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Rif. DV14085
Documento 11/07/2024 CIRCOLARE - XX SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 193
Data 11/07/2024
Riferimento PROT. CNI N. 7864
Note
Allegati

DV14086

Titolo OBBLIGHI IN CAPO AGLI ORDINI PROFESSIONALI – CONTO ANNUALE DELLE SPESE
SOSTENUTE PER IL PERSONALE – ART.2, COMMA 2-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 31/08/2013
N.101, COME CONVERTITO DALLA LEGGE N.125/2013 – AVVENUTA PUBBLICAZIONE
DELLA CIRCOLARE CONTENENTE LE ISTRUZIONI PER ASSOLVERE ALL’OBBLIGO DI
RENDICONTAZIONE DEL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE – CIRCOLARE DIPARTIMENTO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 3/07/2024 N.32 – SCADENZA DELLA RILEVAZIONE
POSTICIPATA AL 6 SETTEMBRE 2024 - TRASMISSIONE
Testo Con la presente – facendo seguito alle circolari CNI 12/07/2023 n.68 e 29/05/2024 n.180 (1) – si comunica che è stata finalmente pubblicata, da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze la circolare 3/07/2024 n.32, avente per oggetto: “Il Conto annuale 2023 – rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165” (in allegato).

Si tratta delle istruzioni relative alle modalità operative per la compilazione e l’invio del conto annuale da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni, attese anche dal sistema degli Ordini professionali, per effetto delle modifiche recate al testo dell’art.2, comma 2-bis, del decreto-legge 31/08/2013 n.101, dall’art.20, comma 3-quinquies del decreto-legge 22/04/2023 n.44 (“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”), come convertito dalla legge 21 giugno 2023 n.74(2) .

Il testo vigente dell’art.2, comma 2-bis, del decreto-legge 31/08/2013 n.101, come convertito dalla legge 30/10/2013 n.125 e da ultimo modificato dal decreto-legge n.44/2023, è infatti il seguente:

“2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.”.

E gli “adempimenti previsti dall’art.60, comma 2, del d.lgs. n.165/2001” sono – appunto – quelli costituiti dal conto annuale.

In assenza della circolare ministeriale esplicativa non era possibile, per le Categorie professionali, assolvere all’obbligo di rendicontazione del conto annuale del personale, previsto dalla legge.

Con la pubblicazione della circolare n.32/2024 da parte della Ragioneria Generale dello Stato si permette quindi – seppur tardivamente – al sistema degli Ordini e Collegi professionali di adempiere agli obblighi informativi (3), imposti dalla norma primaria.

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Rimandando per il resto alla integrale lettura della circolare allegata, si evidenzia, in particolare, la novità costituita dalla circostanza che la rilevazione non contiene più la suddivisione dei lavoratori per posizione economica, bensì esclusivamente per Area di accesso (Aree A, B e C, nel caso del comparto Funzioni Centrali, che è quello cui appartengono gli Ordini territoriali degli Ingegneri e il CNI).

Assai importante è inoltre sottolineare che la circolare afferma espressamente (pag.4) che “Il termine della rilevazione è fissato al 6 settembre 2024”, il che è un modo asettico per significare che – non avendo rispettato, per la pubblicazione della circolare con le istruzioni applicative, la scadenza prevista di maggio - l’Amministrazione Centrale è stata costretta a concedere alle Amministrazioni destinatarie dell’obbligo una proroga del termine entro cui inviare la rilevazione dei costi del personale.

Ricordiamo, infatti, che fino alla data del 3 luglio scorso, sul sito Internet istituzionale del Ministero delle Finanze era stata pubblicata unicamente la circolare 14 maggio 2024 n.23 (“Rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165. Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2023) e Monitoraggio anno 2024.”), che però non riguarda il sistema degli Ordini professionali.

Inoltre, la medesima circolare, a pag.3, afferma che “con successiva circolare saranno comunicati i termini e le modalità di invio dei dati relativi alla rilevazione ‘Conto annuale 2023’”.

La circolare n.32/2024 ha, appunto, lo scopo dichiarato (pag.3) di fornire “le istruzioni per l’inserimento delle informazioni relative al conto annuale 2023 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche”).



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Riepilogando:

I) Per effetto del decreto-legge n.44/2023, come convertito in legge, anche gli Ordini e i Collegi professionali sono sottoposti all’adempimento costituito dal conto annuale delle spese del personale.

II) Tale adempimento – in base ad una lettura razionalmente orientata e sistematica (4) - deve ritenersi prescritto e cogente a partire dalla dichiarazione di quest’anno, legata al conto annuale 2023, ovvero la data di entrata in vigore dell’obbligo in capo agli Ordini.

III) A far data dalla pubblicazione della circolare 3/07/2024 n.32 da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli Ordini professionali sono finalmente stati posti nelle condizioni di assolvere all’obbligo di legge.

IV) Il termine ultimo per l’invio delle tabelle tramite il sistema SICO è stato individuato nel prossimo 6 settembre 2024.

V) I modelli di rilevazione e il materiale utile sono resi disponibili all’indirizzo internet www.homepagesico.mef.gov.it, rammentando che è presente sul sito Internet del MEF sia una Sezione dedicata alle risposte sulle domande più frequenti, sia un servizio di help desk, di assistenza tecnica.

La circolare n.32 del 3 luglio 2024 della Ragioneria Generale dello Stato – in questa occasione – contiene un apposito paragrafo, dedicato agli Ordini professionali.

Esso si limita, in verità, da un lato, a richiamare le norme di legge che costituiscono la fonte dell’obbligo in capo al settore degli Ordini professionali (5).

Dall’altro lato, si afferma che “gli Ordini ed i Collegi professionali, nella loro articolazione territoriale e nazionale, sono tenuti alla presentazione del Conto annuale seguendo le istruzioni di carattere generale del comparto delle Funzioni centrali all’interno del quale sono collocati (articolo 3, comma 1, sezione II CCNQ del 22/02/2024) e quelle specifiche degli enti pubblici non economici”.

Preme – in questa sede – segnalare, in particolare, all’attenzione degli Ordini territoriali tre ulteriori istruzioni operative, contenute nella suddetta circolare.

A pag.6 della Circolare n.32/2024 si rammenta la necessità di individuare il responsabile del procedimento amministrativo, ai fini dell’invio della rilevazione. Tale figura sarà costituita – a seconda dei casi – dal dirigente (se presente in organico), dal funzionario preposto, oppure – in assenza di indicazioni esplicite – dal legale rappresentante dell’Ente (e dunque, per gli Ordini territoriali, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine territoriale).

E’ bene tenere a mente, inoltre, che il responsabile del procedimento – da riportare nella Scheda Informativa 1 – è tenuto alla sottoscrizione dei modelli di rilevazione.

A ciò si aggiunga (pag. 7) che anche il Presidente del collegio dei revisori dell’Ente è tenuto, unitamente al Responsabile del procedimento amministrativo, a sottoscrivere il Conto annuale, apponendo la firma nello spazio dedicato del modello ‘certificato’ (6). L’Organo di controllo potrà far inserire proprie valutazioni e commenti nell’apposita sezione “Commenti organi di controllo”.

Infine, si evidenzia (sempre a pag.7 della circolare allegata) che – in base agli articoli 16, comma 1(7), e 17(8) del decreto legislativo 14/03/2013 n.33 (cd Codice della trasparenza) – vi è l’obbligo di pubblicazione del modello certificato del conto annuale nella sezione Amministrazione trasparente del sito Internet istituzionale dell’Amministrazione, potendo in caso contrario l’Ente e i soggetti responsabili essere chiamati a risponderne, anche per l’ipotesi di danno all’immagine dell’Amministrazione (9).

Si rimarca, in conclusione, che - ad avviso del CNI - la presentazione del conto annuale costituisce l’unico obbligo, tra le misure di razionalizzazione della spesa pubblica, cui debbono sottostare gli Ordini professionali, in quanto contemplati dalla norma espressamente tra i destinatari.

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Tanto si doveva per opportuna informazione, in un’ottica di leale collaborazione istituzionale, ferma restando l’autonomia e le scelte discrezionali spettanti a ciascun Consiglio dell’Ordine territoriale, riguardo l’adempimento degli obblighi di legge.



ALLEGATO: Circolare 3 luglio 2024 n.32 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

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NOTE

(1) Entrambe rinvenibili sul sito Internet istituzionale.

(2) V., amplius, sul punto, la già citata circolare CNI n.68/2023.

(3) Qualifica quelli in esame come “oneri informativi, non eccessivamente gravosi… riferiti ai costi del proprio personale nel quadro della ricostruzione delle diverse voci cospiranti alla definizione delle dinamiche di spesa riferite ad un sistema di bilancio pubblico ‘allargato’”, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, 16/04/2024 n.3477, analizzata nella recente circolare CNI 13/06/2024 n.184, rinvenibile sul sito Internet www.cni.it.

(4) V., ancora, la più volte citata circolare CNI n.68/2023.

(5) Norme di legge più volte richiamate nelle circolari del Consiglio Nazionale e dunque ben conosciute dagli Ordini territoriali degli Ingegneri.

(6) Le firme possono essere apposte anche in forma digitale.

(7) Si riporta di seguito il testo dell’art.16, comma 1, d.lgs. n.33/2013: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.”.

(8) Si riporta di seguito il testo dell’art.17 d.lgs. n.33/2013: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.”.

(9) Ex art.46 d.lgs. n.33/2013.



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