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Rif. DV12680
Documento 18/12/2017 CIRCOLARE - XIX SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 163
Data 18/12/2017
Riferimento PROT. CNI N. 9215
Note
Allegati

DV12682

LG12681

Titolo CONSULENTI CHIMICI DI PORTO – INIZIATIVA CONGIUNTA DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI – DECRETO DIRETTORIALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 1 DICEMBRE 2017 N.234 CHE APPORTA MODIFICHE ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 10/12/1999 N.1160 – NUOVO RUOLO ATTRIBUITO AL CNI E AMMODERNAMENTO DELLA DISCIPLINA DI SETTORE – VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA DELL’INGEGNERE IN POSSESSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA – CONSIDERAZIONI
Testo Cari Presidenti,

con la presente si intende informarVi circa l’avvenuta approvazione del Decreto direttoriale 1 dicembre 2017 n.234 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture portuali e il Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, di modifica della circolare dell’(allora) Ministero dei Trasporti e della Navigazione 10 dicembre 1999 n.1160, in tema di “Disciplina dell’attività dei consulenti chimici di porto”.

Si anticipa subito che trattasi senza dubbio di un risultato di grande rilievo per le rappresentanze istituzionali della Categoria e per tutti i professionisti Ingegneri che si trovano ad operare nei porti e in collaborazione con le Capitanerie.

Il Consiglio Nazionale, come noto, segue da anni la complessa e non del tutto regolamentata tematica dei professionisti “Consulenti chimici di porto”, tramite una costante interlocuzione con le Autorità ministeriali e le associazioni del settore e, all’occorrenza, anche con delle vere e proprie azioni giudiziarie in difesa delle prerogative dei tecnici Ingegneri, avverso taluni tentativi (invero oggi non più attuali) di disconoscere le competenze professionali dell’Ingegnere stabilite per legge (v., in particolare, le circolari CNI 14/10/2008 n.173 e 29/10/2009 n.275).

Da alcuni anni, forti dei successi ottenuti in sede giurisdizionale a vantaggio degli Ingegneri chimici, anche il confronto con le altre Categorie interessate si è fatto più disteso e collaborativo e questo ha portato alla approvazione del documento congiunto CNI – Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC), trasmesso al Ministero competente e allegato alla circolare CNI 30/12/2013 n.307 (rinvenibile sul sito Internet www.tuttoingegnere.it).

La citata circolare CNI n.307/2013 terminava con l’auspicio e la disponibilità per la convocazione di un tavolo di lavoro presso il Ministero dei Trasporti, con i due Consigli Nazionali di riferimento, le Autorità ed i professionisti coinvolti.

Ebbene, dopo quattro anni, la nuova dirigenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto fossero maturi i tempi per addivenire ad un ammodernamento ed aggiornamento della risalente disciplina della figura del consulente chimico di porto, contenuta nella importante circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (un tempo si chiamava così) 10 dicembre 1999 n.1160, convocando tutti gli organismi interessati (Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, CNI, CNC, Associazione Nazionale Ingegneri e Chimici dei Porti, Associazione Nazionale Chimici di Porto) per una riunione fissata per il giorno 14 settembre 2017 presso il Ministero, in Roma.

In quella occasione il Consiglio Nazionale è stato rappresentato dal Consigliere Segretario, Ing. Angelo Valsecchi e dall’Avv. Massimo Ciammola, dell’Ufficio Legale, che da anni seguono la problematica per conto del CNI.

Il Consigliere Segretario ha quindi illustrato ai rappresentanti ministeriali la posizione del Consiglio Nazionale sui diversi punti della disciplina in discussione, sottolineando che per una volta i due Consigli Nazionali si sono mossi sulla stessa lunghezza d’onda, elaborando delle proposte di riforma in comune ed in stretta collaborazione e rivendicando l’azione svolta dal CNI in questi anni a sostegno dei professionisti Ingegneri e per la sicurezza nei porti.

Particolarmente apprezzato è stato, al tavolo di lavoro, il clima propositivo e la sintonia mostrata dalle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri e dei Chimici e il documento congiunto elaborato dalle due Categorie nel 2013 è stato posto agli atti come valida base di partenza per ogni intervento futuro di riforma.


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Queste le modifiche principali apportate alla disciplina vigente dal Decreto direttoriale n.234 del 1 dicembre 2017:

1) In sede di esame orale (“Valutazione finale”) – di cui al punto 1.3 della circolare n.1160 del 1999 – è mutata la composizione della commissione di esame, davanti alla quale sostenere la prova teorica. Al posto di 2 consulenti chimici di porto indicati “dall’Associazione Nazionale dei Chimici di Porto”, d’ora innanzi i 2 consulenti chimici di porto saranno “designati, in comune accordo, dai Consigli nazionali dei Chimici e degli Ingegneri” ;
2) E’ stato attribuito – tramite ulteriore modifica al punto 1.3 della circolare del 1999 - valore doppio al voto del Capo del circondario marittimo, in caso di parità di punteggio nei voti dei membri della commissione di esame ;
3) Il numero dei consulenti chimici di porto iscritti nel registro istituito ai sensi dell’art.68 Cod. Nav. – di cui la punto 2) della circolare del 1999 – è determinato non più sentita l’Associazione nazionale dei chimici di porto e l’utenza, bensì “sentite l’Associazione nazionale chimici di porto, l’Associazione nazionale ingegneri e chimici dei porti (1), l’utenza e, nei porti sede dell’Autorità di sistema portuale, l’autorità marittima” ;
4) Per quanto riguarda l’aggiornamento professionale – tramite apposita modifica al punto 4) della circolare del 1999 – gli aggiornamenti devono essere richiesti dall’Autorità marittima o di Sistema portuale dove istituita, non più “sentita l’Associazione nazionale dei chimici di porto”, bensì “sentiti i Consigli nazionali dei chimici e degli ingegneri” ;
5) L’ultimo capoverso della circolare del 1999 – correggendo un refuso contenuto nella precedente versione, che faceva riferimento soltanto all’Ordine professionale dei Chimici – a proposito della irrogazione delle sanzioni disciplinari e dei provvedimenti conseguenti, è stato integralmente riscritto e adesso dispone che vi sia un necessario raccordo tra le Autorità marittime “ed il Consiglio nazionale dei chimici e degli ingegneri per l’adozione dei provvedimenti conseguenti all’eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari da parte dei Consigli stessi”.

Accogliendo una espressa proposta dei rappresentanti del CNI – volta a rendere maggiormente trasparente e conoscibile l’attività ed il numero dei consulenti chimici di porto in servizio presso ciascun porto, anche per assicurare una corretta rotazione negli incarichi (2) - l’art.2 del decreto direttoriale attribuisce alla Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità portuali, Divisione 6, del Ministero, il compito di curare “la raccolta, l’aggiornamento e la pubblicazione sul sito del Ministero dei rispettivi elenchi dei predetti registri”, in stretta collaborazione con le Autorità Marittime e le Autorità di Sistema Portuale, che dovranno inviare tempestivamente ogni variazione intervenuta nel registro da esse gestito, a proposito dei consulenti chimici di porto in attività (3).

Importante è anche l’esplicito riconoscimento positivo – integrando la disciplina previgente (punto 4) della circolare del 1999) – del ruolo primario dei Consigli Nazionali, che dovranno essere ascoltati, allorchè si discuta dell’obbligo di aggiornamento professionale dei consulenti chimici di porto.

Il Decreto direttoriale n.234 è entrato in vigore dalla data della sua emissione (art.3), ovvero dal 1 dicembre 2017.


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Come si vede, le variazioni intervenute sono tutte rivolte – con maggiore aderenza al dato normativo e con il giusto riconoscimento del ruolo dei Consigli Nazionali, enti di rappresentanza istituzionale delle Categorie interessate – a rendere effettivo e stabile sul piano normativo il coinvolgimento del Consiglio Nazionale nell’attività di formazione, monitoraggio e controllo dell’attività del consulente chimico di porto, sia attraverso la partecipazione di suoi rappresentanti alla commissione di esame per lo svolgimento della prova di carattere teorico per diventare consulente chimico di porto, sia in sede di aggiornamento professionale che, infine, sotto il piano disciplinare, per il tramite – ovviamente – in prima istanza, dei Consigli di disciplina territoriale (4).

Occorre al contempo in questa sede precisare che le novità introdotte sono in funzione (e nei limiti) dello strumento tecnico adottato, ovvero un decreto del direttore generale, in grado di vincolare la struttura gerarchica del Ministero e gli Uffici periferici, mentre al tavolo di lavoro coi rappresentanti del CNI i vertici ministeriali hanno comunicato l’intenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella prossima Legislatura, di avviare l’iter per l’approvazione di una norma di rango primario, attraverso la quale introdurre modifiche più consistenti e un riordino di carattere generale della disciplina del consulente chimico di porto.

Nell’esprimere la condivisione da parte del Consiglio Nazionale del percorso di riforma avviato, pur se dopo un costante, serrato e prolungato confronto, iniziato nel lontano 2005, e l’apprezzamento verso la Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture portuali e il Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’attenzione, la sensibilità e la competenza dimostrata nei confronti della problematica in esame e delle proposte ed osservazioni dei rappresentanti del CNI al tavolo di lavoro convocato a settembre 2017, si ribadisce in questa sede la ferma volontà del Consiglio Nazionale di contrastare sempre, con tutti i mezzi consentiti, ogni tentativo, esplicito o surrettizio, di limitare o disconoscere le competenze professionali della Categoria degli Ingegneri, stabilite per legge.

Resta fermo infatti - e nessuno lo mette più in discussione – il requisito per l’iscrizione nel registro istituito ai sensi dell’art.68 del Codice della Navigazione costituito dal necessario possesso della laurea in Chimica o in Ingegneria chimica e dall’iscrizione all’albo di Categoria.

In questo senso si ritiene che si aprano possibili opportunità lavorative per i laureati in Ingegneria chimica, iscritti all’albo nel settore b) industriale e desiderosi di operare nei porti, secondo i criteri e le procedure stabilite nella circolare del 1999, anche per incrementare e rafforzare il numero (ora ridotto) dei consulenti chimici di porto in attività.

E viene implicitamente confermato che quella di consulente chimico di porto non è una professione in senso proprio, rientrando la relativa attività nelle attribuzioni delle due Professioni regolamentate, unitamente al necessario superamento di un tirocinio più successiva prova teorica, dinanzi ad una commissione di esame dove adesso vengono istituzionalizzati il ruolo e le prerogative del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del Consiglio Nazionale dei Chimici.

Proprio per effetto della modifica recata dal Decreto direttoriale in esame al punto 1.3 della circolare n.1160 del 1999 si invitano sin d’ora tutti gli Ordini territoriali degli Ingegneri interessati a segnalare, con cadenza periodica (almeno semestrale), al CNI i nominativi (comprensivi di curriculum vitae) dei professionisti consulenti chimici di porto disponibili a far parte delle commissioni di esame, indicando espressamente i porti e le sedi di riferimento e le personali disponibilità (e, all’occorrenza, l’assenza di conflitti di interessi).

In sede di prima applicazione della nuova regolamentazione, in caso di necessità, si ritiene che gli Ordini provinciali coinvolti possano interagire e scambiare informazioni e richiedere elenchi di candidati (ovviamente, nel nostro caso, Ingegneri) alle due Associazioni nazionali di consulenti chimici di porto in attività, richiamate nella nota del Direttore Generale M. Coletta allegata.

Spetterà poi alle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri esaminare e vagliare il CV degli Ingegneri consulenti chimici di porto interessati, per individuare di volta in volta i profili da proporre (congiuntamente con le rappresentanze dei Chimici) al Capo del Circondario Marittimo.

Il Consiglio Nazionale si riserva comunque di studiare una procedura operativa standard, per la richiesta e la successiva segnalazione tempestiva delle candidature da parte dei Consigli degli Ordini, di cui sarà data notizia tramite successiva circolare.

Nel frattempo, si invitano tutti gli Ordini degli Ingegneri a diffondere adeguatamente nel proprio ambito territoriale e tra gli iscritti il Decreto direttoriale 1 dicembre 2017 n.234, unitamente alla presente circolare.

Per disporre del quadro completo di riferimento e per maggiore comodità di lettura, viene trasmessa nuovamente in allegato anche la circolare ministeriale 10 dicembre 1999 n.1160 (già allegata alla circolare CNI n.307/2013).

Ricordiamo, infatti, che per comporre la disciplina oggi vigente bisogna leggere congiuntamente la circolare del 1999 con il Decreto n.234/2017.


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Nell’esprimere piena soddisfazione per l’importante riconoscimento ottenuto del ruolo del Consiglio Nazionale e degli iscritti laureati in Ingegneria chimica, dovuto anche allo spirito costruttivo e non conflittuale che ha animato il lavoro del tavolo tecnico convocato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si inviano cordiali saluti.


ALLEGATI :

1) Decreto direttoriale 1 dicembre 2017 n.234 della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture portuali e il Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (+ nota di trasmissione) ;

2) Circolare Ministero dei Trasporti e della Navigazione 10 dicembre 1999 n.1160.


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NOTE

(1) In attesa della auspicata modifica della normativa di rango primario, la novità in questione assume carattere meramente organizzativo, sul piano interno ed amministrativo, a fini di pubblicità e trasparenza, utilizzando le moderne tecnologie, fermo restando che l’unico registro avente valore legale rimane quello di cui all’art.68 del Codice della Navigazione, gestito dalle singole Autorità Marittime e dalle Autorità di Sistema Portuale.

(2) In questo senso va letto il riferimento, contenuto nell’art.1.5 del Decreto direttoriale, alle sanzioni disciplinari irrogate “da parte dei Consigli stessi” (ovvero si deve intendere, implicitamente, per il tramite dei Consigli di disciplina territoriali).

(3) In attesa della auspicata modifica della normativa di rango primario, la novità in questione assume carattere meramente organizzativo, sul piano interno ed amministrativo, a fini di pubblicità e trasparenza, utilizzando le moderne tecnologie, fermo restando che l’unico registro avente valore legale rimane quello di cui all’art.68 del Codice della Navigazione, gestito dalle singole Autorità Marittime e dalle Autorità di Sistema Portuale.

(4) In questo senso va letto il riferimento, contenuto nell’art.1.5 del Decreto direttoriale, alle sanzioni disciplinari irrogate “da parte dei Consigli stessi” (ovvero si deve intendere, implicitamente, per il tramite dei Consigli di disciplina territoriali).

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