Testo
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Viene richiesto parere al Consiglio Nazionale sulla possibilità per i professionisti Geologi di svolgere la direzione lavori relativamente ad una serie di opere/lavorazioni: ripascimento del litorale mediante sabbia da cava e da mare; realizzazione di pennelli emersi ed immersi con massi di seconda categoria; opere di ingegneria naturalistica a salvaguardia delle dune; manutenzione della viabilità stradale pubblica mediante fresatura e ripristino in conglomerato bituminoso e relativa segnaletica, per un importo dei lavori a base d’asta di oltre 3 milioni di euro.
Sulla questione si osserva quanto segue.
In primo luogo, in via generale, si rammenta che non spetta al Consiglio Nazionale, bensì al Ministero della Giustizia e al Ministero dell’Università, fornire interpretazioni ufficiali delle competenze professionali ai sensi del DPR 5/06/2001 n.328 (“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”).
Il Consiglio Nazionale, pertanto, può soltanto esprimere il proprio parere non vincolante, tramite formule generali, spettando poi all’Amministrazione chiamata ad esaminare il singolo progetto, di volta in volta, procedere ad applicare al caso concreto i principi e le regole generali, tramite una analisi puntuale e non astratta ed aprioristica delle caratteristiche dello specifico intervento.
Fermo restando quanto sopra – e dunque la necessità di una valutazione caso per caso, senza limitarsi ad una sintetica descrizione – al fine di fornire un ausilio e una indicazione di massima all’Ordine territoriale, in funzione di collaborazione istituzionale, si esprime l’avviso che, sul piano teorico, le attività sommariamente descritte nella nota trasmessa appaiano riconducibili alla competenza professionale (propria) dell’Ingegnere.
Attività quali il ripascimento dei litorali, la realizzazione di pennelli emersi ed immersi con massi di seconda categoria e in generale le opere di ingegneria naturalistica ricadono infatti pacificamente nell’ambito dell’art.51 del RD n.2537/1925, dedicato alle competenze professionali dell’Ingegnere, in base alla sua ampia e onnicomprensiva formulazione (“Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”).
A seguito del DPR n.328/2001, la direzione dei lavori per il ripascimento del litorale mediante sabbia da cava e da mare e quella relativa alle opere di ingegneria naturalistica sono di sicura competenza professionale dell’Ingegnere civile e ambientale della sezione A dell’albo, ai sensi dell’art.46, comma 1, lettera a), del DPR n.328.
La competenza in materia di calcoli idraulici e progettazione delle opere idrauliche, ad esempio, è esclusiva degli Ingegneri, come ha chiarito da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato, 21 novembre 2018 n.6593, allegata alla circolare CNI 20/02/2019 n.351 (presente sul sito Internet: www.cni.it).
Come ha esemplarmente affermato il Consiglio di Stato nella sentenza da ultimo citata, infatti, “la progettazione delle opere viarie, idrauliche e igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli Ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54” del RD n.2537/1925.
Anche una attenta disamina del contenuto dell’art.51 del RD 23 ottobre 1925 n.2537 (1) – sostiene il Consiglio di Stato – porta a concludere che in tale ampia e onnicomprensiva formulazione debbano ritenersi ricomprese “le costruzioni stradali, le opere igienico-sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche e, di certo, anche le opere di edilizia civile (nella espressione ‘costruzioni di ogni specie’).”
Ne consegue che, secondo il Consiglio di Stato, - mentre è possibile predicare una lettura evolutiva del concetto di “edilizia civile”, che potrà, se necessario, anche essere interpretato estensivamente – sul piano generale “restano di appannaggio della professione di ingegnere le opere che richiedono una competenza tecnica specifica e che esulano dall'edilizia civile rientrante nella comune competenza”.
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Le competenze professionali dei Geologi sono fissate invece dall’ art.3 della legge 3/02/1963 n.112 (“Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo”) e, da ultimo, dall’art.41 del DPR 5/06/2001 n.328 (2).
In base alla lettera b) dell’art.3 della legge n.112/1963, spettano al Geologo (solamente) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo, mentre le lettere successive si occupano delle indagini geologiche relative ai diversi tipi di elementi e settori (suolo, acque superficiali e sotterranee, giacimenti minerari, ecc.).
La direzione lavori è ivi prevista unicamente ai sensi della lettera c) del primo comma dell’art.41 DPR n.328/2001 cit., con riguardo esclusivo agli interventi geologici e in quanto “finalizzati alla redazione della relazione geologica”, nonché ai sensi della lettera d) del medesimo primo comma, per quel che concerne “il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche”.
Ai professionisti Geologi spettano le analisi idrogeologiche delle componenti inquinanti – ai sensi della lettera n) del primo comma dell’art.41 del DPR n.328 – ma solo in quanto funzionali “alla esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti” e per la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi.
Non dunque la progettazione e la direzione lavori, che non sono previste nella legge professionale dei Geologi con riferimento alle valutazioni e agli studi idraulici.
In conclusione, risulta assodato che la progettazione e direzione lavori degli interventi di consolidamento dei terreni e dei litorali (3) e delle opere di ingegneria naturalistica a salvaguardia delle dune attengono alla competenza piena ed esclusiva dell’Ingegnere, il quale si avvarrà – a seconda dei casi – dell’apporto e dell’insieme di informazioni e conoscenze fornite dal professionista Geologo (4).
In questi termini è il parere richiesto, salvo eventuale diverso avviso delle Autorità Ministeriali competenti.
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Confidando di avere fornito i chiarimenti di pertinenza del Consiglio Nazionale, e restando impregiudicate le autonome valutazioni e considerazioni del Consiglio dell’Ordine territoriale, si inviano cordiali saluti.
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NOTE
(1) L’art.51 del RD n.2537/1925, come noto, dispone che: “Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”.
(2) Questo il testo del primo comma dell’art.41 del DPR n.328/2001, dedicato alle attività professionali degli iscritti alla sezione A dell’albo dei Geologi:
“1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:
a) il rilevamento e la elaborazione di cartogafie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo «Geographic Information System» (GIS);
b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;
d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi;
e) le indagini e la relazione geotecnica;
f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attività geologiche relative alla loro conservazione;
g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gestione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;
h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici;
i) rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT);
l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici;
m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio;
n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;
o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili limitatamente agli aspetti geologici;
p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attività estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare;
q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche;
r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;
s) le attività di ricerca.”
(3) Secondo il TAR Valle d’Aosta, 22/07/1992 n.100: “Le indagini geotecniche sono da sottrarre alla competenza professionale dei geologi per rientrare, invece, in quella degli ingegneri, cui è affidato istituzionalmente lo studio del rapporto meccanico tra l'opera e il terreno su cui insiste”. Nella stessa direzione v. anche il TAR Friuli-Venezia-Giulia, 18/05/1991 n.192 (“In base alla normativa vigente (art. 3 l. 3 febbraio 1963 n. 112, r. d. 23 ottobre 1925 n. 2537 e l. 2 marzo 1949 n. 143) rientra nella competenza esclusiva degli ingegneri la redazione di perizie geotecniche comprensive anche della valutazione degli impatti sul suolo e sottosuolo, mentre rientrano nella competenza degli ingegneri e dei geologi le indagini geotecniche preliminari alla fase progettuale”).
(4) Secondo la recente sentenza del TAR Lazio, I Sezione, 23/07/2019 n.9850 – che ha rigettato il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale dei Geologi contro il decreto ministeriale 17 gennaio 2018, recante “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” - : “Una coerente interpretazione delle norme impugnate… consente piuttosto di ritenere che, laddove la conoscenza geologica del sito sia imprescindibile, ben possa il geologo svolgere la sua opera professionale ‘in sinergia’ con il progettista”. Questo comporta che le norme tecniche hanno lo scopo unicamente di precisare che “il modello geologico deve essere sviluppato in modo da costituire elemento di riferimento per il progettista stesso, quale elemento primario e imprescindibile, e che nella modellazione geotecnica è responsabile il progettista, senza per questo svilire il ruolo del geologo, né escludere alcuna qualificazione di quest’ultimo nell’ambito del progetto”. A proposito della impugnativa con motivi aggiunti anche della successiva circolare esplicativa delle NTC datata 19 gennaio 2019, il giudice amministrativo, nell’occasione, ha avuto inoltre modo di chiarire che: “Il richiamo all’attività del progettista… che deve occuparsi dell’analisi della risposta sismica locale, non esclude che esso possa avvalersi, a tale scopo, dell’ausilio di un geologo, riconducendosi al primo la sola responsabilità di progetto, come da norme primarie richiamate e riscontrate nelle NTC”
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