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Rif. dv09902
Documento 06/06/2008 RICHIESTA PARERE
Fonte CNI
Tipo Documento RICHIESTA PARERE
Numero
Data 06/06/2008
Riferimento PROT. CNI N. 277
Note
Allegati
Titolo SENTENZA TAR PUGLIA, LECCE, N. 4154/2007 – ISCRIZIONE IN UN ULTERIORE SETTORE DELLA STESSA SEZIONE DELL’ALBO – ASSENZA DEL POSSESSO DEL CORRISPONDENTE TITOLO DI STUDIO - RICHIESTA URGENTE DI PARERE
Testo Con la presente si richiede l’autorevole parere delle Autorità ministeriali in indirizzo su di una questione di estrema rilevanza per l’attività degli Ordini provinciali degli Ingegneri, a seguito della sentenza 4 dicembre 2007 n. 4154 del Tar Puglia, sezione di Lecce, e di cui per comodità si allega copia.

Numerosi Ordini provinciali, difatti, si sono rivolti a questo Consiglio per conoscere quali provvedimenti adottare, a seguito del decisum del Tar Puglia, sez. di Lecce (a titolo esemplificativo si allegano le richieste degli Ordini di Frosinone, Potenza, Napoli ed Avellino).

Con questa importante pronuncia viene stabilito con estremo rigore giuridico quali siano i requisiti necessari per la cd “mobilità intersettoriale” all’interno dell’Albo degli Ingegneri.

Il Tar Lecce, chiamato a pronunciarsi sulla esatta interpretazione da attribuire agli articoli 3 e 47, quinto comma, DPR 5 giugno 2001 n. 328 (la fattispecie riguardava una domanda di iscrizione alla sezione A dell’Albo), ha statuito che l’iscritto ad una Sezione dell’albo può iscriversi in un ulteriore settore della stessa Sezione, ma per fare questo deve essere in possesso del corrispondente titolo di studio (nel caso di specie: di una seconda laurea specialistica, afferente il settore per il quale si chiedeva di sostenere il relativo Esame di Stato).

Il giudice amministrativo ha affermato che l’art. 3, quarto comma, del DPR 328 ammette la possibilità di ulteriore iscrizione in un diverso settore della medesima Sezione soltanto per chi è in possesso del necessario titolo di studio, mentre la disciplina contenuta nell’art. 47, quinto comma, non ha carattere esaustivo, ma ha solamente la funzione di indicare le modalità (semplificate) dell’Esame di stato previsto per chi risulta già iscritto ad un altro settore della stessa Sezione.

Il Consiglio Nazionale condivide appieno le conclusioni del giudice amministrativo.

A parere del Consiglio Nazionale, infatti, non è possibile – ai sensi della legge – ammettere a sostenere l’Esame di Stato previsto dal quinto comma dell’art. 47 DPR 328 coloro che non hanno preventivamente conseguito il titolo di studio tra quelli prescritti dall’art. 47, secondo comma, DPR 328/2001.

Non rientra, secondo lo scrivente Consiglio, nella ratio e nella logica coerenza sistematica del DPR 328/2001 consentire che un esame di Stato possa sopperire all’assenza dell’imprescindibile titolo di studio afferente il settore nel quale si intende ottenere l’abilitazione, violando in tal modo il principio cardine di tutta la riforma ed espresso dall’art. 3 DPR 328.

A fronte del comportamento di alcune Università – ad es. l’Università degli Studi di Napoli Federico II – che hanno ammesso comunque all’esame di Stato soggetti che non possedevano il titolo di studio necessario per accedere all’esame di Stato ai sensi del DPR 328 e quindi successivamente per iscriversi al corrispondente settore dell’albo, si pone ora la questione degli effetti applicativi della sentenza del Tar Lecce citata.

Tra l’altro, risulta che nel giudizio che ha dato luogo alla sentenza n. 4154/2007, il Ministero dell’Università e della Ricerca si sia costituito come parte resistente.

Le richieste provenienti dagli Ordini provinciali riguardano:

a) la possibilità di accogliere domande di iscrizione di persone, già iscritte in un settore, che hanno ottenuto l’abilitazione professionale per un nuovo settore, in assenza del corrispondente titolo accademico;
b) la posizione di coloro che risultano già iscritti all’Ordine in forza del solo superamento dell’Esame di Stato, senza il possesso del titolo di studio corrispondente.

La diffusività del problema emerge dal riferimento alle Università di Napoli, Genova e Cassino, solo per citarne alcune.

E’ noto, però, che questo Consiglio non può offrire le necessarie indicazioni in quanto, in tema di iscrizione all’Albo, è organo giurisdizionale di secondo grado – ex artt. 10 e 48 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 – sui ricorsi avverso i provvedimenti degli Ordini di denegata iscrizione all’Albo.

Inoltre, soltanto il Ministero dell’Università appare legittimato ad adottare le misure necessarie per richiamare al rigoroso rispetto della normativa sui requisiti per l’ammissione all’esame di Stato le Università che, errando, hanno ammesso taluni a sostenere l’esame di abilitazione in assenza del necessario titolo di studio.

E’ ineludibile, dunque, un sollecito pronunciamento delle Autorità che hanno materialmente redatto il DPR 328/2001 e aventi una competenza specifica sulla materia.

Questo Consiglio si permette di sottolineare l’urgenza della questione, atteso che ad oggi gli Ordini provinciali si trovano in una fase di incertezza, in attesa di ricevere indicazioni univoche sul da farsi, così come si presume sono in attesa di istruzioni le Università in vista della prossima sessione degli Esami di Stato.



Allegati:
1) sentenza Tar Puglia, Lecce, n. 4154/2007;
2) richieste di parere di alcuni Ordini provinciali.

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