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Rif. DV14046
Documento 09/05/2024 CIRCOLARE - XX SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 168
Data 09/05/2024
Riferimento PROT. CNI N. 5289
Note
Allegati

DV14047

Titolo ATTUAZIONE PNRR – FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – DPCM 15 SETTEMBRE 2021 – COMMISSIONI DI COLLAUDO – NOTA DI CHIARIMENTI DEL MIT DATATA 19/04/2024, PROT. 19628 – CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI COLLAUDO – ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO A CIASCUN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE - CONSIDERAZIONI
Testo
Con la presente si trasmette a tutti gli interessati la nota del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. U.0019628.19-04-2024, contenente importanti principi in materia di criteri di liquidazione del compenso dei componenti delle Commissioni di collaudo tecnico-amministrativo, previste dall’art.7 del DPCM 15 settembre 2021 (in allegato).

Si tratta di un atto di indirizzo per le Regioni in tema di ripartizione del compenso spettante ai membri delle Commissioni di collaudo, dopo l’approvazione della legge sull’equo compenso (legge 21 aprile 2023 n.49 (1) ).

L’intervento del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del MIT si è reso necessario a seguito delle diverse e discordanti interpretazioni seguite nella prassi dalle stazioni appaltanti e al fine di uniformare i provvedimenti di nomina e di liquidazione del compenso delle Commissioni di collaudo sull’intero territorio nazionale.

Rilievo centrale, all’interno delle direttive fornite alle Amministrazioni dall’Autorità ministeriale, assume il principio dell’equo compenso, nonché la menzione della recente sentenza del TAR Veneto n.632/2024 (2), di chiarimento della sua portata.


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Degna di particolare attenzione e considerazione è la circostanza che il Ministero – nell’occasione – si sia fatto espressamente carico di tenere conto e di sottolineare l’importanza sistematica e concettuale che l’approvazione della legge n.49/2023 ha determinato (anche) nel campo dei provvedimenti attuativi del PNRR, quale quello costituito dalle previsioni del punto 13, “Sicuro, verde, sociale”, lettera c), comma 2 dell’art.1 del decreto-legge 6 maggio 2021 n.59 (3), come convertito dalla legge 1 luglio 2021 n.101.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 – richiamato nella nota ministeriale - ha lo scopo di stabilire le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi e disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti, nell’ambito della dotazione finanziaria destinata al Programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della disposizione citata del decreto-legge n.59/2021.

Al suo interno, l’art.7 (“Collaudo”) stabilisce che, per ciascun intervento ammesso a finanziamento, la stazione appaltante provvede alla nomina di una Commissione di collaudo composta da tre membri, “ai sensi dell’articolo 102 (4), comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50. (5)”.

Adesso, con la nota di indirizzo per le Regioni datata 19 aprile 2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce una volta per tutte che il compenso per l’attività di collaudo in questione, “determinato sulla base del vigente DM 17 giugno 2016, aggiornato con i parametri in vigore dal 1° luglio 2023”, va attribuito a ciascun componente della Commissione di collaudo, come riporta l’art.238 del DPR 5/10/2010 n.207 (6).

Anche se il DPCM (essendo dell’anno 2021) continua a fare riferimento al previgente Codice dei contratti pubblici e al Regolamento attuativo, appare evidente che analoghe considerazioni e soluzioni ermeneutiche debbano valere anche vigente il nuovo Codice dei contratti pubblici (7), dove il collaudo è disciplinato dall’art.116 (8)e le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura sono contenute nell’Allegato I.13 (“Determinazione dei parametri per la progettazione”) del decreto legislativo 31/03/2023 n.36.

L’Allegato II.14 del Codice, come noto, all’art.29, comma 1, disciplina le modalità di individuazione del compenso spettante per le attività di collaudo tecnico-amministrativo, che viene determinato ai sensi dell’art.116, comma 4, per i dipendenti pubblici , mentre per gli altri “il compenso è determinato con le modalità stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione.”.

Rilevante, in ogni caso, è l’affermazione secondo cui il compenso non va suddiviso tra i vari componenti della commissione di collaudo, bensì ad ogni collaudatore spetta il compenso per intero, come determinato in applicazione dei vigenti parametri ministeriali (9).

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti richiama esplicitamente la prima decisione del Giudice amministrativo che ha fatto applicazione del principio del compenso equo, – la sentenza TAR Veneto, III Sezione, 3 aprile 2024 n.632 – sposando la lettura secondo cui non soltanto la Pubblica Amministrazione deve garantire nei bandi pubblici il rispetto della legge n.49/2023, ma deve anche considerare non ribassabile dall’operatore economico il compenso determinato dalla stazione appaltante facendo applicazione del DM 17 giugno 2016.

La nota ministeriale si premura poi di chiarire che il compenso spettante a ciascun collaudatore ministeriale riceverà una riduzione del 50%, ai sensi dell’art.61, comma 9, del decreto-legge n.112/2008 (10), mentre le spese e gli oneri accessori (non superiori al 25% del compenso previsto) vanno riconosciute per intero.

Per poi operare un riepilogo riassuntivo delle previsioni in tema di collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico (in allegato).

Con la specificazione finale che le stazioni appaltanti, per i collaudatori da esse nominati, hanno facoltà di adottare diverse modalità, qualora lo ritengano opportuno alla luce di puntuali discipline locali.

Il MIT conclude quindi con una raccomandazione, rivolta alle Regioni, di realizzare l’immediata diffusione dell’atto di indirizzo “a tutti i soggetti attuatori”, anche in considerazione delle tassative scadenze previste dal PNRR.


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Il Consiglio Nazionale condivide i contenuti della nota ministeriale datata 19 aprile 2024 ed esprime apprezzamento per la sensibilità e la lungimiranza manifestata nell’occasione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I principi fissati nella legge sull’equo compenso (legge 21 aprile 2023 n.49) abbisognano di essere interiorizzati ed applicati nell’attività quotidiana delle Pubbliche Amministrazioni, superando resistenze risalenti nel tempo e atteggiamenti “difensivi”, di chiusura rispetto ai principi innovativi ivi contenuti.

Ben venga dunque un chiarimento quale quello espresso nella Nota di indirizzo per le Regioni 19 aprile 2024 allegata, reso a proposito delle Commissioni di collaudo chiamate ad intervenire nell’ambito degli stanziamenti relativi al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e concernenti le misure di Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica.

E’ appena il caso di sottolineare come l’attribuzione del compenso a ciascun componente della commissione di collaudo sia sempre stata la posizione assunta, in tutti questi anni, dal Consiglio Nazionale, quale riconoscimento della qualità e della quantità dell’opera professionale e della rilevanza dei compiti che il collaudatore è chiamato a svolgere, nell’interesse della collettività e a tutela della sicurezza, assumendo gravose responsabilità, e perciò tale orientamento interpretativo rappresenta una tappa importante all’interno di un percorso decennale.

Dato che la responsabilità dell’operato della Commissione di collaudo ricade in toto su ognuno dei collaudatori, appare infatti imprescindibile garantire agli stessi un compenso equo e giusto.

Adesso, questa soluzione appare facilitata dall’approvazione della legge n.49/2023 e il pronunciamento del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del MIT va nella giusta direzione.

Il Consiglio Nazionale si augura che anche le altre Amministrazioni dello Stato inizino ad applicare integralmente la legge sull’equo compenso, - anziché, talvolta, come riportano le cronache, a boicottarla – in quanto volta non soltanto a garantire ai liberi-professionisti una remunerazione equa per l’opera prestata, ma anche ad assicurare alla PA prestazioni di qualità superiore e alla cittadinanza progetti ed interventi basati sul rispetto del lavoro intellettuale.

Nel frattempo, si invitano i destinatari della presente circolare a realizzarne la più ampia diffusione nel proprio ambito territoriale.

Cordiali saluti.

ALLEGATO: Nota Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, prot. U.0019628.19-04-2024.

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NOTE

(1) Sulla quale si rinvia alla lettura della circolare CNI 7/06/2023 n.47, pubblicata sul sito Internet istituzionale.

(2) Sulla quale si rinvia alla lettura della circolare CNI 9/04/2024 n.156, pubblicata sul sito Internet istituzionale.

(3) “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.”.

(4) “Collaudo e verifica di conformità”.

(5) Provvedimento abrogato.

(6) Si riporta di seguito il testo dell’art.238 (“Compenso spettante ai collaudatori”) del DPR 5/10/2010 n.207: “1. Per gli incarichi affidati a soggetti esterni, ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti o della categoria professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione.
2. L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'esecutore.
3. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra è aumentato del venti per cento.
4. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del trenta per cento del compenso previsto da detta tariffa. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al sessanta per cento.
5. Per la determinazione del compenso per la redazione del verbale di accertamento di cui all'articolo 138, comma 2, del codice, può essere utilizzato come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenuto adeguato, l'onorario a vacazione previsto dalle tariffe professionali di cui al comma 1.
6. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.”.

(7) V. anche il disposto dell’art.226, comma 5, del d.lgs. n.36/2023 (“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.”).

(8) “Collaudo e verifica di conformità”.

(9) Ovvero mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del DM 17 giugno 2016 alle disposizioni di cui all’art.41 del decreto legislativo n.36/2023.

(10) Si riporta il testo dell’art.61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, come convertito dalla legge n.133/2008: “Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell’Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”.

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