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Rif. DV14115
Documento 26/09/2024 CIRCOLARE - XX SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 216
Data 26/09/2024
Riferimento PROT. CNI N. 10037
Note
Allegati

SZ14117

Titolo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – SERVIZI DI INGEGNERIA E DI
ARCHITETTURA – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE UNIVERSITÀ – AFFIDAMENTO
DIRETTO DA PARTE DEL COMUNE DI ENNA SIA DELLA PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA DEL PARCO URBANO, SIA
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL
TORRENTE TORCICODA – LAMENTATA ASSENZA DELLE CONDIZIONI PER
PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO – SENTENZA TAR SICILIA,
28/06/2024 N.2336 – ACCOGLIMENTO DEL RICORSO – ILLEGITTIMITÀ
DELL’AFFIDAMENTO ALLE UNIVERSITÀ DI INCARICHI PROFESSIONALI IN
ASSENZA DI PREVISIONE NELLO STATUTO DELLA POSSIBILITÀ DI OFFRIRE
SUL MERCATO SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA, NONCHÉ IN
CARENZA DI UN ORGANIGRAMMA CONFORME A LEGGE E DI UN
DIRETTORE TECNICO - CONSIDERAZIONI
Testo
Con la presente si trasmette a tutti gli interessati la sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), 28 giugno 2024 n.2336, contenente importanti principi in materia di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e di possibilità di assegnazione dei medesimi alle Università, tramite affidamento diretto ai sensi del Codice dei contratti pubblici (in allegato).

Il tema della legittimità dell’affidamento diretto, senza gara, alle Università dei servizi professionali non è nuovo ed è da tempo sotto il faro del Consiglio Nazionale, per le sue rilevanti implicazioni per i professionisti (si vedano, nell’ordine, le circolari CNI 25/01/2013 n.171, 7/05/2013 n.214, 10/09/2013 n.267, 5/05/2014 n.369, 11/07/2014 n.395 e 1/10/2014 n.426. 1).

***

Oggetto del contendere era la legittimità dell’avvenuto affidamento, senza gara, da parte del Comune di Enna all’Università degli Studi di Enna “Kore”, del servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione esecutiva del Parco Urbano di Enna Bassa, in base all’art.50, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023 n.36) (2).

L’Ordine degli Architetti di Enna e la Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa avevano impugnato dinanzi al giudice amministrativo le determinazioni con le quali il Comune di Enna aveva proceduto all’affidamento diretto dell’appalto all’Università, sostenendo, in estrema sintesi:

1)che nel caso di specie si trattasse di un affidamento diretto ai sensi del Codice dei contratti pubblici e non di un accordo tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.15 della legge n.241/1990, dato che l’Università Kore non è una Università statale (3);
2) che, in ogni caso, l’Università in questione non sarebbe in possesso dei requisiti di cui all’art.37 dell’Allegato II.12, Parte V (4), del d.lgs. n.36/2023, cui rinvia l’art.66 del medesimo Codice;
3) che – inoltre – nello statuto dell’Università nemmeno sarebbe prevista la facoltà di rendere a soggetti terzi servizi di ingegneria e di architettura, né, più in generale, la possibilità di partecipare a gare pubbliche per l’affidamento di appalti;
4) che il Comune avrebbe omesso di controllare il possesso, in capo all’Università, delle “documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali” richieste dal citato art.50, comma 1, lettera b), del Codice, per addivenire all’affidamento diretto;
5) che la stazione appaltante avrebbe omesso di indicare nella documentazione il procedimento utilizzato per il calcolo dei compensi posti a base dell’affidamento, con la conseguenza di non permettere la verifica del rispetto della legge sull’equo compenso dei professionisti.

Il Comune si era difeso sostenendo che l’affidamento era dipeso dalla impossibilità di far svolgere l’incarico ai tecnici interni e che si era deciso di individuare un soggetto esterno cui affidare il servizio di progettazione, chiedendo all’Università di Enna Kore la formulazione di un’offerta sia per la progettazione del Parco Urbano (pari a euro 122.000,00, IVA inclusa), sia per gli interventi di sistemazione idraulica di una sezione del torrente Torcicoda (pari a euro 46.360,00, IVA inclusa).

Ricevute le offerte anzidette, si era dato avvio all’iter per l’affidamento diretto dei due servizi, di cui al momento del ricorso solamente quello relativo alla progettazione del Parco Urbano era stato formalmente assegnato.

Nel merito, il Comune aveva replicato affermando che in realtà nello statuto dell’Università era prevista espressamente la facoltà di erogare servizi - anche a carattere professionale - a favore di terze parti, mentre, riguardo la pretesa violazione della disciplina sull’equo compenso, “per un mero refuso” era stato indicato nell’atto di affidamento una cifra inesatta e in realtà l’importo “includeva sia il PFTE, sia la Progettazione esecutiva.”.

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Il Giudice amministrativo di primo grado compie una ricognizione della disciplina di riferimento, al fine di risolvere la controversia.

Il tutto con la non banale precisazione – per respingere una eccezione di rito avanzata dal Comune in giudizio – che gli Ordini professionali “hanno legittimazione a difendere, in sede giurisdizionale, gli interessi della categoria di soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche nella misura in cui si tratti comunque di conseguire determinati vantaggi, sia pure di carattere strumentale, giuridicamente riferibili alla categoria nel suo complesso.”.

In altre parole, come si accennava all’inizio, dall’eventuale accoglimento del ricorso principale deriverebbe un ampliamento delle occasioni professionali dei professionisti Ingegneri e Architetti e questo legittima e sorregge l’impugnativa giurisdizionale proposta dagli Ordini professionali.

Si tratta di un principio ormai pacifico in giurisprudenza, ma che è bene sempre rimarcare, in quanto qualificante l’azione degli Ordini e Collegi professionali.

Passando al merito del ricorso, il TAR sottolinea – in primo luogo – che nella fattispecie è pacifico che venga in gioco un affidamento diretto di servizi di ingegneria e di architettura e dunque occorre indagare la relativa disciplina.

Viene in rilievo l’art.66, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici (5), che ammette la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi indicati anche di “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati”, rinviando espressamente alla Parte V dell’Allegato II.12 del Codice, per l’elencazione dei requisiti minimi necessari.

Mentre, in base all’art.37 (6) dell’Allegato II.12, Parte V, del d.lgs. n.36/2023 (7), i soggetti di cui all’art.66 cit. devono possedere una serie di rigorosi requisiti (l’oggetto sociale deve ricomprendere le prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; deve essere predisposto un organigramma delle persone impiegate nello svolgimento delle funzioni professionali e tecniche, con l’indicazione delle specifiche competenze; all’interno dell’impresa deve essere presente almeno un direttore tecnico, in possesso di laurea in ingegneria o architettura e abilitato alla professione da almeno 10 anni, iscritto, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo e in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale; il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici relativi alla prestazioni oggetto dell’affidamento deve essere delegato al direttore tecnico o ad altro Ingegnere e Architetto dipendente dagli stessi soggetti e di pari requisiti.).

Come detto, il Comune si era difeso richiamando l’art.25 dello statuto dell’Università, il quale prevede che l’Università possa partecipare “a strutture associative di diritto pubblico o privato” che possono assumere le forme più idonee al conseguimento delle finalità, compresi “convenzioni, contratti, protocolli di intesa per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi.”.

Ne deriva – secondo l’impostazione del Comune – che lo Statuto contemplava la facoltà per l’Università “di erogare servizi anche di carattere professionale in favore di terzi”, come meglio precisato dal regolamento di Ateneo, che tratta di attività e prestazioni scientifiche a favore anche di Enti pubblici e soggette a remunerazione.

Il TAR Sicilia smentisce questa ricostruzione.

Lo fa partendo dall’osservazione secondo cui le norme contenute dell’Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici “sono in larga parte riproduttive di quelle contenute nel DM 2 dicembre 2016 n.263 (8)”, con la novità costituita dalla previsione secondo cui “i soggetti che vogliano partecipare alle procedure di affidamento pubblico devono ricomprendere nell’oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.

Degno di nota è inoltre il passaggio in cui la sentenza afferma che la novella legislativa ha “il precipuo scopo di restringere il novero dei soggetti che possono essere affidatari di appalti pubblici di servizi di ingegneria e architettura” e che la medesima trova fondamento sia nella delicatezza dei servizi in questione, sia “nell’elevata professionalità richiesta per garantire la qualità dei servizi.”.

Il TAR procede quindi ad una attenta disamina del testo dell’art.66 d.lgs. n.36/2023, qualificandolo quale “norma aperta”, che consente – a differenza del passato (9) - la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria anche ad “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale”, purché in possesso dei requisiti fissati dall’Allegato II.12 del Codice e in primis “quello di ricomprendere nell’oggetto sociale la possibilità di offrire sul mercato i servizi di ingegneria e di architettura”.

Per poi concludere che – alla luce della normativa richiamata – la previsione dello statuto dell’Università Enna Kore, richiamata dal Comune, in realtà non è rispettosa del disposto legislativo, “in quanto si limita a conferire all’Università la generica possibilità di stipulare contratti di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi”.

Da una corretta lettura delle disposizioni statutarie e regolamentari citate nelle sue difese dal Comune di Enna, il Collegio giudicante evidenzia che “anche tali disposizioni non prevedono espressamente la possibilità per l’Università di erogare servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.

Il TAR Sicilia - privilegiando un criterio di stretta interpretazione del sopra richiamato art.37, comma 1, dell’Allegato II.12, Parte V, del Codice degli appalti – sostiene con fermezza che l’obbligo di ricomprendere nell’oggetto sociale la possibilità di offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura non deve essere considerato un mero adempimento formale, bensì una scelta di carattere sostanziale, a dimostrazione della serietà e della affidabilità dell’operatore economico che intenda prendere parte ad una procedura ad evidenza pubblica relativa ad un servizio di ingegneria o di architettura.

Questo sempre a causa della rilevanza e del valore degli interessi in gioco e della elevata professionalità che occorre possedere per garantire la qualità delle prestazioni in discussione.

Non solo.

Il Giudice amministrativo di primo grado sottolinea come dalla documentazione agli atti non emergono elementi che possano dimostrare il possesso, da parte dell’Università affidataria, degli ulteriori requisiti di legge.

In particolare, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo “non emergono né l’esistenza di un organigramma conforme a legge (10), né la presenza di un direttore tecnico”.

Occorreva, infatti, – per giustificare l’affidamento – tra l’altro, che il Comune di Enna verificasse la sussistenza in capo all’Università dei requisiti minimi previsti per gli operatori economici dall’art.66, comma 1, lettera e) e comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

Anche sotto questo profilo il Collegio ritiene viziato l’affidamento, data che è mancata la dimostrazione che l’Università in questione “fosse dotata di un organigramma nel quale erano indicate le persone impiegate nello svolgimento di funzioni professionali, tecniche e di controllo e che all’interno della propria compagine fosse presente almeno un direttore tecnico in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.”.

La conclusione è l’accoglimento del ricorso e l’annullamento delle determinazioni con le quali il Comune aveva affidato all’Università degli Studi di Enna Kore il servizio di “progettazione esecutiva del Parco Urbano di Enna Bassa” e il servizio “tecnico di progettazione FTE ed esecutiva del Parco Urbano di Enna Bassa”.


***


Il Consiglio Nazionale esprime pieno apprezzamento per i contenuti della sentenza n.2336/2024 del TAR Sicilia e per le efficaci e acute argomentazioni ivi contenute per giungere alla dichiarazione di illegittimità, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, dell’affidamento diretto alle Università dei servizi di ingegneria e di architettura, al di fuori di ogni confronto concorrenziale.

Nella vigenza del nuovo Codice – anche per effetto di alcune previsioni di legge non chiarissime e di non agevole lettura – talune Amministrazioni e stazioni appaltanti hanno di recente riattivato una modalità di assegnazione degli incarichi professionali che, facendo leva sulla pretesa riconducibilità ad attività di ricerca scientifica degli stessi, finisce per sottrarre segmenti di mercato ai liberi-professionisti e per contraddire lo spirito e la lettera della normativa sugli appalti pubblici, di derivazione comunitaria.

In realtà, già la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione) 19 dicembre 2012, emessa nella causa C-159/11 (allegata alla citata circolare CNI n.171/2013), aveva nettamente stabilito il principio secondo cui il diritto dell’Unione Europea in materia di appalti pubblici osta ad una normativa nazionale che autorizzi la stipula di accordi tra pubbliche amministrazioni senza lo svolgimento di una previa gara, allorquando l’oggetto del contratto non corrisponda allo svolgimento di un servizio pubblico comune alle Amministrazioni stesse e crei una posizione privilegiata ad un contraente, quale operatore economico.
I
n quella sede veniva quindi autorevolmente e al massimo livello ribadito che non è possibile per due Amministrazioni Pubbliche avvalersi dello strumento dell’accordo ex art.15 legge 7 agosto 1990 n.241 per raggiungere gli stessi risultati dell’affidamento di un appalto disciplinato dal diritto comunitario, senza osservare le prescrizioni e le regole dettate dalla normativa in materia di aggiudicazione degli appalti.

Sono trascorsi alcuni anni, un nuovo Codice dei contratti pubblici è intervenuto in luogo del precedente, ma appare evidente come i principi di fondo non siano cambiati e in primo luogo i principi di libera concorrenza e apertura al mercato, espressamente richiamati dall’art.1 del d.lgs. n.36/2023.

Anche il Consiglio di Stato ha più volte sottolineato come – qualora un’Amministrazione si ponga rispetto all’accordo come operatore economico che rende una prestazione verso un corrispettivo - “non è possibile parlare di una cooperazione tra Enti pubblici per il perseguimento di funzioni di servizio pubblico comune, ma di uno scambio tra i medesimi” e che non può dedursi – a giustificazione dell’affidamento diretto all’Ateneo – “il carattere scientifico-applicativo delle attività dedotte in contratto”, quando l’attività in questione, pur se svolta con metodo scientifico, “si risolve in definitiva in un servizio prestato dall’Università” (Consiglio di Stato, V Sezione, 23 giugno 2014 n.3130 11).

Ferma restando la necessità di una attenta analisi e verifica delle prestazioni professionali oggetto dell’affidamento in via diretta, per riscontrare che si tratti effettivamente di un appalto attinente ai servizi di ingegneria e di architettura, è opinione del Consiglio Nazionale che la pregevole sentenza n.2336/2024 del TAR Sicilia, unitamente a quelle che l’hanno preceduta, qui richiamate, rafforzi decisamente le ragioni dei Professionisti e degli Ordini professionali che intendano contrastare il malvezzo di alcune Stazioni Appaltanti di utilizzare la “scorciatoia” dell’affidamento diretto alle Università, in luogo di un vero confronto concorrenziale alla pari tra gli operatori economici.

Il Consiglio Nazionale continuerà, in tutte le sedi, in ogni caso, nell’opera di divulgazione, promozione e corretta interpretazione delle previsioni del Codice dei contratti pubblici, contro ogni lettura distorta e parziale.

Nel frattempo, si invitano i destinatari della presente circolare a realizzarne la più ampia diffusione nel proprio ambito territoriale.

ALLEGATO: Sentenza TAR Sicilia, Sezione Quarta, 28/06/2024 n.2336.

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NOTE

(1) Tutte rinvenibili sul sito Internet istituzionale www.cni.it, nella apposita sezione Circolari.

(2) Si riporta di seguito il testo dell’art.50 (“Procedure per l’affidamento”) del d.lgs. n.36/2023: “1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
OMISSIS”.

(3) Si tratta – come riportato nel sito Internet della medesima Università: unikore.it – di una Università non statale legalmente riconosciuta.

(4) “Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura”.

(5) Si riporta il testo integrale dell’art.66 (“Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”) del d.lgs. n.36/2023:
“1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
2. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12. Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.”.

(6) “Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.”.

(7) Si riporta di seguito il testo dell’art.37 della Parte V dell’Allegato II.12 del d.lgs. n.36/2023:
“1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera e), del predetto articolo sono tenuti a ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:
a) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:
1) legale rappresentante;
2) amministratori;
3) soci, soci fondatori, associati;
4) dipendenti;
5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
b) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall'organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
3. Il direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;
c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.
4. I soggetti di cui al comma 1 delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.
5. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate dai soggetti di cui al comma 1 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.”.

(8) Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2/12/2016 n.263 (“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”).

(9) Dove l’art.46 del d.lgs. n.50/2016 prevedeva un elenco tassativo di soggetti possibili affidatari degli appalti pubblici dei servizi di ingegneria e di architettura, non comprendente – ad esempio – nemmeno gli enti senza scopo di lucro.

(10) Il già citato comma 2 dell’art.37 della Parte V dell’Allegato II.12 del d.lgs. n.36/2023.

(11) Allegata alla citata circolare CNI n.395/2014.

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