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Rif. DV13489
Documento 16/03/2021 CIRCOLARE - XIX SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 709
Data 16/03/2021
Riferimento PROT. CNI N.2248
Note
Allegati

SZ13490

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI INGEGNERI ED ARCHITETTI – SENTENZA CONSIGLIO
DI STATO, 11 FEBBRAIO 2021 N.1255 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO E DEI LAVORI PERIMETRALI ALLA
STRADA - OFFERTA TECNICA FIRMATA DA UN PROFESSIONISTA ARCHITETTO -
PROGETTAZIONE DELLE OPERE VIARIE CHE NON SIANO STRETTAMENTE
CONNESSE CON I SINGOLI FABBRICATI - COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI
INGEGNERI - INCOMPETENZA DEGLI ARCHITETTI – NATURA DELLE VARIANTI EX
ART.95 D.LGS. N.50/2016 – ACCESSORIE ALL’OPERA VIARIA E NON ALLE OPERE DI
EDILIZIA CIVILE - CONSIDERAZIONI
Testo Con la presente – facendo seguito alle precedenti circolari CNI n.581/2020 e n.656/2020 - si trasmette in allegato, per opportuna informazione, la importante sentenza del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, 11 febbraio 2021 n.1255, riguardante il riparto di competenze professionali tra Ingegneri ed Architetti in materia di progettazione delle opere viarie e stradali.

Il giudice amministrativo, in tale occasione, ha confermato l’esclusiva competenza dei professionisti Ingegneri riguardo la progettazione delle opere stradali e di urbanizzazione primaria, accogliendo il ricorso proposto contro l’aggiudicataria di un appalto pubblico di lavori, la cui offerta tecnica era stata presentata a firma di un Architetto.


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La vertenza ha riguardato la procedura aperta per l’affidamento, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di realizzazione della “strada di collegamento tra via Pietà e via Largo Colle della Croce” nel Comune di Cusano Mutri.

La lex specialis di gara aveva identificato le categorie SOA per partecipare alla gara nella OG3 (strade) – classe II e nella OS21 (micropali) – classe I.

La controversia ha avuto origine dal ricorso presentato dalla impresa seconda classificata che chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione e lo scorrimento, in suo favore, della graduatoria finale, contestando – tra l’altro – la legittimazione professionale dell’Architetto a sottoscrivere l’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria, perché privo delle specifiche competenze richieste per il tipo di lavorazioni poste a base di gara, secondo il dettato del RD n.2537/1925.

Il TAR aveva respinto l’impugnativa della seconda classificata, ritenendo che “le proposte formulate dall’aggiudicataria non hanno interessato la sede stradale, della quale non ne hanno modificato il tracciato ma, piuttosto, opere accessorie”. Di conseguenza, “Deve quindi escludersi che le migliorie siano consistite in varianti, tali da rendere indispensabile le competenze tecniche di un ingegnere” (1).

Il Consiglio di Stato è stato di contrario avviso.


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L’atto di appello avverso le statuizioni del giudice amministrativo di primo grado riguardava principalmente la circostanza che l’offerta tecnica formulata dall’aggiudicataria dovesse ritenersi viziata in ragione della incompetenza professionale dell’Architetto che – in presenza di opere viarie, riservate ex art.51 RD n.2537/1925 agli Ingegneri – era intervenuto nella ‘riprogettazione’ sul progetto esecutivo.

Il giudice amministrativo di secondo grado, come detto, ha accolto il ricorso della seconda classificata, dichiarando la incompetenza professionale dell’Architetto ad intervenire in materia.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, “la progettazione delle opere viarie che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli Ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli art.51, 52 e 54, RD 23 ottobre 1925 n.2537”, richiamando le precedenti decisioni della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, 15/12/2020 n.8027; Consiglio di Stato 17/07/2019 n.5012 (2)).

Per giungere a queste conclusioni il Giudice d’appello richiama ed esamina le previsioni del disciplinare di gara, – che richiedeva la firma degli elaborati tecnici a corredo dell’offerta a cura di un tecnico abilitato, ai sensi della vigente normativa – la legge professionale di Ingegneri ed Architetti e quello che chiama il “consolidato intendimento” della giurisprudenza amministrativa che si è espressa in passato sull’argomento.

Viene dunque analizzato in primo luogo il disposto degli articoli 51, 52 e 54 del RD n.2537/1925, rilevando come all’ampia elencazione delle competenze professionali proprie dell’Ingegnere – secondo il disposto dell’art.51 cit. (3) – si contrapponga una differente e meno ampia privativa a favore degli Architetti, riguardo il tema specifico.

Si riportano di seguito le puntuali parole del Consiglio di Stato, che fa leva anche sui contenuti dell’art.54 del medesimo Regolamento, tutt’ora vigente.

In base all’art.54, commi 2 e 3, del RD n.2537/1925, infatti, secondo il Giudice amministrativo di secondo grado:

“le competenze dell’architetto sono espressamente escluse” per quanto riguarda “le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche”.

Si evidenzia come, nel ragionamento del Consiglio di Stato, la disposizione di cui all’art.54 del RD n.2537 – al di là della (risalente) contingenza storica in cui fu approvata – si presenta utile, sul piano interpretativo e sistematico, per corroborare l’interpretazione predominante secondo cui, nel sistema della legge professionale di Ingegneri ed Architetti, agli Ingegneri spetti in via esclusiva tutta la parte delle vie e dei mezzi di trasporto, delle costruzioni di ogni specie e delle applicazioni della fisica che non rientri nella nozione di “edilizia civile” (4).

In sostanza, tutte le progettazioni tecniche che non attengono all’edilizia civile rientrano nell’ambito delle competenze dei soli Ingegneri, mentre la progettazione attinente all’edilizia civile può essere svolta anche dagli Architetti, oltre che dagli Ingegneri (TAR Campania, 30/07/2019 n.4169 (5); TAR Campania, 15/01/2019 n.231; TAR Campania, 14/09/2016 n.4299; TAR Campania, 20/04/2016 n.1968).

Interessante – sebbene non nuovo (6) – è anche il passaggio della sentenza che ricorda come le anzidette disposizioni del RD siano state espressamente mantenute in vigore dagli articoli 1, 16 e 46 del DPR 5 giugno 2001 n.328.

Sul fondamento di queste norme di legge e di queste premesse, il Consiglio di Stato argomenta che se è da ritenersi ammissibile consentire all’Architetto di sottoscrivere “progetti relativi alle realizzazioni tecniche di carattere rigorosamente accessorio, preordinato al mero collegamento di opere edilizie alla viabilità ad esse strettamente servente”, nondimeno deve affermarsi che nessuna estensione e nessuna privativa professionale dell’Architetto è consentita riguardo le ‘proposte progettuali migliorative’ ovvero alle ‘varianti’ di cui agli articoli 95, comma 14 e 94, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici.

Questo perché le anzidette proposte progettuali e varianti costituiscono “in ogni caso soluzioni accessorie all’opera viaria e non certamente alle opere di edilizia civile”.

Applicando questi principi al caso concreto, è giocoforza riconoscere la incompetenza professionale dell’Architetto alla sottoscrizione della offerta tecnica presentata dalla impresa aggiudicataria.

Rileva infatti il Giudice amministrativo come l’offerta tecnica abbia avuto ad oggetto: la “rimodulazione della progettazione della strada in ragione degli scavi e delle sezioni reali terreno-roccia”, nonché la “nuova progettazione degli scavi in riferimento alle indagini geognostiche effettuate in sito.. per i micropali a supporto dei muri di contenimento previsti in progetto a base di appalto”, unitamente alla “realizzazione dei muri perimetrali alla strada secondo la nuova progettazione”, con l’installazione di “gabbionature rinverdite alla sommità delle scarpate”: tutte attività, per quanto detto, e palesemente, di esclusiva competenza professionale dell’Ingegnere, con conseguente necessità di estromissione della aggiudicataria dalla procedura di gara ed accoglimento del ricorso principale.


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La sentenza n.1255/2021 del Consiglio di Stato si allinea a quel poderoso indirizzo giurisprudenziale che nega decisamente la possibilità di intervento degli Architetti quando viene in rilievo la materia delle opere viarie e delle costruzioni stradali.

Ne risulta nuovamente ribadita e confermata la piena ed esclusiva competenza professionale degli Ingegneri riguardo i lavori di urbanizzazione primaria e la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, spazzando via e demolendo (si auspica, definitivamente) i recenti maldestri tentativi di mettere in discussione tale consolidato assetto delle competenze professionali.

Questo perché la pronuncia in esame ha tenuto conto dei precedenti – anche molto recenti – arresti giurisprudenziali sull’argomento e ha concluso nuovamente nella direzione qui evidenziata, e il tutto ad opera del Giudice amministrativo di ultima istanza, quale è nell’ordinamento il Consiglio di Stato, con tutta l’autorevolezza e la forza giuridica che ne deriva.

In questa occasione, inoltre, si è avuta una importante precisazione sulla natura delle proposte progettuali migliorative e delle varianti ex art.95, comma 14, del decreto legislativo n.50/2016 (7), con la indicazione che – sotto il profilo integrativo o modificativo – sono “in ogni caso” da considerare accessorie all’opera viaria (di competenza esclusiva degli Ingegneri) e “non certamente” alle opere di edilizia civile (soggette alla competenza concorrente di Architetti ed Ingegneri (8)), così fornendo un ulteriore e apprezzabile contributo interpretativo, a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni e di tutti gli operatori del settore.

Il Consiglio Nazionale esprime apprezzamento per la limpida e argomentata statuizione proveniente dal Giudice amministrativo, che potrà utilmente servire per sostenere e tutelare in tutte le sedi le prerogative della Professione di Ingegnere.

A questo scopo, si raccomanda agli Ordini in indirizzo di realizzare la più ampia diffusione della presente circolare tra gli Enti e le Istituzioni presenti nel proprio ambito territoriale, per ristabilire nei suoi corretti termini l’assetto delle competenze oggi vigente a livello professionale sugli interventi che coinvolgono strade, ponti, opere viarie (9) e di urbanizzazione primaria in generale.

ALLEGATO: Sentenza Consiglio di Stato, Quinta Sezione, 11/02/2021 n.1255.

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NOTE

(1) TAR Campania, Napoli, I Sezione, 10 luglio 2020 n.3006.

(2) Sulla quale sentenza si v. la circolare CNI 17/09/2019 n.423, presente sul sito www.cni.it.

(3) Secondo l’art.51 del RD 23/10/1925 n.2537, “Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.”.

(4) Sulla parte restante, propria del concetto di “edilizia civile”, vi è invece la competenza concorrente di Ingegneri ed Architetti, in base al primo comma dell’art.52 del RD n.2537/1925, mentre vi sarà la competenza esclusiva degli Architetti, nei limiti indicati dal secondo comma dell’art.52 del Regolamento per le professioni di Ingegnere ed Architetto.

(5) Allegata alla circolare CNI n.423/2019.

(6) Si v. in precedenza – ad esempio – la sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, 17/07/2019 n.5012, allegata alla citata circolare CNI n.423/2019.

(7) Codice dei contratti pubblici.

(8) Ex art.52, primo comma, del RD n.2537/1925.

(9) Che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati.
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