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Rif. DV14061
Documento 24/05/2024 CIRCOLARE - XX SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 178
Data 24/05/2024
Riferimento PROT.CNI N. 6046
Note
Allegati

DV14062

Titolo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE – ART.114 DECRETO LEGISLATIVO 31/03/2023 N.36 – DIREZIONE DEI LAVORI E DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI - NOMINA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – PER LAVORI DI IMPORTO NON SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO – CORRETTA INTERPRETAZIONE – PARERE SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO MIT DATATO 17/04/2024, CODICE 2459 – SOTTO 1 MILIONE DI EURO, POSSIBILE COINCIDENZA TRA DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – SOPRA 1 MILIONE DI EURO, NECESSITÀ DI NOMINARE UNA FIGURA AD HOC - TRASMISSIONE
Testo Con la presente si trasmette in allegato il parere del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.2459 del 17/04/2024, in tema di nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art.114, comma 4 (1), del decreto legislativo 31/03/2023 n.36 (2) (“Codice dei contratti pubblici”), in quanto di particolare interesse per tutti i professionisti.

Al Servizio Supporto Giuridico del MIT era stata richiesta la corretta interpretazione da dare al disposto della norma del Codice dei contratti pubblici citata (3), laddove si afferma che “nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro”, il direttore dei lavori “svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.” (4).

Più precisamente, si domandava se – per lavori non superiori al milione di euro – il coordinatore della sicurezza debba coincidere col direttore dei lavori, oppure se l’interpretazione da seguire sia quella per cui “sopra la soglia del milione di euro, il coordinatore della sicurezza non può coincidere con il direttore dei lavori”.


***


Adesso il Servizio Supporto Giuridico è intervenuto, fornendo una risposta che sarà di grande ausilio per gli operatori del settore.

Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti occorre distinguere.

Per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, vi è un preciso obbligo di nominare – quale coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva – un soggetto diverso dal direttore dei lavori.

Mentre, per i lavori sotto 1 milione, vi può essere coincidenza delle funzioni nella persona del direttore dei lavori, purché quest’ultimo sia in possesso dei requisiti previsti in tema di sicurezza.

Questa conclusione è avvalorata dalla Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici, dove è precisato che la nomina di una apposita figura quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per lavori sopra la soglia del milione di euro, si giustifica con l’importanza di tali funzioni.

Si rimanda comunque alla lettura dell’autorevole parere allegato.

***

Si invitano i destinatari della presente circolare a realizzarne la più ampia diffusione nel proprio ambito territoriale.

ALLEGATO: Parere Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, codice id. 2459 del 17/04/2024.

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NOTE

(1) E non comma 14 come riportato, a causa di un refuso, nel documento allegato.

(2) Si riporta di seguito il comma 4 dell’art.114 del d.lgs. n.36/2023: “Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.”.

(3) Avente per rubrica: “Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti”.

(4) Sul presupposto che il direttore dei lavori sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza. Qualora invece egli non li possieda, spetterà alla stazione appaltante designare allo scopo “almeno un direttore operativo”, in possesso dei requisiti di legge (ivi).

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