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Caro Presidente,
nelle more degli opportuni approfondimenti applicativi, ritenendo di fare cosa gradita, trasmettiamo in allegato la legge 21 aprile 2023 n.49 (1)sull’equo compenso, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio e che è entrata in vigore in data 20 maggio 2023.
La legge si applica ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore e dunque non ha carattere retroattivo.
Essa si compone di 12 articoli e contiene all’articolo 1 una importante definizione di “equo compenso”, che costituirà una direttiva fondamentale nei rapporti tra professionisti, clienti e Pubblica Amministrazione.
Per “compenso equo” si intende pertanto la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti – nel caso dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi – ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art.9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, come convertito dalla legge n.27/2012.
L’art.2 della legge n.49/2023 è dedicato all’Ambito di applicazione e chiarisce che la nuova legge si applica ai rapporti professionali di cui all’articolo 2230 del codice civile (2), regolati da convenzioni aventi per oggetto lo svolgimento, “anche in forma associata o societaria” delle attività professionali di natura intellettuale svolte in favore:
- di imprese bancarie e assicurative, nonché delle loro società controllate;
- di imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato più di 50 dipendenti o hanno presentato ricavi superiori ai 10 milioni di euro;
- della Pubblica Amministrazione e delle società a partecipazione pubblica (3).
La legge si applica a tutti i professionisti, sia quelli iscritti a un Ordine, sia quelli appartenenti alle professioni non regolamentate. I primi, e dunque anche gli Ingegneri, per determinare un compenso equo dovranno fare riferimento ai parametri indicati nei decreti ministeriali per ogni singola categoria o classe di lavori.
Si segnala – tra le molte novità – che la nuova normativa contiene una previsione apposita (art.7) sull’efficacia del parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell’Ordine territoriale, nonché l’intervenuta abrogazione (per effetto dell’art.12 della legge) della lettera a) del comma 1 dell’art.2 del decreto-legge 4 luglio 2006 n.223, che aveva abrogato le tariffe obbligatorie, con un effetto di reviviscenza delle tariffe professionali (4)(oggi denominate parametri).
Si evidenzia, altresì, che l’art.5, comma 5 della legge affida agli Ordini professionali il compito di approvare “disposizioni deontologiche” deputate a sanzionare la violazione, da parte del professionista, della disciplina sull’equo compenso. Andrà pertanto aggiornato il Codice deontologico della Categoria e in questa direzione – si segnala – si sta muovendo il Consiglio Nazionale, su impulso del Vicepresidente con delega all’Etica e Deontologia Ing. Elio Masciovecchio.
Occorrerà quindi aggiornare il Codice deontologico degli Ingegneri italiani, in particolare con riferimento all’art.11 – Incarichi e compensi e all’art.15 – Concorrenza, che andranno armonizzati con la norma oggi divenuta cogente.
In effetti, il Codice deontologico vigente prevede già delle norme di comportamento che possono consentire ai Consigli di Disciplina di operare nel senso della nuova disciplina, nelle more dell’adeguamento del Codice, proprio in virtù di due commi degli articoli citati:
11.3 - La misura del compenso è correlata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ai sensi dell’art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi.
15.3 - E’ sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l’ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.
L’art.10 della legge n.49/2023 istituisce inoltre presso il Ministero della Giustizia l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, al fine di vigilare sull’osservanza delle disposizioni in materia di equo compenso, con il compito di:
- esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell’equo compenso e la disciplina delle convenzioni;
- formulare proposte nella materia dell’equo compenso;
- segnalare al Ministro della Giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.
L’Osservatorio è presieduto dal Ministro della Giustizia o da un suo delegato, dura in carica tre anni ed è importante sottolineare che ne faranno parte anche – sul versante delle Professioni regolamentate – “un rappresentante per ciascuno dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali” (5).
Occorrerà attendere, in questo senso, le iniziative del Ministero Vigilante.
Sarà oggetto di successivo approfondimento, infine, il disposto normativo sancito dagli articoli 3, 5 e 6 (ovvero “Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo”, “Disciplina dell’equo compenso” e “Presunzione di equità”), di cui sarà data notizia tramite ulteriore circolare informativa, assieme a tutti gli altri temi che l’opportuno esame del testo porrà in fase applicativa.
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L’invito, in questa fase, è quello a diffondere nel proprio territorio e tra gli iscritti l’importante testo normativo allegato, frutto dell’azione e del lavoro di anni di iniziativa politica della Categoria, anche per il tramite della Rete delle Professioni Tecniche.
ALLEGATO:
- Legge 21 aprile 2023 n.49.
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NOTE
(1)Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.”.
(2) L’art.2230 del Codice civile (“Prestazione d’opera intellettuale”) dispone: “Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.”
(3) Non si applica invece alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione, né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione.
(4) Che andrà adeguatamente approfondito, nei mesi a venire.
(5)In base al comma 2 dell’art.10 legge n.49 cit..
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