di misure cautelari penali quali, ad esempio, gli arresti domiciliari).

Pur non essendovi una indicazione espressa e univoca della normativa, occorre far riferimento all’art.3, comma 5, lettera f) del decreto-legge n.138/2011, come convertito dalla legge n.148/2011, che ha introdotto, come più volte esposto, il principio generale della separazione tra funzione amministrativa e funzione disciplinare all’interno degli ordinamenti professionali.

Appare dunque coerente ed in linea con lo spirito della riforma che tutte le deliberazioni, in senso lato sanzionatorie nei confronti dell’iscritto vengano – formalmente – approvate e deliberate dal Consiglio di disciplina territoriale (per il tramite di un singolo Collegio di disciplina).

Appare allora corretto che l’Ordine territoriale trasmetta al Consiglio di disciplina tutte le pratiche comprese quelle relative alle fattispecie contemplate dall’ art.46 del RD n.2537/1925 (“condanna alla reclusione o alla detenzione”; “mandato di cattura”; “condanna che impedirebbe l’iscrizione nell’albo”).

Il Presidente del Consiglio territoriale adotterà invece – in seguito - i necessari e conseguenti provvedimenti materiali di esecuzione.

Ciò in quanto – non avendo il Consiglio di disciplina territoriale competenza sulla gestione dell’albo e degli iscritti – tutte le relative decisioni dovranno essere comunicate al Consiglio dell’Ordine territoriale, il quale provvederà ad assumere i provvedimenti del caso (es.: annotazioni delle sanzioni disciplinari nel fascicolo personale dell’iscritto; aggiornamento dell’albo; comunicazione delle avvenute sospensioni o cancellazioni dall’albo; comunicazioni di rito ai vari Enti ex art.23 del RD n.2537/1925).

Allo stesso modo, al venir meno delle misure restrittive della libertà personale, la decisione della corrispondente revoca delle misure disciplinari deve essere formalmente assunta dal Consiglio di disciplina e comunicata all’Ordine territoriale che provvederà ai successivi adempimenti.

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LA COMPETENZA IN CASO DI ILLECITO DISCIPLINARE COMMESSO DA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA


A parere del Consiglio Nazionale qualunque segnalazione di carattere disciplinare (sia che riguardi un Consigliere dell’organo direttivo dell’Ordine, sia che riguardi un componente del Consiglio di disciplina, sia che riguardi un semplice iscritto) è di competenza del Consiglio di disciplina territoriale operante presso l’Ordine di iscrizione del professionista.

Ciò in base ad una approfondita lettura degli articoli di legge di riferimento e del “Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri”.

Il Ministero della Giustizia ha inoltre approvato ufficialmente la ricostruzione operata nella fattispecie dal Consiglio Nazionale Ingegneri (con la risposta datata 13 gennaio 2015, allegata alla circolare CNI 19/02/2015 n.497).

Si raccomanda dunque una attenta e approfondita lettura della circolare n.497 del 2015, che tratta ampiamente la questione in argomento. In particolare il Ministero Vigilante, nel parere citato, richiama a sostegno della posizione espressa la natura dei procedimenti disciplinari presso gli Ordini professionali, chiarendo e mettendo in evidenza che “il procedimento disciplinare ha natura di procedimento amministrativo, solo al cui esito consegue una piena tutela giurisdizionale: non appare pertanto necessaria, una volta che sia assicurata una composizione imparziale del collegio decidente, l’estensione di garanzie… previste per regolare procedimenti giurisdizionali veri e propri”.

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ESPOSTO PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA IN QUALITA’ DI LIBERO PROFESSIONISTA – PROCEDURA


Il Presidente del Consiglio di disciplina che abbia presentato un esposto contro un Collega, per fatti avvenuti durante rapporti professionali, rappresenta un tipico caso di conflitto di interessi e di conseguenza lo stesso deve astenersi dalle sue funzioni di Presidente fino alla decisione del caso in questione da parte del competente Collegio di disciplina.

In assenza di normativa che regoli la fattispecie, ad avviso del CNI, occorre far richiamo ai principi generali dell’ordinamento professionale onde evitare la paralisi dell’attività del Consiglio di disciplina. Dato che, come noto, il Regolamento sui Consigli di disciplina non prevede la figura del Vice-Presidente.

Va infatti precisato che il Presidente del Consiglio di disciplina svolge anche compiti propulsivi, di indirizzo e coordinamento e di organizzazione dell’attività dei vari Collegi in cui l’organismo disciplinare si articola.

La soluzione più corretta circa la individuazione del Consigliere che temporaneamente ed eccezionalmente (ovvero solo per l’assegnazione di quella determinata pratica, sorta per effetto della segnalazione del Presidente del Consiglio di disciplina) svolgerà le funzioni del Presidente del Consiglio di disciplina, a parere del Consiglio Nazionale, pertanto, può rinvenirsi nella scelta del Consigliere più anziano come iscrizione all’Ordine ovvero, se nel Consiglio di disciplina vi sono componenti non Ingegneri, nel Consigliere più anziano di età.

Il Presidente pro tempore così individuato assegnerà il caso – nell’esercizio del suo potere discrezionale e degli eventuali criteri di assegnazione delle pratiche approvati – ad un Collegio di disciplina di cui non farà parte il Presidente autore dell’esposto. Compiuto questo adempimento, egli rientrerà nei ranghi rivestiti fino a quel momento (componente ed eventuale presidente di un Collegio di disciplina).

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PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DISCIPLINARE


Si rammenta che, pur non essendovi una previsione espressa nella normativa professionale degli Ingegneri riguardo la prescrizione, il suggerimento è di applicare per analogia il termine prescrizionale di 5 anni per l’esercizio dell’azione disciplinare, con decorrenza a partire dal momento in cui si è verificata la condotta lesiva delle norme deontologiche (v. le Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari, allegate alla circolare CNI 28/04/2014 n. 366).

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PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE


Il procedimento presso il Consiglio di disciplina territoriale (per il tramite dei suoi Collegi di disciplina) è pienamente autonomo e indipendente dal giudizio penale e dunque non è obbligatorio attendere l’esito dell’eventuale concomitante processo penale per giungere alla decisione di carattere disciplinare (v. sempre la citata circolare CNI n.366/2014).


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RICORSI AL CNI ED ESECUZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE


I ricorsi al Consiglio Nazionale avverso le decisioni disciplinari del Consiglio di disciplina non ne sospendono automaticamente l’efficacia.

Ciò nonostante, per un principio di garanzia verso l’iscritto e di opportunità giuridica, è comunque auspicabile che l’esecuzione delle sanzioni disciplinari e quindi l’efficacia elle relative deliberazioni venga fatta differire alla scadenza dei 30 giorni successivi alla notifica del provvedimento (ovvero il termine entro il quale è possibile impugnare la sanzione disciplinare), prevedendo espressamente inoltre all’interno nella determinazione disciplinare da trasmettere all’iscritto che l’eventuale proposizione del ricorso nei termini prescritti comporta la proroga del differimento dell’esecuzione della sanzione fino alla decisione del CNI.

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Si rammenta, in conclusione, che l’Ufficio Legale del Consiglio Nazionale è a disposizione – così come avviene da anni per i quesiti degli Ordini territoriali - anche dei Presidenti dei Consigli di disciplina territoriali, per fornire una consulenza telefonica per i casi e le questioni più semplici, ogni mattina, dal lunedì al giovedì.

In questa sede, comunque, si è inteso riepilogare le situazioni che più di frequente hanno sollevato dubbi e interpretazioni divergenti, per fornire un primo, abbastanza dettagliato, approfondimento, ai nuovi Consigli di disciplina territoriali.

Si confida dunque che il presente promemoria possa risultare di utilità per i nuovi componenti dell’organismo disciplinare, nell’esercizio della loro delicata e assai rilevante funzione.
Cordiali saluti.



Le circolari CNI 5/12/2012 n.151; 28/04/2014 n.366; 30/01/2014 n.309 e 19/02/2015 n.497, qui citate, sono tutte rinvenibili sul sito Internet www.tuttoingegnere.it.
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