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Rif. dv09922
Documento 17/12/2008 RICHIESTA PARERE
Fonte CNI
Tipo Documento RICHIESTA PARERE
Numero
Data 17/12/2008
Riferimento PROT. CNI N. 2747
Note
Allegati
Titolo QUESITO SULL’ART. 2 DEL D.P.R. 169/2005 COMPONENTI CONSIGLIO RILEVANZA DELL’ASSENZA REITERATA DEL CONSIGLIERE
Testo Con nota del 10.12.2008, l’Ordine degli Ingegneri di Napoli chiede interpretazione corretta sulla disposizione di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 169 del 2005 che, riferito ai Consigli Provinciali prevede all’ultimo comma “… il consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo è sostituito dal primo dei non eletti”.

L’Ordine richiedente fa altresì presente che nell’ambito consiliare si è verificata un’assenza di consigliere reiterata per oltre sei mesi e che il primo dei non eletti ha chiesto il subentro in luogo del consigliere assente.

Si è dunque in presenza di soggetto portatore di interessi giuridicamente rilevanti.

Rimane, però, la vaghezza dell’espressione “venuto a mancare per qualsiasi motivo”.

Per la verità analogo quesito venne posto da questo Consiglio del 15.1.2007 (all. 1) individuando l’irragionevolezza giuridica di un diverso trattamento tra Consiglio dell’Ordine, la cui norma per la fattispecie concreta, non contiene il riferimento all’assenza prolungata rispetto a quella prevista per il Consiglio Nazionale che, all’art. 5 comma 9, tale disposizione prevede.

Né si può ritenere soddisfacente la motivazione resa all’epoca da codesto Dicastero, basata sulla presunta natura sanzionatoria della disposizione contenuta dalla norma riferita al Consiglio Nazionale (all. 2).

In concreto, e come ampiamente spiegato nella prima nota inviata da questo Consiglio, sembra piuttosto che il legislatore prenda atto di una mancanza di interesse, da parte del consigliere assente, riguardo alla vita del Consiglio Nazionale e ne prevede la decadenza.

Analoghe considerazioni valgono per il Consiglio dell’Ordine.

In più si aggiunge la posizione giuridica del primo dei non eletti che, oltre tutto, si vedrebbe privato dal contribuire attivamente alle vicende del Consiglio dell’Ordine in favore di chi, per i motivi più svariati, se ne disinteressa.

Sembra poi indispensabile chiarire, una volta per tutte, cosa debba intendersi per “Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo” nel senso di elencare una casistica dell’assenza nella quale potrebbe rientrare anche l’assenza prolungata dalle sedute di consiglio, secondo modalità temporali definite.

Per questi motivi si ritiene di dover invitare codesto Dicastero ad una rimeditazione del precedente parere.

Allegati:
1) richiesta parere CNI del 15/1/2007;
2) risposta del Ministero della Giustizia del 23/3/2007;
3) nota Ordine degli Ingegneri di Napoli del 10/12/2008.




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