Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV13071
Documento 28/05/2019 CIRCOLARE - XIX SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 387
Data 28/05/2019
Riferimento PROT. CNI N. 4048
Note
Allegati
Titolo ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI AI SENSI DEL DPR N.503/1996, DEL DM N.236/1989 E DEL DPR N.380/2001 - NECESSITÀ DI PREVEDERE ACCORGIMENTI E MISURE IDONEE IN SEDE PROGETTUALE E DI TENERE CONTO DELLE ESIGENZE DELLE PERSONE NON VEDENTI E IPOVEDENTI – INFORMATIVA PER GLI ORDINI TERRITORIALI E ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO
Testo Con la presente si intende sottoporre all’attenzione degli Ordini territoriali e, per il loro tramite, di tutti gli iscritti, la tematica del superamento delle barriere architettoniche e, in particolare, la necessità di contemplare e approntare idonee soluzioni tecniche ed accorgimenti a favore delle persone non vedenti e ipovedenti al momento di redigere i progetti degli edifici pubblici e di quelli privati aperti al pubblico (banche, alberghi, centri-commerciali, supermercati, ecc.).

Il tutto prendendo spunto dalla segnalazione inviata al CNI e agli altri Consigli Nazionali delle Professioni tecniche da parte dell’Associazione Disabili Visivi Onlus (ADV ONLUS), in data 5 marzo 2019 e a seguito del cordiale incontro con il Presidente dell’Associazione avvenuto il 14 maggio 2019.


***

LA QUESTIONE SOLLEVATA


L’“Associazione Disabili Visivi Onlus” pone in primo piano la questione del rispetto della normativa in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche, lamentando che ancora oggi “si continua a progettare e a costruire o ristrutturare senza installare gli ausili prescritti per l’orientamento e la sicurezza di non vedenti ed ipovedenti”.

Dopo aver osservato come i numerosissimi inviti agli enti preposti ad adeguare le varie strutture alla normativa vigente tramite singole istanze e richieste di intervento hanno avuto scarso successo, l’Associazione dichiara che “nella stragrande maggioranza” delle asseverazioni rilasciate dai Professionisti è riportata la erronea dichiarazione di aver ottemperato alla eliminazione delle barriere architettoniche per i disabili, “dimenticando che sono disabili anche i non vedenti e gli ipovedenti”.

Si tratta – prosegue la nota - di un equivoco in cui incorrono spesso anche le Autorità pubbliche, dato che persino l’ISTAT – in passato – a proposito dei dati relativi agli edifici scolastici, disegnava un quadro con punte percentuali del 70% di dichiarato rispetto nell’accessibilità per i disabili, quando in realtà la statistica faceva riferimento soltanto ai disabili motori, dimenticando completamente di considerare nella ricerca anche i disabili visivi (v. infra).

Si sottolinea come il problema riguardi le strutture pubbliche e quelle private aperte al pubblico (banche, centri commerciali, supermercati, ecc.), in cui mancano o sono del tutto insufficienti i percorsi e segnali tattilo-vocali sul piano di calpestio, necessari per l’orientamento e la sicurezza dei non vedenti e degli ipovedenti.


***

LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE


A parere del Consiglio Nazionale il tema sollevato dalla suddetta Associazione appare degno della massima attenzione e deve comportare un supplemento di riflessione per chiunque rivesta un ruolo pubblico e per chi svolge il rilevante e delicato compito della Professione.

Il Consiglio Nazionale ha, in questi anni, come noto, incentivato e promosso le occasioni di dibattito e di azione sui temi della sicurezza degli edifici e delle persone, nonché della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In questa ottica – nei limiti delle funzioni istituzionali demandate dalla legge all’Ente Centrale di Categoria degli Ingegneri e ferme restando le specifiche responsabilità delle Autorità deputate a verificare il rispetto degli standard di sicurezza e agibilità degli edifici pubblici e aperti al pubblico – la sollecitazione proveniente dall’Associazione Disabili Visivi Onlus viene valutata come utile stimolo a concentrarsi su un aspetto del vivere civile talvolta colpevolmente trascurato dalla Società (le possibilità di mobilità e la libertà di movimento delle persone con ridotta capacità motoria o sensoriale e, in particolare, di non vedenti ed ipovedenti).

Si concorda pienamente sulla necessità che nei progetti di nuovi edifici (e nella ristrutturazione degli esistenti) il tecnico progettista debba adeguatamente considerare – tra i molteplici fattori – anche la presenza di segnalazioni e accorgimenti che permettano alle persone non vedenti, ipovedenti e sorde di orientarsi correttamente, riconoscendo le fonti di pericolo.

Allo stesso modo, si concorda sulla importanza dei percorsi e segnali tattilo-vocali sul piano di calpestio, quali strumenti ed ausili idonei a permettere la capacità di orientamento e la sicurezza dei non vedenti e degli ipovedenti.

Il Consiglio Nazionale ritiene infatti che quella sul superamento delle barriere senso-percettive sia una battaglia di civiltà, che deve vedere i professionisti Ingegneri impegnati in prima linea, nella loro attività quotidiana, sia come liberi-professionisti sia come dipendenti, ai vari livelli della Pubblica Amministrazione.


***

IL QUADRO NORMATIVO


Allo scopo di agevolare l’attività degli Ordini territoriali – a cui si chiede e si raccomanda di promuovere una adeguata e costante sensibilizzazione dei propri iscritti circa il tema in esame - si fornisce di seguito un breve riepilogo della normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Vengono in rilievo, rispettivamente, il DM 14/06/1989 n.236 (“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”), il DPR 24/07/1996 n.503 (“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”) e infine il DPR 6/06/2001 n.380 (Testo Unico in materia edilizia).

Secondo l’art.2, lettera A), del DM n.236/1989, per barriere architettoniche si intendono:

“a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. “.

Mentre – ai sensi delle lettere G), H) e I) della medesima disposizione - :

G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.”.

L’art.3 del citato DM è dedicato ai Criteri generali di progettazione, mentre i successivi articoli 5 e 6 sono rivolti, rispettivamente, ai Criteri di progettazione per la visitabilità e ai Criteri di progettazione per la adattabilità.

In base all’art.7.3 del DM n.236/1989 (che richiama l’art.1, ultimo comma, della legge 9/01/1989 n.13: “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”), inoltre:

“La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della legge. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia è subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali atti.
L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.”.

Come si vede, è la stessa normativa tecnica a stabilire che il progettista debba attestare la conformità del progetto presentato alle prescrizioni del DM n.236/1989, per quanto riguarda gli edifici privati e quelli di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.

A proposito della segnaletica, inoltre, l’art.4.3 del decreto ministeriale prevede che:

“ (Omissis) Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille. Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata.
In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.”

Anche il successivo DPR 24/07/1996 n.503 – che trova applicazione per gli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione e per quelli esistenti, da ristrutturare – contiene una definizione di “barriere architettoniche” che ricalca pienamente quella contenuta nel citato DM n.236/1989, del Ministero dei Lavori Pubblici.

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 6/06/2001 n.380), infine, all’art.82, (“Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico”) stabilisce che:

“1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971 n.118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n.503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n.236.
OMISSIS
3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24, per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
OMISSIS
6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
OMISSIS”.

E’ quindi legislativamente dichiarata la responsabilità diretta e personale del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore che prestino la propria opera su opere e progetti non rispettosi della normativa sul superamento delle barriere architettoniche, contenenti difformità tali da rendere impossibile l’utilizzazione e il godimento da parte delle persone disabili.

La mancata predisposizione degli ausili prescritti per l’orientamento e la sicurezza di non vedenti e ipovedenti sia nella fase progettuale, sia nella fase dell’esecuzione e messa in opera, comporta, di conseguenza, il disatteso rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari (1) e dunque espone il progettista/direttore dei lavori/collaudatore al rischio di condanna in sede penale, civile e disciplinare (2).

Si richiama, in particolare, l’attenzione degli Ordini provinciali sul disposto del citato comma 7 dell’art.1 DPR n.503/1996, che prevede – oltre all’ammenda (3) da 5.164 a 25.822 euro – il provvedimento della sospensione dall’albo professionale, per un periodo compreso da uno a sei mesi.

Anche se la norma non lo afferma esplicitamente, si ritiene trattarsi di una sanzione di tipo disciplinare, che andrà quindi, dal punto di vista procedurale, comminata dal Consiglio di disciplina territoriale, ferma testando – secondo le usuali regole – la competenza del Consiglio dell’Ordine territoriale per quanto concerne le necessarie variazioni e annotazioni sull’albo professionale (4).

Ne rimane confermata, sia in quanto imposta dalla normativa, sia quale soluzione idonea a scongiurare il rischio di conseguenze disciplinari e penali (sotto forma di pena pecuniaria), la necessità – da parte dei professionisti Ingegneri – di predisporre e progettare idonei percorsi e segnali tattilo-vocali sul piano di calpestio, quali indicazioni tattili a pavimento e “mappe tattili” che forniscano informazioni sull’articolazione dei percorsi per non vedenti e sulla localizzazione dei servizi.

Questo perché, per un verso, allo sportello unico dei progetti va presentata anche una “dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche”, per altro verso, come visto, spetta al Comune verificare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, effettuando i dovuti riscontri e le eventuali segnalazioni del caso.

Lo scopo ultimo, in conclusione, è quello di rendere i luoghi e gli spazi pienamente ed agevolmente fruibili da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o di tipo sensoriale, tramite opportuni accorgimenti, misure ed avvisi tattili e sonori.


***

LA SITUAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: IL COMUNICATO STAMPA DELL’ISTAT DATATO 3 GENNAIO 2019


L’Istat, nell’ultima rilevazione dedicata alla situazione dell’edilizia scolastica (v. il comunicato-stampa ISTAT del 3 gennaio 2019, pubblicato sul sito Internet https://www.istat.it/it/archivio/225641), ha affermato che nell’anno scolastico 2017-2018 soltanto il 32% delle scuole risulta accessibile dal punto di vista delle barriere fisiche. Mentre il quadro peggiora se si considera la presenza di barriere senso-percettive che ostacolano gli spostamenti delle persone con limitazioni sensoriali: “la percentuale di scuole accessibili scende al 18%”. Nelle regioni del Mezzogiorno si registra la quota più bassa (13%).

Se si considerano assieme le scuole accessibili sia dal punto di vista fisco che sensoriale, la quota di plessi scolastici in regola scende all’8% (!) e tocca i valori più bassi ancora una volta nel Mezzogiorno d’Italia (5%)(5).

La ricerca dell’Istituto Nazionale di Statistica prosegue evidenziando come, nonostante la percentuale di scuole accessibili risulti piuttosto bassa, solamente nell’11% degli edifici scolatici sono stati effettuati, nell’ultimo anno, lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.

I miglioramenti (6), in ogni caso, negli ultimi 5 anni, hanno riguardato esclusivamente la riduzione delle barriere fisiche. “La presenza di barriere senso-percettive resta invece stabile nel tempo, intorno al 20% delle scuole”.

Il quadro complessivo che se ne ricava è composto da luci ed ombre, con molti segmenti e spazi per un possibile miglioramento.

Occorre pertanto che tutti gli operatori del settore – Comuni, Regioni, Istituzioni scolastiche, imprese e professionisti – prestino particolare attenzione al completo rispetto delle prescrizioni normative in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, comprese quelle di ostacolo alle persone non vedenti e ipovedenti (7), pena il rischio di rilasciare dichiarazioni e attestazioni non conformi alla realtà ed in contrasto con le leggi vigenti.


***

GLI OBIETTIVI


Gran parte degli edifici e delle strutture pubbliche – alcune, come noto, assai vetuste – risultano sprovvisti dei percorsi e dei segnali tattilo-vocali sul piano di calpestio necessari per l’orientamento e la sicurezza dei non vedenti e degli ipovedenti.

Capita che ancora oggi i progetti delle strutture pubbliche o private aperte al pubblico vengano redatti senza il rigoroso rispetto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche (si v. l’esempio degli edifici scolastici, di cui al menzionato Comunicato-stampa dell’ISTAT), per la mancanza sulla pavimentazione della prescritta segnaletica e delle opportune “mappe tattili”, che siano di orientamento e indicazione dei percorsi per i non vedenti all’interno degli spazi.

Anche la Norma UNI 11168-1 del 2006 (Accessibilità delle persone ai sistemi di trasporto rapido di massa - Parte 1: Criteri progettuali per le metropolitane) richiama la necessità di segnali tattili sulla pavimentazione, al fine di garantire l’orientamento e la sicurezza dei non vedenti.

Occorre quindi sempre prestare attenzione – a tutti i livelli di competenza e per tutti gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione – che siano rimossi gli ostacoli fisici e le fonti di pericolo per i non vedenti, gli ipovedenti e per i sordi. A seconda dei casi, dunque, andranno predisposti di volta in volta dei sistemi di chiamata, degli accorgimenti e delle segnalazioni sonore o tattili (es. le mappe a rilievo) che permettano alle persone con ridotta o impedita capacità sensoriale di orientarsi agevolmente e di muoversi in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.

Sarebbe inoltre opportuno – da parte degli Ordini provinciali - pubblicizzare nel proprio territorio la normativa di riferimento tra gli addetti ai lavori e gli operatori del settore delle costruzioni e degli appalti pubblici, tramite mirati seminari e corsi di aggiornamento, allo scopo di sensibilizzare gli iscritti e diffondere adeguatamente le “buone pratiche” di progettazione e rispetto della disciplina sulla eliminazione delle barriere architettoniche.

L’Associazione Disabili Visivi Onlus ha varie volte evidenziato l’utilità e l’opportunità di ricorrere – a livello di moderno accorgimento tecnico – all’utilizzo di segnali e percorsi tattilo-vocali e delle mappe a rilievo, quali soluzioni concretamente efficaci e uniformi a livello nazionale.

Durante il citato incontro del 14 maggio, presso il CNI, tra il Presidente dell’Associazione Disabili Visivi Onlus e il Consigliere Gaetano Fede, in rappresentanza del Consiglio Nazionale, si è inoltre concordato di valutare percorsi comuni e future possibilità di collaborazione tra l’associazione e le rappresentanze della Categoria degli Ingegneri, sia a livello nazionale che provinciale.

In tale occasione, il Presidente dell’ADV Onlus, Prof. Avv. Giulio Nardone ha, in particolare, invitato i professionisti a tenere conto ed utilizzare, nella propria attività, le “Linee Guida per la progettazione dei segnali e percorsi tattili necessari ai disabili visivi per il superamento delle barriere percettive” (7^ edizione, marzo 2014), pubblicate sul sito Internet www.mobilitautonoma.org, curate dall’Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi ed Ipovedenti (INMACI).

Invito che il CNI accoglie volentieri, sollecitando gli Ordini degli Ingegneri a promuovere e diffondere nel rispettivo ambito territoriale tale utile e aggiornato strumento di lavoro, basato sul linguaggio tattile LOGES-VET-EVOLUTION (Linee di Orientamento Guida e Sicurezza).


***

Nel raccomandare la più ampia diffusione dei contenuti della presente circolare presso gli iscritti e nel proprio ambito territoriale – verificando anche la possibilità di organizzare seminari informativi e corsi di aggiornamento ad hoc sulla rilevante tematica del superamento delle barriere architettoniche e in particolare delle barriere senso-percettive - quale contributo delle rappresentanze istituzionali della Categoria degli Ingegneri alla piena e completa attuazione della normativa di riferimento, per permettere alle persone non vedenti e ipovedenti di vedere finalmente riconosciuti i propri diritti, a partire dal diritto ad una mobilità autonoma e secondo adeguati criteri di orientamento e di sicurezza, inviamo cordiali saluti.

------------------------------------------------------------------------------------

NOTE

(1) Secondo la Cassazione civile, III Sezione, 23/09/2016 n.18762, “L’ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull’obbligo di eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente precettiva”.

(2) Ferma restando la possibilità di integrare altri reati. Per una ipotesi di mancata predisposizione di interventi di natura prevenzionistica, con conseguente infortunio e decesso dell’utente portatore di handicap in una stazione della metropolitana, si v. la sentenza della Cassazione penale, IV Sezione, 22/03/2007 n.11960, di condanna (agli effetti civili) dei soggetti individuati quali responsabili dell’evento, ritenuti colpevoli per omessa realizzazione, nella stazione ferroviaria, di percorsi tattili (LOGES) per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

(3) I reati si dividono in delitti e contravvenzioni. Le contravvenzioni sono quei reati per i quali è prevista la pena dell’arresto e/o dell’ammenda (art.17 cp).

(4) Trattandosi, appunto, di sospensione dall’esercizio della professione. Ricordiamo, infatti, che – ai sensi dell’art.3, comma 1, del DPR 137/2012 – gli albi territoriali contengono l’anagrafe di tutti gli iscritti, “con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti”.

(5) Si va dalla mancanza di un ascensore alla presenza di un ascensore non adatto al trasporto delle persone con disabilità, alle scuole sprovviste di rampe esterne o servoscala. Fonte: ISTAT.

(6) Riferiti solamente alle scuole primarie e secondarie di primo grado, precisa l’ISTAT.

(7) Secondo il Glossario in calce al Comunicato stampa 3 gennaio 2019 dell’ISTAT, per CECITA’ si intende “la cecità totale nel caso in cui ci sia: a) una mancanza totale della vista in entrambi gli occhi; b) la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore; c) un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%”, mentre si parla di IPOVISIONE o cecità parziale “nel caso in cui ci sia: a) un residuo visivo non inferiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%”.

------------------------------------------------------------------------------------

Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it